Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22931 del 10/11/2016


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Cassazione civile sez. lav., 10/11/2016, (ud. 09/06/2016, dep. 10/11/2016), n.22931

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –

Dott. VENUTI Pietro – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3978/2014 proposto da:

G.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GIUSEPPE PALUMBO 3, presso lo studio dell’avvocato ORFEO CELATA, che

la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

ALBA SERVICE S.C.A.R.L., P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

C. COLOMBO 436, presso lo studio dell’avvocato BIANCA MARIA CARUSO,

rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO ORTOLANO, giusta delega

in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10990/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 09/02/2013 R.G.N. 10164/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/06/2016 dal Consigliere Dott. FEDERICO DE GREGORIO;

udito l’Avvocato CELATA ORFEO;

udito l’Avvocato ORTOLANO ANTONIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Roma con sentenza n. 10.990 in data 20 dicembre 2012, pubblicata il 9 febbraio 2013, in parziale riforma delta pronuncia di primo grado, impugnata da G.M. contro ALBA SERVICE, società cooperativa a responsabilità limitata, dichiarava l’inefficacia del licenziamento verbalmente intimato alla ricorrente il (OMISSIS) e l’attuale persistenza del rapporto di lavoro tra le parti con conseguente diritto della lavoratrice la riammissione in servizio. Condannava, quindi, fa società appellata a pagare in favore dell’attrice, a titolo di risarcimento del danno, una somma pari alle retribuzioni maturate dal (OMISSIS), da determinarsi sulla base di una retribuzione mensile di Euro 1117,16 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legati. Confermata, per il resto, la gravata pronuncia, la Corte territoriale dichiarava altresì compensate per la metà le spese di lite, relative al secondo grado del giudizio, liquidate per l’intero, condannando l’appellata al rimborso della residua metà in favore della G..

La Corte capitolina riteneva in parte fondato l’unico motivo di gravame proposto, in relazione al licenziamento verbale, che era stato invece disconosciuto dal giudice di primo grado, osservando tra l’altro che la stessa cooperativa resistente aveva sostanzialmente ammesso l’impedimento alla ripresa del rapporto di lavoro, allorchè la G. si era presentata il (OMISSIS) presso l’esercizio per riprendere servizio, sicchè l’estromissione nella specie verificatasi integrava a tutti gli effetti un licenziamento verbale, da considerare inefficace, in quanto privo di forma scritta richiesta ad substantiam come per legge. Il fatto che la volontà manifestata in occasione dell’episodio del (OMISSIS) fosse diretta ad una definitiva estromissione dal rapporto di lavoro era confermato anche dal tenore della successiva comunicazione in data (OMISSIS), con la quale la società, a fronte dell’impugnativa di licenziamento, di cui alla missiva della G. in data (OMISSIS), anzichè riammetterla immediatamente in servizio, continuò a contestare l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato con la lavoratrice. Il recesso, pertanto, doveva ritenersi inidoneo ad estinguere il rapporto di lavoro, con conseguente diritto dell’appellante alla riammissione in servizio, pacifica essendo la persistenza tra le parti del rapporto associativo, senza però l’applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, la cui tutela non era stata invocata dall’appellante, la quale neppure aveva dedotto la sussistenza del requisito dimensionale occorrente. Quanto al risarcimento del danno spettante per effetto del licenziamento, nullo a causa della estromissione del rapporto, con impossibilità di rendere la prestazione lavorativa, pertanto addebitabile a parte datoriale, il collegio riteneva che tale danno dovesse commisurarsi all’ammontare delle retribuzioni perse dal momento del recesso sino alla data in cui la società aveva invitato la G. a riprendere servizio, come da raccomandata ricevuta da quest’ultima (il 5 luglio 2007). Pertanto, giusta quanto eccepito dall’appellata, nella quantificazione del danno in esame doveva tenersi conto della previsione di cui all’art. 1227 c.p.c., comma 2 (rectius c.c.) e quindi ingiustificato il rifiuto della G. a riprendere servizio, a fronte dell’espresso invito rivoltole, atteso che nella determinazione del quantum risarcibile al lavoratore occorreva detrarre la quota di danno che lo stesso avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza…. Nel caso di specie la ripresa della prestazione lavorativa non comportava alcun rilevante apprezzabile sacrificio per la G., atteso che la datrice di lavoro non aveva subordinato tale ripresa ad alcuna condizione o rinuncia a diritti eventualmente già maturati dalla lavoratrice.

Avverso l’anzidetta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione G.M. come da atto di cui alla relata in data 31 gennaio 2014 (spedizione a mezzo posta in pari data) affidato a due motivi:

1) violazione e falsa applicazione dell’art. 1227 c.c., comma 2, in relazione agli artt. 112 e 115 c.p.c., in quanto integrando la previsione di cui all’art. 1227, comma 2, una eccezione in senso proprio, la società appellata non aveva mai sollevato una tale obiezione, nè in prime cure e nemmeno nella comparsa di costituzione in appello;

2) insufficiente motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Infatti, la Corte di Appello aveva ritenuto la comunicazione ricevuta il (OMISSIS) come una valida offerta di lavoro, tanto da rendere il rifiuto della stessa, da parte della G. quale condotta colposa e perciò idonea a configurare l’ipotesi prevista dal secondo comma dell’art. 1227 citato. Tuttavia, i giudici dell’appello, con motivazione illogica ed insufficiente, non avevano tenuto nella dovuta considerazione il fatto che non ogni tipologia di offerta di lavoro può concretizzare quella necessaria messa in mora, tale per cui il rifiuto integri la condotta contemplata dal citato art. 1227, comma 2 (citando Cassazione sezione lavoro 6 agosto 2013 numero 18713). Infatti, all’anzidetta comunicazione della società (testualmente riportata, con richiamo altresì del documento n. 17 del fascicolo di primo grado), la ricorrente non rifiutava detta offerta, rimanendo inerte, ma replicava con propria missiva per contestarne il contenuto: “… Dopo essere stata licenziata con lettera del (OMISSIS) ed aver impugnato il predetto licenziamento, ricevo oggi la lettera con oggetto “mandato per prestazione di lavoro”. Trattasi di nuova assunzione alle vostre dipendenze con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Se così deve intendersi resto in attesa di regolare contratto di assunzione nei modi e termini di legge; con facoltà mila di accettare o meno. Fermo restando l’impugnativa di licenziamento di cui sopra”. Era di tutta evidenza che l’offerta di lavoro della società non era valida come tale e che il rifiuto di riprendere servizio da parte della ricorrente fosse più che giustificato, ciò che era stato confermato anche nel corso del presente giudizio di primo grado, accertata la violazione da parte dell’azienda delle norme di legge a tutela dei lavoratori. In effetti l’anzidetta offerta di lavoro riproponeva un incarico di collaborazione coordinata e continuativa, dove faceva riferimento alle precedenti condizioni, senza alcuna tutela di legge in ordine alla stabilità del posto di lavoro e alla disciplina relativa ai trasferimenti e ai mutamenti di mansioni. La Corte avrebbe, dunque, dovuto in via analogica applicare principi ormai consolidati con riferimento alla disciplina dettata dall’art. 18 citato, in ordine all’efficacia o meno di un’offerta di lavoro a ridurre interrompere nel corso del risarcimento del danno (citando ai riguardo Cass. lav. 4 giugno 2013 n. 14010).

Infine, la sentenza di appello appariva insufficiente, illogica e contraddittoria, laddove nell’accertare la condotta colposa della ricorrente e nel procedere alla quantificazione del danno, aveva motivato la detrazione del c.d. aliunde percipiendum; “ma, invece di procedere alla detrazione di quanto avrebbe potuto percepire la ricorrente, accettando l’offerta, dal dovuto, aveva letteralmente interrotto il decorso delle retribuzioni dal momento del ricevimento della lettera dell’azienda”.

Ha resistito all’impugnazione avversaria ALBA SERVICE, società cooperativa a responsabilità limitata, mediante controricorso, eccependo tra l’altro l’inesistenza della notificazione del ricorso, con conseguente passata in giudicato delta sentenza impugnata, atteso che la notifica era avvenuta presso il domicilio eletto in primo grado, e non già presso quello eletto in occasione dell’appello (con riferimento, tuttavia, allo stesso avvocato Antonio Ortolano). Secondo la società, inoltre, sussisteva l’inammissibilità del ricorso per violazione del principio di autosufficienza, nonchè infondatezza ed inammissibilità del primo motivo, ma con eventuale correzione della motivazione della sentenza impugnata, atteso che la ricorrente stravolgeva il senso della parte motiva della sentenza impugnata. Il secondo motivo, inoltre, era da considerare inammissibile, poichè dichiaratamente riferito a preteso vizio di motivazione, per cui tuttavia la ricorrente non dedotto una oggettiva deficienza del ragionamento logico-giuridico, che aveva condotto la Corte distrettuale alla formazione del proprio convincimento.

Non risultano depositate memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso va disatteso in forza delle seguenti considerazioni, dovendosi ad ogni modo, per altro verso, respingere la preliminare eccezione della controricorrente circa l’asserita inesistenza della notifica del ricorso con conseguente passaggio in giudicato della pronuncia d’appello, per difetto di tempestiva impugnazione.

Ed invero non può parlarsi d’inesistenza, ma di sola invalidità della notifica eseguita a mezzo posta come da relata del 31 gennaio 2004, diretta all’avv. Antonio Ortolano quale procuratore costituito di ALBA SERVICE, presso il suo studio in Albano laziale, laddove risulta quindi recapitato l’atto (v. l’avviso di ricevimento) il 5 febbraio 2014, tenuto conto che lo stesso avv. A. Ortolano risultava costituito, unitamente all’avv. M. B. Caruso da Roma, quale procuratore costituito della società come da intestazione della sentenza di appello (analogamente risulta nell’intestazione del controricorso, sottoscritto per giunta dall’avv. Antonio Ortolano quale procuratore speciale della cooperativa ALBA SERVICE). Il fatto, quindi, che la sola notifica del ricorso sia stata eseguita presso il domicilio eletto in occasione del giudizio di primo grado svoltosi, davanti al giudice del lavoro del tribunale di Velletri, perciò nell’ambito anche di quel circondario, comportata una mera irregolarità, sanabile al più mediante rinnovazione della notifica ex art. 291 c.p.c., nel caso di specie però indubbiamente già sanata in base al surriferito controricorso, con il quale la difesa della società intimata si è anche diffusa nel merito dei motivi addotti a sostegno dell’impugnazione avversaria, debitamente confutandoli. Orbene, quanto al primo motivo di ricorso, la censura appare infondata per varie ragioni:

1) la Corte di merito con la sentenza de qua faceva riferimento a quanto eccepito dalla società appellata in ordine alla quantificazione del danno ritenendo applicabile il disposto, dell’art. 1227 c.c., comma 2, avuto riguardo all’ingiustificato rifiuto della G. a riprendere servizio, sicchè la doglianza sul punto della ricorrente si riduce in effetti ad una mera affermazione, circa l’assenza di apposita eccezione in proposito, però sfornita di alcun preciso riferimento, avendo omesso di riportate gli estremi delle difese opposte in prime cure dalla resistente ed in appello dall’appellata al riguardo;

2) questa Corte anche con sentenza n. 2139 del 25/11/2010 – 31/01/2011 ha escluso, in ordine alla doglianza che il giudice del merito si sia pronunciato d’ufficio sul concorso del fatto colposo del danneggiato che abbia contribuito a cagionare il danno, che esso, da inquadrarsi nella previsione di cui all’art. 1227 c.c., comma 1, debba essere oggetto di una eccezione in senso stretto, in quanto, secondo la citata giurisprudenza (v. fra le tante le sentenze di Cass. 22 agosto 2003 n. 12352 e 8 aprile 2002 n. 5024), in tale ipotesi l’accertamento del fatto colposo del danneggiato deve essere effettuato autonomamente dal giudice del merito; mentre, è nell’altra ipotesi, disciplinata dal secondo comma del medesimo articolo, e riferibile ad un contegno dello stesso danneggiato che abbia prodotto un aggravamento del danno, senza contribuire alla causazione, che per l’accertamento di un siffatto comportamento costituisce oggetto di una eccezione in senso proprio. E proprio in relazione ad analoga fattispecie dello stato di disoccupazione del lavoratore illegittimamente licenziato, si è affermato (v. la citata pronuncia n. 12352/03) che il giudice di merito, a fronte di una recisa contestazione da parte del datore di lavoro di una piena responsabilità nella causazione del danno, deve effettuare d’ufficio l’indagine sull’eventuale concorso del danneggiato il quale, non avendo ricercato con l’ordinaria diligenza altra occupazione, abbia posto in essere un comportamento colposo idoneo a determinare almeno in parte l’entità del danno.

Non sussiste perciò il dedotto vizio di ultrapetizione in relazione all’accertamento del concorso colposo del danneggiato (cfr. poi anche Cass. lav. n. 23372 del 15/10/2013, secondo cui il giudice può, ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 1, rilevare d’ufficio il concorso di colpa del danneggiato, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente, salvo che sulla responsabilità esclusiva del danneggiante non si sia formato il giudicato interno.

V. pure Cass. sez. un. civ. n. 13902 del 3/6/2013, secondo cui in una controversia risarcitoria, in cui si discuta circa l’effettiva quantificazione dei pretesi danni, non configura domanda nuova, inammissibile in appello, la prospettazione di un concorso di colpa del danneggiato, trattandosi soltanto di argomentazione difensiva utile al fine di dimostrare l’eccessività del risarcimento dedotta “ab origine”.

Cfr. inoltre Cass. civ. Sez. 6-3, n. 20111 del 24/09/2014: l’eccezione di “compensatio lucri cum damno” è un’eccezione in senso lato, vale a dire non l’adduzione di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto azionato, ma una mera difesa in ordine all’esatta entità globale del pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato, ed è, come tale, rilevabile d’ufficio dal giudice, il quale, per determinarne l’esatta misura del danno risarcibile, può fare riferimento, per il principio dell’acquisizione della prova, a tutte le risultanze del giudizio. Conforme Cass. n. 6573 del 2013. In senso analogo Cass. 3^ n. 533 del 14/01/2014, secondo cui l’eccezione di “compensatio lucri cum damno” è un’ eccezione in senso lato, come tale rilevabile anche d’ufficio e proponibile per la prima volta in appello).

Quanto, poi, al secondo motivo di ricorso, l’insufficiente motivazione ivi dedotta non è più consentita dall’attuale formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella specie ratione temporis applicabile in relazione all’impugnata sentenza d’appello, emessa il 22 dicembre 2012 e pubblicata il 9 febbraio 2013.

Invero, la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. sez. un. civ. n. 8053 del 07/04/2014, secondo cui peraltro l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

In senso analogo v. Cass. Sez. 6 – 3, n. 21257 – 08/10/2014, secondo cui dopo la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, l’omessa pronunzia continua a sostanziarsi nella totale carenza di considerazione della domanda e dell’eccezione sottoposta all’esame del giudicante, il quale manchi completamente perfino di adottare un qualsiasi provvedimento, quand’anche solo implicito, di accoglimento o di rigetto, invece indispensabile alla soluzione del caso concreto; al contrario, il vizio motivazionale previsto dal n. 5) dell’art. 360 c.p.c., presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza vi sia pur sempre stato da parte del giudice di merito, ma che esso sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico, oppure che si sia tradotto nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa, invece, qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

Cfr. altresì Cass. Sez. 6 – 3, n. 25714 del 4/12/2014, secondo cui la differenza fra l’omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c. e l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., consiste nel fatto che, nel primo caso, l’omesso esame concerne direttamente una domanda o un’eccezione introdotta in causa, autonomamente apprezzabile, ritualmente ed inequivocabilmente formulata, mentre nel secondo, l’omessa trattazione riguarda una circostanza di fatto che, ove valutata, avrebbe comportato una diversa decisione. Conforme Cass. n. 5444 del 2006).

Orbene, nel caso di specie non è ravvisabile alcun vizio rilevante ex cit. art. 360, n. 5, da parte della Corte territoriale, la cui motivazione va letta nel suo complesso e non frammentariamente, tenuto conto di quanto ivi osservato, in particolare con riferimento all’esaminata missiva, pervenuta alla destinataria il (OMISSIS), con la quale la G. veniva invitata a riprendere servizio dalla datrice di lavoro, di guisa che, sempre ad avviso della Corte distrettuale, tale ripresa dell’attività lavorativa non comportava alcun rilevabile o apprezzabile sacrificio, poichè fa società non aveva subordinato tate ripresa ad alcuna condizione o rinuncia a diritti eventualmente già maturati dalla lavoratrice. Così opinando, quindi, sebbene implicitamente, la Corte non ha, evidentemente, neanche riconosciuto alcuna significativa rilevanza alla successiva lettera di replica della G. a seguito della missiva pervenutale il (OMISSIS).

Poco chiaro, se non del tutto oscuro, si appalesa l’ultima parte della doglianza relativa al secondo motivo, laddove si lamenta che la Corte di Appello invece di procedere alla detrazione di quanto avrebbe dovuto percepire la ricorrente, accettando l’offerta, aveva letteralmente interrotto il decorso delle retribuzioni al momento del ricevimento della lettera dell’azienda.

Nel caso in cui, poi, la ricorrente abbia con ciò inteso dolersi del limitato riconoscimento del danno, valgono evidentemente le precedenti assorbenti considerazioni, in forza di cui la Corte territoriale aveva ritenuto ingiustificata la mancata ripresa dell’attività lavorativa da parte della G., di seguito all’invito ricevuto il (OMISSIS), evidentemente reputato come valida come offerta di lavoro, cui però non aveva fatto seguito la prestazione da parte della lavoratrice, perciò senza diritto al corrispettivo.

Dunque, il ricorso va respinto, con conseguente condanna alle spese della parte rimasta soccombente, tenuta altresì come per legge al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

PQM

la Corte RIGETTA il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 4000,00 (quattromila/00) per compensi professionali, oltre Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ai 15% ed accessori di legge, in favore di

parte controricorrente. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delta ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2016

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