Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22930 del 13/09/2019

Cassazione civile sez. lav., 13/09/2019, (ud. 20/06/2019, dep. 13/09/2019), n.22930

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16295/2015 proposto da:

SVILUPPO ITALIA CALABRIA S.C.p.A., IN LIQUIDAZIONE, in persona del

Liquidatore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20 presso lo studio

dell’avvocato ANDREA DE VIVO (STUDIO PIACCI DE VIVO PETRACCA), che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.D.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1446/2014 della CORTGE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 16/12//2014 R.G.N. 1359/2011.

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Corte di appello di Catanzaro, riformando la sentenza di primo grado, ha accertato la sussistenza, tra Sviluppo Italia Calabria s.p.a. e P.D., di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, illegittimamente interrotto ad opera della datrice di lavoro, e ha condannato la convenuta al pagamento, per il primo titolo, delle differenze retributive tra il dovuto e il percepito e, per il secondo titolo, di una indennità risarcitoria pari a dieci mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

2. La sentenza di appello ha argomentato, in sintesi e per quanto ancora rileva nella presente sede, come segue:

– il P. era stato assunto in data 15.4.2001 e la sua prestazione era stata formalmente regolata dapprima secondo incarichi professionali, successivamente mediante un contratto di collaborazione coordinata e continuativa e infine con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, prorogati fino al 23.6.2007;

– le mansioni erano sempre state quelle di portiere addetto alla reception, identiche a quelle di un altro dipendente addetto alla medesima attività; le mansioni erano dunque di contenuto impiegatizio-esecutivo, non coerenti con l’autonomia del rapporto di cui all’art. 2222 c.c.;

– una volta qualificato il rapporto sin dall’origine in termini di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la successiva stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato è da ritenere priva di effetto, in mancanza di novazione del rapporto.

3. Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso affidato a quattro motivi. Il P., cui il ricorso è stato regolarmente notificato, è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 132 c.p.c., art. 112 c.p.c., art. 324 c.p.c. e art. 2909 c.c., per avere la sentenza omesso di considerare il giudicato interno formatosi in ordine alla statuizione con cui il giudice di primo grado aveva ritenuto nulla la domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive.

2. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 156,414 e 421 c.p.c., per non avere la sentenza motivato in ordine all’eccezione di nullità del ricorso introduttivo per genericità degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda.

3. Il terzo motivo denuncia violazione degli artt. 156 e 434 c.p.c., per non avere la sentenza pronunciato in ordine all’eccezione di genericità dei motivi di appello.

4. Il quarto motivo denuncia violazione degli artt. 115,116,132 c.p.c. e artt. 2094 e 2697 c.c. e omesso esame di fatti decisivi.

Ci si duole della mancata o incompleta o errata valutazione delle risultanze della prova testimoniale.

5. Il primo motivo è inammissibile. Con esso si assume la violazione del giudicato interno formatosi tra il primo e il secondo grado per non avere il P. specificamente impugnato la statuizione – che si assume emessa dal primo giudice – recante la declaratoria di nullità, per genericità, della domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive.

5.1. Se è vero che la Corte di Cassazione, allorquando sia denunciato un error in procedendo, è anche giudice del fatto e ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa, è altresì vero che, non essendo il predetto vizio rilevabile ex officio, è necessario che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” di cui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, in esatto adempimento degli oneri di cui all’art. 366 c.p.c., tutte le precisazioni e i riferimenti necessari ad individuare la dedotta violazione processuale (cfr. Cass. n. 2771 del 2017, n. 1170 del 2004).

5.2. Più recentemente, è stato affermato che, in tema di giudicato interno, ai fini della verifica dell’avvenuta impugnazione, o meno, di una statuizione contenuta nella sentenza di primo grado, questa Corte non è vincolata all’interpretazione compiuta dal giudice di appello, ma ha il potere-dovere di valutare direttamente gli atti processuali per stabilire se, rispetto alla questione su cui si sarebbe formato il giudicato, la funzione giurisdizionale si sia esaurita per effetto della mancata devoluzione della questione nel giudizio di appello, con conseguente preclusione di ogni esame della stessa, purchè il ricorrente non solo deduca di aver ritualmente impugnato la statuizione, ma – per il principio di cui all’art. 366 c.p.c. – indichi elementi e riferimenti atti ad individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il contenuto dell’atto di appello a questo preciso proposito, non essendo tale vizio rilevabile ex officio (Cass. n. 7499 del 2019).

5.3. Nel caso in esame, parte ricorrente omette completamente di riportare nell’atto di impugnazione, almeno nelle parti salienti, i motivi dell’appello proposto dal P.. In difetto di tali indicazioni (art. 366 c.p.c., n. 3) non è possibile per questo Giudice di legittimità vagliare la fondatezza della censura.

6. Anche il secondo motivo è inammissibile. La sentenza dà atto che il giudice di primo grado aveva respinto la domanda nel merito, ritenendo così superata l’eccezione di nullità, che non risulta essere stata riproposta con appello incidentale.

6.1. Nel processo del lavoro, la mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda è causa di nullità del ricorso introduttivo, che, ove non rilevata dal giudice di primo grado, è soggetta alla regola generale della conversione in motivi di impugnazione ex art. 161 c.p.c., comma 1, con onere del convenuto di impugnare la decisione anche con riguardo alla pronuncia, implicita, sulla validità dell’atto, e nella cui assenza la dichiarazione officiosa di nullità e inammissibilità della domanda da parte del giudice di appello dà luogo al vizio di ultrapetizione (Cass. n. 12746 del 2008).

7. Quanto al terzo motivo, si censura la sentenza per error in iudicando (art. 360 c.p.c., n. 3), ma senza evidenziare i motivi per i quali la Corte di appello avrebbe errato nell’interpretare o applicare alla fattispecie la disciplina di cui all’art. 434 c.p.c..

7.1. Ove poi il terzo motivo di ricorso dovesse essere interpretato come diretto a denunciare un error in procedendo (censura che peraltro non risulta correttamente formulata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4), se ne dovrebbe rilevare parimenti l’inammissibilità, perchè il ricorso per cassazione si risolve in una mera asserzione senza neppure porre a raffronto la sentenza di primo grado e il contenuto dei motivi di appello.

8. Con riguardo alla denunciata erronea applicazione dell’art. 2094 c.c. e dell’art. 2697 c.c., in ordine alla prova dei fatti costitutivi del diritto, l’odierna ricorrente, sotto l’apparente veste dell’error in iudicando, tende a contestare la ricostruzione della vicenda accreditata dalla sentenza impugnata. In proposito, giova ribadire che il vizio di falsa applicazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione (Cass. n. 7394 del 2010, n. 8315 del 2013, n. 26110 del 2015, n. 195 del 2016). E’ dunque inammissibile una doglianza che fondi il presunto errore di sussunzione – e dunque un errore interpretativo di diritto – su una ricostruzione fattuale diversa da quella posta a fondamento della decisione, alla stregua di una alternativa interpretazione delle risultanze di causa.

8.1. Quanto poi alla denunciata violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., va osservato che, in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento delle citate norme processuali, opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità. La denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito è configurabile come un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012 (cfr. Cass. n. 23940 del 2017).

8.2. In relazione al vizio denunciato nei termini di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, va rilevato che esso, come riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, è invocabile nella sola ipotesi in cui sia stato omesso l’esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie” (Cass. S.U. n. 8053/2014).

8.3. Nel caso in esame, la censura di omesso esame di un fatto decisivo si risolve, invece, in una inammissibile richiesta di rivalutazione del merito della causa.

9. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Nulla va disposto quanto alle spese del presente giudizio, stante l’assenza di attività difensiva di parte intimata.

10. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater. Il raddoppio del contributo unificato, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, costituisce una obbligazione di importo predeterminato che sorge ex lege per effetto del rigetto dell’impugnazione, della dichiarazione di improcedibilità o di inammissibilità della stessa.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA