Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22930 del 10/11/2016


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Cassazione civile sez. lav., 10/11/2016, (ud. 25/05/2016, dep. 10/11/2016), n.22930

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14969/2015 proposto da:

V.R., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

VITTORIA COLONNA, 32, presso lo studio dell’avvocato EUGENIA BARONE

ADESI, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO MARIO LABATE,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

TRENITALIA S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

POMPEO MAGNO 23/A, presso lo studio dell’avvocato GIAMPIERO PROIA,

che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 401/2015 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 23/03/2015 R.G.N. 1703/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/05/2016 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY;

udito l’Avvocato PETRASSI MAURO per delega Avvocato PROIA GIAMPIERO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Reggio Calabria con la sentenza n. 401 del 2015, in accoglimento del reclamo proposto della L. n. 92 del 2012, ex art. 1, comma 58, avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede, dichiarava l’illegittimità del licenziamento per giusta causa intimato da Trenitalia s.p.a. a V.R. in data (OMISSIS).

Il recesso era stato intimato a seguito di condanna penale del V., resa definitiva della Corte di cassazione con la sentenza del 17.223.6.2011, alla pena di due anni e sei mesi di reclusione nonchè alla misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di un anno per il reato di favoreggiamento in favore del capo di una cosca mafiosa, reato aggravato dal numero di concorrenti e, ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7, dalla finalità di agevolare l’attività dell’associazione mafiosa medesima.

La Corte territoriale, andando di diverso avviso rispetto al giudice di primo grado, riteneva che il licenziamento non potesse ritenersi tardivo. Argomentava che il termine di 30 giorni per la contestazione disciplinare, previsto dall’art. 61, comma 2 del C.C.N.L. di categoria, fosse ordinatorio, e che nel caso il superamento di 13 giorni del termine contrattuale (decorrente da quando il datore di lavoro aveva avuto conoscenza della definitività della sentenza penale) fosse stato determinato dal tempo necessario per ottenere dalla magistratura l’informazione in ordine al luogo di detenzione del V. ove poter indirizzare la lettera di contestazione, che era stata spedita al 12/4/2011, dopo che tale informazione era stata ottenuta. Riteneva inoltre che le modalità del fatto quali realizzate in concreto e la gravità dello stesso, realizzando una condotta contraria alle norme del vivere civile e realizzate nell’ambito di una società che gestisce un importante servizio pubblico di rilevante interesse per la collettività, costituendo anche modello diseducativo nei confronti degli altri dipendenti, fossero tali da far venir meno il vincolo fiduciario.

Per la cassazione della sentenza V.R. ha proposto ricorso affidato a tre motivi, cui ha resistito con controricorso Trenitalia S.p.A. Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. A fondamento del primo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7,dell’art. 61 del C.C.N.L. del contratto collettivo nazionale per i lavoratori addetti al settore delle attività ferroviarie e servizi connessi stipulato il 16/6/2003, degli artt. 1362 c.c. e segg..

Lamenta che la sentenza impugnata abbia ritenuto che il termine previsto dall’art. 61 suddetto sia meramente ordinatorio e sia soltanto finalizzato ad impedire che al lavoratore siano contestati fatti avvenuti in epoca remota. Sostiene che tale soluzione contrasterebbe con il principio di tempestività della contestazione disciplinare, che costituisce elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro.

2. Come secondo motivo, deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e lamenta che la Corte territoriale non abbia valutato la circostanza, che era stata valorizzata dal giudice di primo grado a fondamento della declaratoria di nullità del licenziamento, secondo la quale il datore di lavoro aveva avviato l’accertamento relativo al luogo di detenzione dopo la scadenza del termine per contestare l’illecito disciplinare, in quanto egli aveva provato documentalmente che sino al 1.4.2011 era stato ristretto nella casa circondariale di Palmi, luogo di detenzione più vicino rispetto a quello indicato nell’ordine di carcerazione.

2.1. I due motivi, che possono essere valutati congiuntamente in quanto connessi, non sono fondati.

L’art. 61, comma 2 del C.C.N.L. per i lavoratori addetti al settore delle attività ferroviarie e servizi connessi stipulato il (OMISSIS), prevede che “la contestazione per iscritto dell’addebito deve essere tempestiva, di norma entro 30 giorni, tenuto conto della natura dell’addebito e dei tempi tecnici imposti da eventuali esigenze istruttorie”.

Correttamente la Corte territoriale ha ritenuto tale termine di 30 gg. meramente ordinatorio, in considerazione della stessa formulazione della disposizione, che ricorre all’inciso “di norma” ed impone la considerazione delle circostanze del caso concreto, nonchè della mancanza di una comminatoria espressa di decadenza per il caso del suo superamento (v., coerente con tale soluzione, Cass. n. 24529 del 02/12/2015 che, con riferimento al termine di venti giorni per la contestazione dell’addebito, previsto dall’art. 24, comma 2, del c.c.n.l. del comparto Ministeri del 16 maggio 1995, ha ritenuto che in un assetto disciplinare contrattualizzato gli effetti decadenziali possono verificarsi solo in presenza di una loro espressa previsione normativa o contrattuale).

2.2. Inoltre, deve ribadirsi l’orientamento condiviso e consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale in materia di licenziamento disciplinare, l’immediatezza della contestazione va intesa in senso relativo, dovendosi dare conto delle ragioni che possono cagionare il ritardo, quali il tempo necessario per l’accertamento dei fatti o la complessità della struttura organizzativa dell’impresa, fermo restando che la valutazione delle suddette circostanze è riservata al giudice del merito. (ex plurimis, da ultimo Cass. n. 281 del 12/01/2016, n. 1248 del 25/01/2016).

2.3. La Corte territoriale ha quindi correttamente operato una valutazione complessiva delle risultanze di causa, valorizzando sia la complessità della struttura organizzativa dell’ente, che aveva determinato il passaggio di competenze tra vari uffici per determinare l’avvio del procedimento disciplinare in considerazione della delicatezza della questione, sia la necessità di conoscere il luogo di detenzione, anche considerato il fatto, riferito da un teste, che il CCNL prevede che il lavoratore debba comunicare ogni variazione di domicilio o residenza presso cui inviare le comunicazioni dell’ente.

2.4. Nè la circostanza valorizzata in ricorso, che sino al 1.4.2011 il V. fosse stato ristretto nella casa circondariale di Palmi, luogo di detenzione più vicino rispetto a quello indicato nell’ordine di carcerazione, risulta decisiva per smentire la più ampia valutazione fattuale della Corte territoriale.

3. Come terzo motivo, si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 c.c. e degli artt. 35 e 27 Cost.. Il ricorrente lamenta che la gravità della condotta sia stata valutata in astratto, in considerazione di fenomeni generali quali la presenza delle organizzazioni criminali, e non al fatto oggettivamente accertato nel processo penale, avente ad oggetto il reato di favoreggiamento personale aggravato che consisteva nell’aver consegnato in un’unica occasione a un boss latitante un pacco contenente viveri e medicinali. Lamenta che la Corte territoriale non abbia compiuto nessuna valutazione in relazione al grado di affidabilità richiesto dalle mansioni espletate.

3.1. Neppure tale motivo è fondato.

La motivazione della Corte territoriale in ordine all’idoneità della condotta a costituire giusta causa si è mossa su più piani.

Ha esaminato in primo luogo le modalità accertate del fatto, rilevando che, in base alla sentenza della Sezione Penale della Corte di Cassazione, il V. “riforniva di medicinali, vestiario e vivande il capo-cosca C.T. (latitante da molti anni) ed, inoltre, aveva fitti rapporti con gli stretti congiunti dei boss (anch’essi a pieno titolo inseriti nel sodalizio criminale) nei riguardi dei quali si dimostrava sempre disponibile a rispondere alle loro convocazioni, a qualsiasi giorno ed ora, e a soddisfare le loro richieste anche di forniture di autoveicoli, in particolare fuoristrada, per gli spostamenti sul territorio; inoltre la condotta dei V., lungi dal favorire la sola persona del capo-cosca, rendeva più efficace l’azione dell’intera cosca; le attenuanti generiche sono state giustamente denegate dai giudici di merito per un precedente penale inerente al reato di ricettazione commesso nel 1995 e per le modalità di commissione del fatto contestato, tali da evidenziare la familiarità del V. con l’associazione mafiosa dei C.. Passando poi ad esaminarne le ricadute sul rapporto di lavoro, ha rilevato trattarsi di condotta certamente contraria “..alle norme della comune etica o dei comune vivere civile..” e che fa venire meno il vincolo fiduciario che deve esistere fra il lavoratore V. e il datore di lavoro Trenitalia Spa, la quale è una società che, per quanto privata, gestisce comunque importante servizio pubblico (quello del trasporto ferroviario) di rilevante interesse per la collettività. Ha rapportato poi la valutazione all’attività lavorativa svolta in concreto, argomentando che nel caso non rileva la modestia delle mansioni espletate dal V. (operatore tecnico non a contatto con il pubblico o addetto a maneggio di denaro, ma preposto al controllo delle parti meccaniche dei treni), considerato il “forte disvalore sociale” del contegno del V., che costituisce anche elemento di “disvaslore ambientale” in quanto modello diseducativo nei confronti degli altri dipendenti della compagine aziendale.

Ha infine operato una valutazione dell’incidenza della condotta anche in prospettiva, argomentando che “l’avvenuta espiazione della sanzione penale – che ha una funzione tendenzialmente rieducativa, ai sensi dell’art. 27 della Carta costituzionale – non impedisce di trarre dalla gravità della condotta del V. (già pregiudicato per pregressa ricettazione) le conclusioni che precedono in punto di proporzionalità della sanzione espulsiva irrogata”.

3.2. La valutazione della Corte territoriale, che non soffre delle lacune lamentate dalla parte ricorrente, ha quindi soddisfatto tutti i canoni valutativi richiesti da questa Corte, che ha in più occasioni affermato che anche una condotta illecita, estranea all’esercizio delle mansioni del lavoratore subordinato, può avere un rilievo disciplinare, poichè il lavoratore è assoggettato non solo all’obbligo di rendere la prestazione, bensì anche all’obbligazione accessoria di tenere un comportamento extralavorativo che sia tale da non ledere nè gli interessi morali e patrimoniali del datore di lavoro nè la fiducia che, in diversa misura e in diversa forma, lega le parti del rapporto di durata. Detta condotta illecita comporta la sanzione espulsiva se presenti caratteri di gravità, che debbono essere apprezzati, tra l’altro, in relazione alla natura dell’attività svolta dall’impresa datrice di lavoro ed all’ attività in cui s’ inserisce la prestazione resa dal lavoratore subordinato (Cass. Sez. n. 776 del 2015). Gli artt. 2104 e 2105 c.c., richiamati dalla disposizione dell’art. 2106, relativa alle sanzioni disciplinari, non vanno infatti interpretati restrittivamente e non escludono che il dovere di diligenza del lavoratore subordinato si riferisca anche ai vari doveri strumentali e complementari che concorrono a qualificare il rapporto obbligatorio di durata, e si estenda a comportamenti che per la loro natura e per le loro conseguenze appaiano in contrasto con i doveri connessi all’inserimento del lavoratore nella struttura e nell’organizzazione dell’impresa o creino situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi della stessa (Cass. n. 3822 del 2011, n. 2550 del 2015).

4. Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo.

L’esito del giudizio determina la sussistenza dei presupposti previsti dal primo periodo del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il raddoppio del contributo unificato dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre ad Euro 100,00 per esborsi, rimborso spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2016

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