Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22930 del 04/11/2011

Cassazione civile sez. I, 04/11/2011, (ud. 11/10/2011, dep. 04/11/2011), n.22930

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25668-2009 proposto da:

D.L.A. (c.f. (OMISSIS)), D.L.L. (c.f.

(OMISSIS)), nella qualità di eredi di D.L.G.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VALADIER 43, presso l’avvocato

ROMANO GIOVANNI, che li rappresenta e difende, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il

17/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/10/2011 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato ROMANO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

La Corte osserva quanto segue.

Fatto

FATTO E DIRITTO

D.L.A. e D.L.S. hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, illustrati con memoria, avverso il decreto emesso in materia di equa riparazione dalla Corte d’appello di Napoli, depositato in data 17.3.09, con cui veniva dichiarata improponibile ai sensi del D.L. n. 112 del 2008, art. 54 la sua domanda di equo indennizzo ex lege n. 89 del 2001 per non essere stata proposta istanza di prelievo nel giudizio presupposto innanzi al Tar Campania.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha svolto attività difensiva.

La Corte in camera di consiglio ha optato per la motivazione semplificata.

Con il primo motivo di ricorso.

I ricorrenti assumono che la normativa di cui al D.L. n. 112 del 2008, art. 54 risulta rispettata nel caso di specie in cui a seguito di avviso L. n. 205 del 2000, ex art. 9 essa ricorrente aveva presentato nuova istanza di fissazione di udienza.

Con il secondo motivo deducono che nel caso di specie la normativa di cui al D.L. n. 122 del 2008, art. 54 non era applicabile riferendosi la stessa ti ai soli procedimenti amministrativi infraquinquennali.

Il primo motivo è infondato.

Questa Corte ha già avuto occasione di chiarire in proposito che l’istanza di prelievo disciplinata dal R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51 e l’istanza di fissazione d’udienza, regolata dalla L. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 23 assolvono a funzioni distinte, avendo la prima la finalità di accelerare il processo mediante il riscontro del persistente interesse del ricorrente, e la seconda quella d’impedire mediante il perfezionamento della costituzione del ricorrente e la fissazione dell’udienza, la perenzione del giudizio.

Ne consegue che dall’entrata in vigore del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54 convertito nella L. 6 giugno 2008, n. 133, per le domande di equa riparazione relative a procedimenti che si svolgono davanti alle giurisdizioni amministrative, la preventiva formulazione dell’stanza di prelievo, costituisce una condizione di proponibilità non fungibile con l’istanza di fissazione d’udienza. (Cass 25572/10).

Nel caso di specie risulta dallo stesso ricorso che la ricorrente ebbe a depositare in data 12.9.08 il ricorso ex lege n. 89 del 2001 innanzi alla Corte d’appello mentre non risulta la presentazione anche dell’istanza di prelievo ai sensi del R.D. n. 642 del 1907, art. 51. Quest’ultima, in base a quanto in precedenza detto, ben poteva essere proposta, anche in assenza dell’avviso della Segreteria del Tar ai sensi della L. n. 205 del 2000, art. 9 e della conseguente istanza di fissazione di udienza, dovendosi, tra l’altro, osservare che l’istanza di prelievo avrebbe avuto anche la funzione di sollecitare la Segreteria del Tar ad emettere l’avviso di cui alla citata L. n. 205 del 2000, art. 9.

Il motivo va respinto.

Dall’infondatezza del primo motivo discende quella del secondo.

Se l’istanza di fissazione d’udienza, anche nella sua reiterazione ai sensi della L. n. 205 del 2000, e l’istanza di prelievo svolgono come dianzi evidenziato funzioni diverse e non sono tra loro fungibili, è evidente che la proposizione dell’istanza di prelievo è sganciata da qualsiasi limite temporale e prescinde comunque dalla proposizione della istanza di fissazione d’udienza.

Ne consegue che per l’istanza di prelievo non rileva il termine quinquennale di cui alla L. n. 205 del 2000, art. 9 che si riferisce alla sola istanza di fissazione d’udienza.

Il ricorso va in conclusione respinto. Nulla per le spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2011

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