Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2293 del 31/01/2011

Cassazione civile sez. III, 31/01/2011, (ud. 14/12/2010, dep. 31/01/2011), n.2293

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 15907/2006 proposto da:

T.I. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA POMPEO MAGNO 2/B, presso lo studio dell’avvocato TAMIETTI

PAOLO, rappresentato e difeso dall’avvocato PINTI Dario, giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

TA.IV. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA TACITO 74, presso lo studio dell’avvocato PERSICO MARIA TERESA,

rappresentato e difeso dall’avvocato MOCCI Mauro, giusta delega a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di VITERBO, emesso il

23/02/2006, depositato il 27/02/2006, r.g.n. 116/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

14/12/2010 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

p. 1. T.I. ha proposto ricorso per cassazione contro Ta.Iv. avverso l’ordinanza del 27 febbraio 2006, con la quale il Tribunale di Viterbo in composizione collegiale ha dichiarato l’incompetenza per territorio del Tribunale di Viterbo nel presupposto che sul giudizio di merito fosse competente il Tribunale di Civitavecchia, decidendo sul reclamo ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c., proposto da Ta.Iv. avverso l’ordinanza con cui il Tribunale in composizione monocratica, da lui adito contro il qui ricorrente con domanda ante causam ai sensi dell’art. 700 c.p.c., di emissione di un ordine di svincolo di somme su un conto corrente postale cointestato, aveva rigettato la domanda, dopo aver disatteso l’eccezione di insussistenza della competenza sulla causa di merito.

p. 2. Al ricorso ha resistito con controricorso Ta.Iv..

La trattazione del ricorso, affidata ad altro relatore, veniva fissata per l’udienza del 16 giugno 2006, nella quale il Collegio disponeva il rinnovo dell’avviso di fissazione dell’udienza personalmente ad T.I., in ragione della constatazione dell’avvenuto decesso del suo difensore.

Eseguito l’incombente la trattazione veniva fissata nuovamente con designazione di nuovo relatore.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 1. Il ricorso appare inammissibile, perchè proposto contro un provvedimento che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, non è qualificabile come sentenza in senso sostanziale agli effetti della proponibilità del rimedio del ricorso straordinario in Cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7.

E’ stato, infatti, già più volte ribadito che “Il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., è ammesso soltanto contro provvedimenti connotati dagli indefettibili caratteri della definitività e della decisorietà, nel senso che siano in grado di incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale, con la conseguenza che esso non è proponibile avverso l’ordinanza adottata dal tribunale in sede di reclamo contro un provvedimento di natura cautelare, quale che ne sia i contenuto, giacchè trattasi di decisione munita di efficacia temporanea, in quanto condizionata all’instaurazione e all’esito del giudizio di merito. La richiesta di pronuncia sul ricorso è inammissibile” (Cass. n. 10069 del 2010, da ultimo).

Adde: Cass. n. 2821 del 2009, secondo cui: “I provvedimenti resi in sede di reclamo su provvedimenti cautelari ex art. 669 terdecies cod. proc. civ., hanno gli stessi caratteri di provvisorietà e non decisorietà tipici dell’ordinanza reclamata, essendo destinati a perdere efficacia per effetto della sentenza definitiva di merito e, pur coinvolgendo posizioni di diritto soggettivo, non statuiscono su di essi con la forza dell’atto giurisdizionale idoneo ad assumere autorità di giudicato. Nè assume una autonoma consistenza la pronuncia sull’osservanza delle norme che regolano il processo cautelare, cui pure corrispondono diritti soggettivi delle parti, attesa la natura strumentale di tali disposizioni rispetto alla statuizione sui rapporti sostanziali, armonizzandosi tale soluzione con le linee del procedimento cautelare di cui all’art. 669 bis cod. proc. civ. e segg., introdotti dalla L. n. 353 del 1990, art. 74, che, nel prevedere la riproponibilità della domanda respinta e la rivedibilità del provvedimento di accoglimento, ha rimesso la tutela delle posizioni delle parti solo agli strumenti interni al procedimento medesimo. Ne consegue che, ove si passi dalla fase cautelare e ordinatoria a quella della decisione definitiva, è inammissibile il ricorso per cassazione (pur proposto al solo fine del regolamento delle spese in applicazione del principio della soccombenza virtuale) che si limiti a dedurre la nullità della decisione sul reclamo per l’inosservanza delle norme processuali che ne regolano lo svolgimento e non si articoli sulla pretesa fondatezza (anche in termini di virtuale accoglibilità) della domanda sostanziale”.

Ulteriormente, fra tante: Cass. (ord.) n. 15579 del 2006; Cass. sez. un. n. 4915 del 2006, secondo cui: “Il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., è proponibile avverso provvedimenti giurisdizionali emessi in forma di ordinanza o di decreto solo quando essi siano definitivi ed abbiano carattere decisorio, cioè siano in grado di incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale: donde l’inammissibilità dell’impugnazione con tale mezzo dell’ordinanza adottata dal tribunale in sede di reclamo avverso provvedimento di natura cautelare, il carattere interinale e provvisorio della quale esclude che la stessa possa operare oltre il tempo necessario all’adozione delle determinazioni definitive suscettibili, queste, di assumere la forza del giudicato. (Nella fattispecie, le Sezioni Unite hanno negato l’ammissibilità del ricorso che censurava l’ordinanza impugnata per avere statuito il difetto di giurisdizione del giudice italiano su parte della domanda cautelare)”.

Per l’espressa precisazione della irrilevanza, ai fini del principio dell’esclusione dell’acceco al rimedio del ricorso straordinario, delle riforme di cui al D.L. n. 35 del 2005, convertito con modificazioni nella L. n. 80 del 2005, che hanno introdotto il principio della mera eventualità del giudizio di merito nei casi di misure cautelari c.d. anticipazione, come quelle concedibili ai sensi dell’art. 700 c.p.c., si veda, poi, Cass. sez. un. n. 27187 del 2007.

Le Sezioni Unite a loro volta hanno chiarito inoltre che “In materia di procedimenti cautelari, è inammissibile la proposizione del regolamento di competenza, anche nell’ipotesi di duplice declaratoria d’incompetenza formulata in sede di giudizio di reclamo, sia in ragione della natura giuridica dei provvedimenti declinatori della competenza – che, in sede cautelare, non possono assurgere al genus della sentenza e sono, pertanto, inidonei ad instaurare la procedura di regolamento in quanto caratterizzati dalla provvisorietà e dalla riproponibilità illimitata – sia perchè l’eventuale decisione, pronunciata in esito al procedimento disciplinato dall’art. 47 cod. proc. civ., sarebbe priva del requisito della definitività, in ragione del peculiare regime giuridico del procedimento cautelare nel quale andrebbe ad inserirsi. (Nella fattispecie, e a seguito di reclamo contro un’ordinanza emessa in sede cautelare, il Tribunale del lavoro in composizione collegiale aveva declinato la propria competenza a favore della Corte d’appello, che, a sua volta, si era dichiarata incompetente ed aveva richiesto, d’ufficio, il regolamento di competenza)” (Cass. sez. un. n. 16091 del 2009).

p. 2. Gli argomenti ampiamente esposti dalla richiamata consolidata giurisprudenza esimono da qualsiasi considerazione sulle argomentazioni del ricorso, che in essi trovano ampia riposta.

Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione al resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro quattromiladuecento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 16 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA