Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2293 del 30/01/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 2293 Anno 2018
Presidente: BRONZINI GIUSEPPE
Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI

ORDINANZA
gul rinorgo

1407-2013 proposto da:

EUTELIA S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA P.I.
12787150155, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI
FIORILLO, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato ADALBERTO RERULLI, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2017
4146

contro

SANZOGNI MARCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
ANTONIO CHINOTTO l, presso lo studio dell’avvocato
STEFANO MINUCCI, rappresentato e difeso dall’avvocato
DANIELA LAZZATI, giusta delega in atti;

Data pubblicazione: 30/01/2018

- controricorrente

avverso il decreto del TRIBUNALE di AREZZO, depositata
il 28/11/2012 R.G.N. 715/12;

il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

RG 1467/2013
RILEVATO

che con decreto del 28 novembre 2013, il Tribunale di Arezzo riconosceva a Marco
Sanzogni, già ammesso allo stato passivo di Eutelia s.p.a. in a.s. in via privilegiata ai
sensi dell’art. 2751b1s n. 1 c.c. per i crediti di C 10.876,06 per compensi di lavoro

lavoro subordinato (cui era tenuta in via solidale anche la cessionaria di ramo
d’azienda Agile s.r.l. quale coobbligata solidale), l’ulteriore credito di C 30.000,00 in via
chirografaria, a titolo di risarcimento del danno per la mancata assegnazione degli
obiettivi degli anni 2008 e 2009 e di C 84.608,64 in via privilegiata ai sensi dell’art.
2751b1s n. 1 c.c., a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e relativa incidenza sul
T.f.r. e di indebita trattenuta per uso dell’autovettura aziendale;

che avverso tale decreto Eutelia s.p.a. in a.s. ricorreva per cassazione con quattro
motivi, cui resisteva Marco Sanzogni con controricorso;

che entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380bis 1 c.p.c.;

CONSIDERATO

che la ricorrente deduce violazione dell’art. 2119 c.c., per esclusione della giusta
causa delle dimissioni del lavoratore con qualifica dirigenziale, non ricavabile ipso facto
dal denunciato inadempimento datoriale del mancato pagamento di tre mensilità di
retribuzioni, senza un adeguato approfondimento della sua effettiva incidenza nella
sfera non soltanto economica del predetto, ma anche di complessivo disagio
esistenziale, al fine di accertamento di un inadempimento di gravità tale da minarne la
fiducia nella società datrice (primo motivo); violazione degli artt. 2099, 1375, 1362
c.c. e contraddittorietà di motivazione, per l’errato riconoscimento di un risarcimento
del danno per la mancata assegnazione dei c.d. Premi MBO per gli anni 2008 e 2009,
nell’inesistenza di un diritto del lavoratore ad una retribuzione variabile, in base ad
una previsione contrattuale in assenza di individuazione di criteri e di assegnazione di
obiettivi, con contraddittorio ragionamento rispetto alla ravvisata idoneità probatoria
per l’accertamento del suo diritto alla percezione dei premi aziendali relativi all’anno
2007 (secondo motivo); violazione degli artt. 2099, 1226 c.c., 112 c.p.c. e

subordinato e di C 6.496,49 per indennità dovute per la cessazione del rapporto di

RG 1467/2013
contraddittorietà di motivazione, per vizio di ultrapetizione a fronte della generica
domanda risarcitoria del lavoratore, qualificata come perdita di

chance e per suo

erroneo accoglimento in difetto di prova di un probabile conseguimento degli obiettivi
non assegnati, con determinazione infine del quantum in base a documentazione

riconoscimento dell’uso dell’autovettura aziendale, determinato in C 5.817,96, a titolo
di emolumento ‘per le mensilità da ottobre 2008 a settembre 2009, senza accertarne
la concessione per finalità esulanti l’attività lavorativa ovvero per motivi
esclusivamente di servizio e pertanto se a titolo retributivo ovvero risarcitorio (quarto
motivo);
che ritiene il collegio che il primo motivo sia inammissibile;
che la violazione denunciata deve essere esclusa, in difetto di una situazione
sindacabile sotto il profilo della violazione o falsa interpretazione di legge, quale il
giudizio applicativo di una norma cd. “elastica” (quale è indubbiamente la clausola
generale della giusta causa), che indichi solo parametri generali e pertanto
presupponga da parte del giudice un’attività di integrazione giuridica della norma, a
cui sia data concretezza ai fini del suo adeguamento ad un determinato contesto
storico – sociale (Cass. 15 aprile 2016, n. 7568; Cass. 2 settembre 2016, n. 17539):
in tal caso ben potendo il giudice di legittimità censurare la sussunzione di uno
specifico comportamento del lavoratore nell’ambito della giusta causa (piuttosto che
del giustificato motivo di licenziamento), in relazione alla sua intrinseca lesività degli
interessi del datore di lavoro (Cass. 18 gennaio 1999, n. 434; Cass. 22 ottobre 1998,
n. 10514);
che la Corte di cassazione può sindacare l’attività di integrazione del precetto
normativo compiuta dal giudice di merito, a condizione che la contestazione del
giudizio valutativo operato in sede di merito non si limiti ad una censura generica e
meramente contrappositiva, ma contenga, invece, una specifica denuncia di
incoerenza del predetto giudizio rispetto agli

standards,

conformi ai valori

dell’ordinamento, esistenti nella realtà sociale (Cass. 26 aprile 2012, n. 6498; Cass. 2
marzo 2011, n. 5095);

relativa all’anno 2007 inidonea (terzo motivo); violazione dell’art. 2099 c.c., per

RG 1467/2013

che il giudizio sull’idoneità della condotta del datore di lavoro a costituire giusta causa
delle dimissioni del lavoratore (che costituisce l’oggetto dell’odierna censura) si risolve
in un accertamento di fatto demandato al giudice di merito, come tale insindacabile in
sede di legittimità se sorretto da congrua motivazione (Cass. 11 febbraio 2000,n.

primo comma, n. 5 c.p.c., applicabile ratione temporis, preclusivo nel giudizio di
cassazione dell’accertamento dei fatti ovvero della loro valutazione a fini istruttori:
Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2498; Cass. 26 giugno
2015, n. 13189; Cass. 21 ottobre 2015, n. 21439);

che nel caso di specie la Corte territoriale ha operato un accertamento in fatto retto
da una motivazione indubbiamente adeguata, per l’argomentata valutazione
complessiva dell’incidenza in concreto dell’inadempimento datoriale sulla sfera, non
soltanto economica, ma anche di complessivo disagio esistenziale del dirigente (per le
ragioni esposte dal primo al terzo capoverso di pg. 3 del decreto) e pertanto non
apparente né perplessa o obiettivamente incomprensibile;

che il secondo e il terzo motivo, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta
connessione, sono infondati;

che non sussiste, in via preliminare, il vizio di ultrapetizione denunciato nella
pronuncia risarcitoria resa dal Tribunale a titolo di perdita di chance, in quanto non a
fronte di una domanda generica di risarcimento del danno (in tale caso effettivamente
domanda diversa, neppure implicitamente contenente la prima: Cass. 29 novembre
2012, n. 21245; Cass. 13 giugno 2014, n. 13491), ma di una ben specifica domanda
di “risarcimento del danno per la mancata assegnazione di obiettivi negli anni 2008 e
2009” (come indicato al terzo e quarto alinea di pg. 2 del decreto): sicchè si tratta
della diversa ipotesi di qualificazione della domanda, nel potere del giudice di merito, il
quale non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali
esse sono contenute, dovendo, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale
della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e
rappresentate dalla parte istante (Cass. 14 novembre 2011, n. 23794; Cass. 12
dicembre 2014, n. 26159; Cass. 17 gennaio 2016, n. 118);

3

1542; Cass. 18 ottobre 2002, n. 14829): tanto più nel regime del novellato art. 360,

RG 1467/2013
che il merito della pronuncia è poi incensurabile in sede di legittimità, ove motivata in
modo sufficiente e non contraddittorio (Cass. 24 luglio 2012, n. 12944): tanto più nel
regime del novellato art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., applicabile ratione temporis
(Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2498; Cass. 26 giugno

che occorre quindi ribadire come il danno patrimoniale da perdita di chance sia un
danno (non già attuale, ma) futuro, consistente nella perdita non di un vantaggio
economico, ma della mera possibilità di conseguirlo, secondo una valutazione ex ante
da ricondursi, diacronicamente, al momento in cui il comportamento illecito ha inciso
su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale (Cass. 12 febbraio
2015, n. 2737) e che esso consista, come appunto accertato nel caso di specie, in una
concreta ed effettiva occasione perduta di conseguire un determinato bene, non in
una mera aspettativa di fatto, ma in un’entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente
ed economicamente suscettibile di valutazione autonoma, che deve tenere conto della
proiezione sulla sfera patrimoniale del soggetto (Cass. 25 agosto 2014, n. 18207;
Cass. 20 giugno 2008, n. 16877);

che la sussistenza di un tale pregiudizio certo (anche se non nel suo ammontare),
consistente nella perdita di una possibilità attuale, esige la prova, anche presuntiva,
purché fondata su circostanze specifiche e concrete dell’esistenza di elementi oggettivi
dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, della sua attuale
esistenza (Cass. 30 settembre 2016, n. 19604; Cass. 31 maggio 2017, n. 13818);

che l’accertamento e la liquidazione di tale perdita, necessariamente equitativa, sono
devoluti al giudice di merito e sono insindacabili in sede di legittimità se
adeguatamente motivati (Cass. 17 aprile 2008, n. 10111; Cass. 12 febbraio 2015, n.
2737): come indubbiamente nel caso di specie (per le ragioni esposte al p.to 3 di pgg.
5 e 6 del decreto) e ciò tanto più nel regime del novellato art. 360, primo comma, n. 5
c.p.c., preclusivo nel giudizio di cassazione dell’accertamento dei fatti ovvero della
loro valutazione a fini istruttori (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 10 febbraio
2015, n. 2498; Cass. 26 giugno 2015, n. 13189; Cass. 21 ottobre 2015, n. 21439), il
quale esclude una valutazione della motivazione contraddittoria, salvo che essa non

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2015, n. 13189; Cass. 21 ottobre 2015, n. 21439);

RG 1467/2013
risulti apparente né perplessa o obiettivamente incomprensibile (come non si verifica
nel caso di specie);
che il quarto motivo è inammissibile;
che esso è assolutamente generico, in violazione dell’art. 366, primo comma, n. 4

della decisione assunta con la sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle
considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica,
giustificano la cassazione della sentenza (Cass. 22 settembre 2014, n. 19959; Cass.
19 agosto 2009, n. 18421; Cass. 3 luglio 2008, n. 18202; Cass. 6 luglio 2007, n.
15952);
che esso consiste, infatti, in una distinzione del tutto inconferente della natura
retributiva ovvero risarcitoria del benefit rappresentato dalla concessione in uso di
un’autovettura aziendale, senza alcun collegamento, tanto meno confutativo, con il
riconoscimento del credito restitutorio del lavoratore a titolo di indebite trattenute in
busta paga, a fronte dei diversi accordi contrattuali tra le parti (come chiaramente
esposto al primo capoverso di pg. 7 del decreto);
che pertanto il ricorso deve essere rigettato, con la regolazione delle spese del
giudizio secondo il regime di soccombenza;

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna Eutelia s.p.a. in a.s. alla rifusione, in favore del
controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in C 200,00 per esborsi e C
5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del
15 % e accessori di legge.

Così deciso nella Adunanza camerale del 25 ottobre 2017

c.p.c., che ne esige l’illustrazione, con esposizione degli argomenti invocati a sostegno

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