Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2293 del 30/01/2017


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Cassazione civile, sez. II, 30/01/2017, (ud. 19/10/2016, dep.30/01/2017),  n. 2293

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 13799 – 2012 R.G. proposto da:

CARIME s.p.a. – c.f./p.i.v.a. (OMISSIS) – in persona del responsabile

della direzione affari legali e societari, rappresentante

processuale, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Po, n. 24,

presso lo studio dell’avvocato professor Aurelio Gentili, che la

rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

V.D. (titolare dell’omonima impresa) – c.f.

(OMISSIS)/p.i.v.a. (OMISSIS) – elettivamente domiciliato in Roma,

alla via del Circo Massimo, n. 9, presso lo studio dell’avvocato

Francesco Terzi e dell’avvocato Francesca Terzi, che congiuntamente

e disgiuntamente lo rappresentano e difendono in virtù di procura

speciale a margine del controricorso.

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 730 dei 9/27.6.2011 della corte d’appello di

Catanzaro.

Udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 19

ottobre 2016 dal consigliere Dott. Abete Luigi,

Udito l’avvocato professor Aurelio Gentili per la ricorrente;

Udito l’avvocato Meranda Gianluca, per delega dell’avvocato Francesco

Terzi e dell’avvocato Francesca Terzi, per il controricorrente;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore

generale Dott. Capasso Lucio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato in data 10.3.1982 la – Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania s.p.a. citava a comparire innanzi al tribunale di Cosenza V.D., titolare dell’omonima impresa.

Deduceva che su suo incarico ed in taluni edifici di sua proprietà il convenuto aveva eseguito lavori di varia natura; che era insorta controversia in ordine al quantum del corrispettivo residuo.

Chiedeva che l’adito giudice determinasse l’esatto ammontare del saldo.

Si costituiva il convenuto.

Deduceva che aveva eseguito lavori per Lire 392.023.310, da cui andavano detratti Lire 50.000.000 ricevuti in acconto; altresì che l’inadempimento di controparte gli aveva cagionato ingenti danni.

Instava per il rigetto dell’avversa domanda; in riconvenzionale, per la condanna dell’attrice al pagamento del residuo ed al risarcimento dei danni.

Con sentenza non definitiva del 15.6.1989 il tribunale di Cosenza condannava la società attrice al pagamento delle somme da determinarsi nel prosieguo istruttorio.

Con sentenza definitiva n. 292/2001 lo stesso tribunale accoglieva in parte la riconvenzionale e condannava l’attrice a pagare al convenuto, quale corrispettivo residuo, l’importo di Lire 10.300.000, oltre interessi, rigettava ogni ulteriore domanda e compensava le spese di lite.

Interponeva appello V.D..

Resisteva la s.p.a. (già “Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania s.p.a.).

Disposta con ordinanza in data 17/24.1.2005 c.t.u., disposta con ordinanza in data 23.10/13.11.2007, in dipendenza dei rilievi addotti dall’appellata, la rinnovazione della consulenza, con sentenza n. 730 dei 9/27.6.2011 la corte d’appello di Catanzaro accoglieva in parte l’esperito gravame e, per l’effetto, condannava l’appellata a pagare all’appellante la somma di Euro 151.321,86 oltre interessi, confermava in ogni altra sua parte la gravata sentenza, compensava per 1/2 le spese del doppio grado e condannava “CA.RI.ME.” a pagare la residua metà.

Esplicitava la corte di merito, in aderenza agli esiti della c.t.u. disposta con ordinanza dei 17/24.1.2005 ed appieno da condividere, che il quantum dei lavori eseguiti presso l’edificio già sede dell’hotel – Jolly – era da determinare in Lire 174.000.000, oltre i.v.a., da cui andava detratto l’importo di Lire 50.000.000 ricevuto in acconto dall’appellante; che il quantum dei lavori eseguiti presso il “Centro Elaborazione Dati” di Rende era da determinare in Lire 160.000.000, oltre i.v.a.; che il quantum dei lavori eseguiti presso l’agenzia di C.M. della “Ca.Ri.Cal.” era da determinare in Lire 9.000.000, oltre i.v.a.; che ai fini della determinazione del quantum dei lavori eseguiti presso l’agenzia di (OMISSIS) della “Ca.Ri.Cal.” non era stata acquista alcuna utile documentazione.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la s.p.a.; ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione anche in ordine alle spese.

V.D. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese da distrarsi in favore dei difensori anticipatari.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c..

Premette che aveva formulato puntuali rilievi avverso la c.t.u. disposta con ordinanza dei 17/24.1.2005, sicchè la corte distrettuale aveva con provvedimento dei 23.10/13.11.2007 ordinato la rinnovazione delle indagini tecniche a mezzo nuovi professionisti; che gli ausiliari successivamente officiati, in risposta ai medesimi quesiti, avevano determinato l’ammontare del residuo corrispettivo in Lire 10.300.000 anzichè in Lire 293.000.000.

Indi deduce che, indubitabile il principio per cui il giudice attende liberamente alla valutazione delle risultanze istruttorie, di certo la corte territoriale non avrebbe potuto ignorare tout court la seconda consulenza, tanto più che la stessa corte aveva provveduto a disporla; che la corte calabrese avrebbe dovuto quanto meno comparare l’uno e l’altro accertamento tecnico.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c..

Deduce che la corte d’appello non ha, neppure implicitamente, enunciato le ragioni per cui ha reputato di recepire gli esiti della prima consulenza, il che “significa omettere la motivazione su un punto decisivo” (così ricorso, pag. 26) e rendere nulla la sentenza; che, ben vero, la corte senz’altro avrebbe potuto disattendere gli esiti della seconda c.t.u. ed aderire agli esiti della prima, tuttavia al riguardo avrebbe dovuto esplicitare le ragioni sottese a siffatta sua opzione.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la violazione e falsa applicazione dell’art. 196 c.p.c..

Deduce che il dictum di seconde cure è in pari tempo contraddittorio; che invero in alcun modo illustra le ragioni per cui gli esiti della prima c.t.u., pur disattesi mercè la rinnovazione dell’accertamento peritale, siano stati poi integralmente condivisi in sede di decisione finale; che l’impugnata statuizione dunque non esplicita la propria ratio decidendi.

I motivi di ricorso sono strettamente connessi.

Si giustifica pertanto la loro simultanea disamina.

I motivi tutti comunque sono destituiti di fondamento.

Non si disconosce che, siccome questa Corte di legittimità ha puntualizzato, allorchè il giudice d’appello aderisca alle conclusioni della prima di due divergenti consulenze tecniche dal medesimo giudice disposte, debba specificamente giustificare le ragioni della sua opzione (cfr. Cass. sez. lav. 13.7.2001, n. 9567).

E nondimeno le tipicità del caso de quo son valse indiscutibilmente a “conformare” l’anzidetto obbligo motivazionale, rette a far sì che nella fattispecie operasse in guisa particolare in dipendenza della peculiarità delle conclusioni cui sono pervenuti l’architetto B.P., l’ingegner C.D. e l’ingegner S.F., ovvero i consulenti officiati con la successiva ordinanza dei 23.10/13.11.2007.

Difatti costoro hanno – in data aprile 2009 – precisato, limitatamente ai lavori eseguiti nell’edificio già adibito a sede dell’hotel che “la documentazione oggettivamente disponibile riguarda solo quanto già accertato dall’ing. Co. per i lavori di ristrutturazione eseguiti dall'(OMISSIS)” (così ricorso, pag. 20); limitatamente ai lavori eseguiti presso il “Centro Elaborazione Dati” di Rende, presso l’agenzia di Cariati e presso l’agenzia di (OMISSIS), che la documentazione disponibile “non ha permesso al collegio di poter accertare le lavorazioni e di redigerne la contabilità” (così ricorso, pag. 21).

Ed hanno ulteriormente affermato che “gli edifici elencati nei quesiti proposti hanno subito, nel tempo, trasformazioni e passaggi di proprietà che impediscono qualsivoglia ricostruzione dello stato dei luoghi riferibili al periodo in cui il V. dichiara di avere eseguito i lavori” (così ricorso, pag. 21).

Viceversa, di più ampio spettro e portata è stata la metodica di indagine e ricostruttiva seguita dall’ingegner S.A., officiato dalla stessa corte d’appello con l’ordinanza dei 17/24.1.2005.

Infatti il primo ausiliario, limitatamente ai lavori eseguiti presso l’ex hotel “Jolly”, ha tenuto conto non solo della contabilità dei lavori redatta dall’ingegner Co., ma ha considerato anche – l’ammontare delle retribuzioni per l’anno 1980″, – l’ammontare dei contributi versati I.N.A.I.L. di Cosenza nell’anno 1980″, – l’ammontare dei contributi versati alla Cassa Edile di Cosenza nell’anno 1980″, “l’ammontare dei contributi versati all”I.N.P.S. relativamente ad otto mesi dell’anno 1980″, il costo dei materiali sicuramente acquistati dall’impresa ” V.” per l’esecuzioni di alcuni lavori contabilizzati dall’ingegner Co., il “fitto, per almeno dodici mesi, del capannone nel quale sono stati custoditi”.

Parimenti il primo consulente, limitatamente ai lavori eseguiti presso il – C.E.D.” di Rende, ha utilizzato le denunce di nuovo lavoro all’ “I.N.A.I.L.” di Cosenza e gli elenchi nominativi dei lavoratori occupati inviati alla – (OMISSIS)” e, limitatamente ai lavori eseguiti presso l’agenzia di Cariati, la denuncia di nuovo lavoro inoltrata all’I.N.A.I.L.” di S.C. ebbe al contempo a puntualizzare che, limitatamente all’agenzia di (OMISSIS), non era stata acquistata alcuna documentazione utile).

In questi termini le ragioni per cui la corte di Catanzaro ha inteso recepire gli esiti della consulenza dapprima disposta e disattendere gli esiti della consulenza successivamente ordinata sono ben palesi, siccome ancorati – i primi – alla diversa, più ampia ed incisiva metodica di accertamento seguita dal primo ausiliario ed alla plausibilità dell’utile risultato che ne è conseguito, a fronte, di contro, dello “sterile” approdo che ha contrassegnato il lavoro ricostruttivo del collegio peritale in seconda battuta officiato.

E le anzidette ragioni – si badi – sono state dalla medesima corte di merito esaustivamente e congruamente specificate, allorquando ha precisato che -la lettura congiunta delle testimonianze raccolte in primo grado – con le quali è stato accertato che l’odierno appellante effettivamente realizzava i lavori di cui pretende il pagamento – e l’esito della c.t.u., corredata dalla già menzionata copiosa documentazione e con la quale è stato possibile accertare l’entità e il valore dei lavori in questione, conducono a ritenere la fondatezza della domanda del V.” (così sentenza d’appello, pag. 9).

Ovviamente l’esito della c.t.u. e la copiosa documentazione cui è riferimento, sono, rispettivamente, quello della consulenza in precedenza disposta e la documentazione che ne ha supportato la più penetrante metodica di indagine e ricostruttiva.

La corte distrettuale quindi, contrariamente all’assunto della ricorrente, ha compiutamente valutato tutti gli elementi acquisiti, in un quadro in cui – si reitera – la seconda c.t.u. non ha sostanzialmente condotto ad alcun positivo accertamento, oltre che con riferimento all’agenzia di (OMISSIS), altresì con riferimento all’agenzia di Cariati ed alla edificio sede del – C.E.D.” di Cosenza.

Il rigetto del ricorso giustifica la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei difensori del controricorrente, che hanno dichiarato di aver anticipato le spese e non riscosso gli onorari.

La liquidazione segue come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente, “CA.RI.ME.” s.p.a., a rimborsare ai difensori anticipatari, avvocato Francesco Terzi ed avvocato Francesca Terzi, del controricorrente, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali, i.v.a. e cassa come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 19 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2017

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