Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22929 del 29/09/2017


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Cassazione civile, sez. I, 29/09/2017, (ud. 23/05/2017, dep.29/09/2017),  n. 22929

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco A. – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21290/2012 proposto da:

1) G.G., vedova V. (c.f. (OMISSIS)), non in

proprio, e V.M. (c.f. (OMISSIS)), in proprio, tutte e

due nella qualità di eredi di V.A., elettivamente

domiciliate in Roma, Via Salento n. 73, presso l’avvocato Chiara

Lieto, rappresentate e difese dagli avvocati Vasile Alfonso,

Silvestri Patrizia, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

Impresa D.D.V. & C. S.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale

Angelico n. 103, presso l’avvocato Vagnozzi Daniele, rappresentata e

difesa dall’avvocato Cerceo Giulio, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del

Ministro pro tempore, Provveditorato Regionale Opere Pubbliche

Lazio, Abruzzo, Sardegna, in persona del provveditore pro tempore,

domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che li rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

G.G., vedova V. (c.f. (OMISSIS)), non in

proprio, e V.M. (c.f. (OMISSIS)), in proprio, tutte e

due nella qualità di eredi di V.A., elettivamente

domiciliate in Roma, Via Salento n. 73, presso l’avvocato Chiara

Lieto, rappresentate e difese dagli avvocati Vasile Alfonso,

Silvestri Patrizia, giusta procura in calce al controricorso e

ricorso incidentale;

– controricorrenti al ricorso incidentale –

nonchè

2) Impresa D.D.V. & C. S.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale

Angelico n. 103, presso l’avvocato Vagnozzi Daniele, rappresentata e

difesa dall’avvocato Cerceo Giulio, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del

Ministro pro tempore, Provveditorato Regionale Opere Pubbliche

Lazio, Abruzzo, Sardegna, in persona del provveditore pro tempore,

domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che li rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

G.G., vedova V. (c.f. (OMISSIS)), non in

proprio, e V.M. (c.f. (OMISSIS)), in proprio, tutte e

due nella qualità di eredi di V.A., elettivamente

domiciliate in Roma, Via Salento n. 73, presso l’avvocato Chiara

Lieto, rappresentate e difese dagli avvocati Vasile Alfonso,

Silvestri Patrizia, giusta procura in calce al controricorso e

ricorso incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

Impresa D.D.V. & C. S.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale

Angelico n. 103, presso l’avvocato Vagnozzi Daniele, rappresentata e

difesa dall’avvocato Cerceo Giulio, giusta procura a margine del

ricorso principale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 698/2012 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 23/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/05/2017 dal cons. SAMBITO MARIA GIOVANNA C..

Fatto

FATTI DI CAUSA

V.A. e G.G. convennero in giudizio innanzi al Tribunale dell’Aquila il Ministero dei Lavori Pubblici, il Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche dell’Aquila e la società concessionaria D.D.V. & C. S.n.c. per sentirli condannare al risarcimento dei danni per lo spossessamento e la perdita di alcune aree di loro proprietà, occupate ed espropriate per la realizzazione della nuova sede della Scuola di Polizia Giudiziaria di Pescara, in virtù di provvedimenti annullati in sede giurisdizionale amministrativa.

Istaurato il contraddittorio, il Tribunale adito condannò il Ministero e la Società al risarcimento del danno, con rivalutazione ed interessi. L’impugnazione dei due obbligati fu in parte accolta dalla Corte d’Appello dell’Aquila, che, con sentenza non definitiva del 19.3.2009, resa nei confronti di V.M. e G.G., entrambe eredi di V.A., accertò, per quanto d’interesse che: a) la domanda risarcitoria da occupazione usurpativa era stata proposta già con la citazione introduttiva del giudizio; b) la legittimazione andava riconosciuta ad entrambi gli appellanti, per aver collaborato alla realizzazione dell’opera pubblica ab initio illegittima, illecito di cui erano ravvisabili tutti i presupposti oggettivi e soggettivi; c) il danno da perdita della proprietà andava commisurato con riferimento al valore venale del bene alla data dell’irreversibile trasformazione; d) il danno da ritardo nel conseguimento dell’equivalente pecuniario del bene poteva essere liquidato con riferimento agli interessi legali sugli incrementi nominali della somma originariamente dovuta, congruamente determinati nella percentuale del 3%. Con la sentenza definitiva in data 23.5.2012, la Corte provvide ad effettuare la taxatio, in ragione dei criteri già posti, ed, in parte, aderendo alle conclusioni della disposta CTU.

Per la cassazione di entrambe le sentenze hanno proposto separati ricorsi G.G. e V.M., affidato a sei motivi e la Società D.V., con quattro motivi. Le Amministrazioni hanno proposto ricorso incidentale con un mezzo. Le danneggiate e la Società hanno depositato distinti controricorsi e le prime, hanno proposto pure ricorso incidentale, e, successivamente, depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va preventivamente rilevato che, per il principio dell’unicità del processo d’impugnazione, dopo la notifica del primo ricorso, qualsiasi impugnazione successiva contro la stessa sentenza deve essere proposta in via incidentale nello stesso processo e quindi, nell’atto contenente il controricorso; ma, non essendo quest’ultima formalità essenziale, qualsiasi ricorso successivo avverso una medesima sentenza si converte in impugnazione incidentale, ancorchè proposto con atto autonomo, ed è ammissibile purchè sia stato proposto nel rispetto del termine stabilito per il ricorso incidentale dall’art. 371 c.p.c.. A tale stregua il ricorso principale è quello proposto dalle danneggiate, che è stato notificato alla Società il 26.9.2012 (ed il 3.10.2012 al Ministero), mentre quello di detta Società (consegnato alle G. – V. il 2.10.2012 ed alle Amministrazioni il 4.10.2012), tempestivo rispetto alla data indicata, va considerato come incidentale. 2. Il ricorso incidentale del Ministero (consegnato per la notifica il 12.11.2012) è tempestivo, mentre quello incidentale delle danneggiate è inammissibile, vigendo nell’ordinamento processuale civile il principio generale della consumazione del potere di impugnazione, per effetto del quale, una volta che la parte abbia esercitato tale potere, esaurisce la facoltà di critica della decisione che lo pregiudica, senza che possa proporre una successiva impugnazione, salvo il caso, qui non ricorrente, in cui la prima impugnazione sia invalida (cfr. da ultimo, Cass. ord. n. 24332 del 2016). Nella specie, le G. – V. hanno consumato il potere d’impugnazione, per effetto della proposizione del ricorso principale (di cui peraltro l’incidentale riproduce in parte il contenuto).

3. Col primo ed il secondo motivo del ricorso principale, le danneggiate impugnano la statuizione sub c) della sentenza non definitiva, rispettivamente, per vizio di motivazione riferito ai criteri di accertamento dell’irreversibile trasformazione del fondo e per violazione dei principi in materia di proprietà, in materia di espropriazione e di tutela dei diritti dell’Uomo, evidenziando che la determinazione del danno deve avvenire al momento del trasferimento della proprietà, che, nell’ipotesi di occupazione senza titolo, si ha col verificarsi della irreversibile trasformazione.

4. Col terzo e quarto motivo, le ricorrenti formulano le medesime doglianze in riferimento alla sentenza definitiva, per avere la Corte territoriale liquidato il dovuto, da una parte, sulla scorta di motivazione incongrua sulla concreta individuazione dell’epoca dell’irreversibile trasformazione – che era stata indicata in quella in cui erano stati realizzati al rustico, solo, due edifici sui sette previsti, reputati un unicum funzionale e che, per di più, ricadevano solo in parte nel loro fondo – e dall’altra, violando i diritti del proprietario che ha titolo ad ottenere il risarcimento sul valore del bene al momento in cui si è verificata la perdita del diritto di proprietà.

5. Col quinto e sesto motivo, si deduce, nuovamente vizio di motivazione e violazione dei principi in materia di proprietà, in materia di espropriazione e di tutela dei diritti dell’Uomo, in relazione all’omessa determinazione e liquidazione del danno subito per la mancata disponibilità del bene dalla data della sua occupazione a quella dell’irreversibile trasformazione, secondo i principi posti con la sentenza non definitiva.

6. Col primo motivo, l’Impresa D.V. deduce, in riferimento alla statuizione sub b) della sentenza non definitiva, che la Corte è incorsa in violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2055 c.c.; artt. 1703 e segg., L. n. 1137 del 1929, art. 1, L. n. 865 del 1971, art. 60 e di ogni principio in materia di concessione di oneri inerenti la realizzazione di opere pubbliche in nome e per conto del delegante, oltre che vizio di motivazione. La Corte territoriale, afferma la Società, aveva errato nel ritenerla corresponsabile, avendo essa impresa agito in nome e per conto dell’Amministrazione statale, che era beneficiaria delle trascrizioni e delle volture catastali e che era l’unica responsabile, per aver disposto l’esecuzione dell’opera, senza accertare previamente la sua compatibilità con la normativa urbanistica vigente. Nè la colpa poteva esserle addebitata in considerazione della mera conoscenza del ricorso in sede giurisdizionale, promosso dalle proprietarie, la cui fondatezza era difficilmente valutabile, per l’obiettiva complessità della vicenda, e per aver essa Impresa fatto affidamento sulla legittimità dell’operato della PA.

7. Col secondo motivo, la Società deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., in riferimento alla statuizione sub a) della narrativa. Avendo chiesto il risarcimento per l’irreversibile trasformazione del loro fondo, gli originari attori avevano addotto quale causa petendi l’occupazione acquisitiva, sicchè il riconoscimento dell’occupazione usurpativa doveva ritenersi avvenuto in extrapetizione.

8. Col terzo e quarto mezzo, l’Impresa censura la sentenza definitiva per violazione e falsa applicazione della L. n. 10 del 1976, art. 4 e dei principi in materia di edificabilità di un’area, oltre che vizio di motivazione, rispettivamente, per avere la Corte aquilana escluso immotivatamente dal metodo comparativo un atto, che, secondo quanto accertato dal CTU, presentava caratteristiche assolutamente idonee al raffronto con quello occupato e per non avere esplicitato le ragioni per le quali le conclusioni del CTU resistevano alle obiezioni mosse dal consulente di parte di essa Società, non potendo a ciò supplire le risposte date dal CTU.

9. Col proposto ricorso, l’Amministrazione formula, sotto il profilo del vizio di motivazione, una censura di contenuto sovrapponibile al terzo motivo del ricorso della Società.

10. Ragioni di ordine logico impongono di esaminare con priorità il secondo motivo del ricorso incidentale. 11. Lo stesso è infondato. L’istituto dell’occupazione appropriativa, di genesi pretoria, sorto a seguito della sentenza n. 1464 del 1983 delle Sezioni Unite di questa Corte, e successivamente variamente sviluppato e sempre applicato in giurisprudenza – in funzione di garanzia della posizione del privato, rimasto formalmente proprietario di un bene inglobato in un’opera pubblica e non espropriato – è stato, com’è noto, riconsiderato dalle Sezioni Unite di questa Corte che, con la sentenza n. 735 del 2015, hanno, invece, ritenuto il predetto istituto non conforme con il principio enunciato dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, secondo cui l’espropriazione deve sempre avvenire in “buona e debita forma”, e, pertanto, superando il pregresso indirizzo conservativo dell’istituto, Io hanno esattamente equiparato a quello della c.d. occupazione usurpativa (Cass. n. 1814 del 2000), caratterizzata dalla mancanza di dichiarazione di pubblica utilità e costituente un illecito a carattere permanente. In entrambi i casi, resta, dunque, esclusa l’acquisizione autoritativa del bene alla mano pubblica, e va riconosciuto al proprietario -rimasto tale nonostante la manipolazione, illecita, del bene da parte dell’amministrazione – la tutela reale e cautelare apprestata nei confronti di qualsiasi soggetto dell’ordinamento (restituzione, riduzione in pristino stato dell’immobile, provvedimenti di urgenza per impedirne la trasformazione ecc.), oltre al consueto risarcimento del danno, ancorato ai parametri dell’art. 2043 c.c.. Trattandosi, dunque, sempre, di un’ipotesi d’illecito permanente, lo stesso viene a cessare, solo, per effetto della restituzione, di un accordo transattivo, della compiuta usucapione da parte dell’occupante che lo ha trasformato, ovvero della rinunzia del proprietario al suo diritto, implicita nella richiesta di risarcimento dei danni per equivalente. 12. Proprio tale richiesta è stata avanzata dalle ricorrenti principali sin dalla citazione introduttiva del giudizio, con la quale hanno chiesto la tutela per equivalente, allegando, peraltro, l’avvenuto annullamento della dichiarazione di pubblica utilità e degli atti della procedura espropriativa da parte del GA (Cass. SU n. 1907/1997 e success.); dovendo, comunque, ribadirsi che la presenza della dichiarazione di pubblica utilità non è in grado di differenziare tale forma di illecito da quella in cui la dichiarazione anzidetta è assente, e, poichè non è idonea a comportare l’acquisizione del bene occupato alla mano pubblica, non incide sulla causa petendi giuridicamente significativa, rappresentata in entrambi i casi da un illecito, a carattere permanente, sanzionato dall’art. 2043 c.c. (Cass. n. 12260 del 2016; n. 7137 del 2015).

13. Anche il primo motivo del ricorso dell’Impresa, che va ora esaminato, è infondato. 14. Risulta dalla sentenza non definitiva, e non è contestato dalla Società, che il ricorso al TAR proposto dai proprietari le era stato notificato il 19.6.1990, che al relativo giudizio la stessa, iniziati i lavori nel settembre successivo, “aveva attivamente partecipato”. 15. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, resa anche a sezioni Unite, il fatto generatore del danno è costituito – anzitutto e comunque – dalla condotta illecita del soggetto che ha appreso gli immobili senza alcun titolo e/o che senza il necessario titolo li ha irreversibilmente trasformati mantenendone la detenzione abusiva ed irreversibile senza più rimettere i beni nella disponibilità dei proprietari. Ed il nesso di causalità con l’evento dannoso è ravvisato alla stregua dell’art. 2043 c.c., esclusivamente in relazione al contenuto dell’attività lesiva suddetta nonchè all’attitudine di questa a produrre danno, che perdura nel tempo, sino a quando permanga la situazione illegittima posta in essere e nella quale si concreta un’ininterrotta violazione dell’interesse dei proprietari a goderne e disporne entro i limiti riconosciuti dall’art. 832 c.c.. Per cui, la Corte deve ribadire ancora una volta il principio che colui che ha proceduto alla materiale apprensione del bene, al compimento delle attività anche giuridiche necessarie a tal fine, nonchè all’esecuzione dell’opera pubblica – sia delegato ovvero concessionario o semplice appaltatore L. n. 2248 del 1848, ex art. 324, all. F – riveste la titolarità passiva del rapporto obbligatorio collegato all’illecito dalla stessa provocatO, dato il carattere personale delle relativa responsabilità che riverbera i suoi effetti anzitutto su chi agisce per realizzare tale risultato. A tale soggetto, non è dunque consentito invocare la non imputabilità in ordine alle cause d’illegittimità della procedura espropriativa, così come alla mancata o ritardata pronuncia del decreto ablativo, anche quando sia dipesa da omissione o inerzia di altro ente, in quanto nel comportamento di chi conserva l’occupazione dell’immobile senza titolo e persevera nell’esecuzione dell’opera, pur essendo, come nella specie è rimasto accertato, a conoscenza della prospettata illegittimità dell’occupazione, possono individuarsi tutti gli elementi della responsabilità aquiliana: la condotta attiva od omissiva, l’elemento psicologico della colpa, il danno, il nesso di causalità tra condotta e pregiudizio; e non è possibile per le medesime ragioni neppure trasferire la responsabilità dell’illegittima vicenda ablatoria in capo all’ente beneficiario o destinatario dell’opera pubblica inglobante quel fondo, ovvero a quello che per legge o per atto amministrativo ne diviene proprietario (Cass. SU. n. 24397/2007; n. 6769/2009; Cass. n. 5630 del 2012 e succ.).

16. Procedendo, quindi, alla valutazione del ricorso principale, va, anzitutto, esaminata l’eccezione d’inammissibilità dei primi due motivi, per non avere le danneggiate formulato riserva d’impugnazione ex art 361 c.p.c.. 17. L’eccezione va disattesa. A norma dell’art. 360 c.p.c., comma 3, le sentenze che decidono su questioni insorte senza definire neppure parzialmente il giudizio possono essere impugnate per cassazione, solo, unitamente alla sentenza definitiva e senza necessità di formulare riserva. Proprio tale natura va riconosciuta alla sentenza non definitiva, che non ha provveduto in maniera compiuta sulla domanda, ma, affermata la sussistenza del diritto al risarcimento e valutate questioni preliminari attinenti alla legittimazione passiva ed all’eccezione di prescrizione, ha disposto in ordine alla prosecuzione del giudizio, rimettendo il regolamento delle spese processuali alla sentenza definitiva (cfr. SU n. 2575 del 2012). 17. Non può sottacersi che la questione è teorica, in quanto non è impugnato il criterio indicato nella sentenza non definitiva (epoca della irreversibile trasformazione) per la determinazione del danno ma la sua concreta identificazione, e la connessa applicazione che sono avvenute ad opera della sentenza definitiva. 18. Vengono, dunque, in rilievo le censure dedotte coi motivi terzo motivo e quarto, che sono fondati. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, elaborata a proposito dell’occupazione acquisitiva, ma che viene in rilievo anche per i casi di quella c.d. usurpativa (Cass. Sez. 1 n 13585 del 2006; n. 2207de1 2007) l’illecito è da considerare consumato al momento dell’irreversibile trasformazione del fondo, ancorchè il passaggio della proprietà vada individuato, contrariamente a quanto dedotto dalle ricorrenti, alla data in cui le stesse, rinunciando alla restituzione, hanno optato per la tutela risarcitoria, secondo quanto si è esposto al p. 11. L’accertamento dell’irreversibile trasformazione presuppone, poi, che, per effetto della realizzazione dei lavori, gli immobili occupati abbiano subito una radicale trasformazione nel loro aspetto materiale, mutando fisionomia strutturale e funzionale. 18. La Corte d’appello, non ha fatto buon uso di tale principio, ed ha in conseguenza violato il principio sopra esposto, avendo ritenuto che la sola realizzazione degli edifici n. 2 e 3, dei previsti sette, avesse comportato l’irreversibile trasformazione dell’intera area, argomentando incongruamente, sotto l’aspetto unitario funzionale del progetto e senza neppure specificare in tale ambito la prevista destinazione dei differenti corpi di fabbrica e di quelli già realizzati, laddove avrebbe dovuto focalizzare l’attenzione ed adeguatamente motivare sulla modifica fisica del suolo occupato, id est sull’effettiva commissione dell’illecito in relazione al suolo inglobato in ciascun intervento costruttivo (cfr. Cass. n. 21883 del 2015).

19. Il quinto ed il sesto motivo del ricorso principale sono infondati: con la sentenza non definitiva, la Corte territoriale ha riconosciuto gli interessi del 3% come danno da ritardo nel conseguimento dell’equivalente pecuniario del bene ma senza riconoscere il danno da spossessamento, al contrario, affermando che, in assenza della dichiarazione di pubblica utilità, “la progressiva consumazione dell’illecito, dalla privazione del possesso alla distruzione della cosa non è più scindibile in fasi.. ” rilevando, piuttosto, “una condotta generatrice di un danno progressivo nel suo divenire..” ed in concreto unitario. La sentenza definitiva, che è quella criticata con i motivi in esame, si è dunque attenuta, contrariamente a quanto opinano le ricorrenti principali, proprio al criterio posto con la statuizione in sè incensurata contenuta in seno alla sentenza non definitiva.

20. L’impugnata sentenza va, in conclusione, cassata, restando assorbite le ulteriori censure relative alla determinazione del valore unitario, che dovrà esser determinato, in ossequio ai principi stabiliti nel precedente p. 18 dal giudice del rinvio, che si designa nella Corte d’Appello dell’Aquila in diversa composizione, che provvederà, anche, a liquidare le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

P.Q.M.

Accoglie il terzo ed il quarto motivo del ricorso principale delle danneggiate, rigetta i motivi quinto e sesto di detto ricorso, nonchè i motivi primo e secondo del ricorso incidentale della Società, assorbiti tutti gli altri. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale delle danneggiate, cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello dell’Aquila in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2017

Cassazione civile, sez. I, 29/09/2017, (ud. 23/05/2017, dep.29/09/2017),  n. 22929Vedi massime correlate

Classificazione:

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (o PUBBLICA UTILITÀ) – Occupazione temporanea e d’urgenza – – rapporto tra indennità di esproprio e risarcimento del danno

Intestazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco A. – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21290/2012 proposto da:

1) G.G., vedova V. (c.f. (OMISSIS)), non in

proprio, e V.M. (c.f. (OMISSIS)), in proprio, tutte e

due nella qualità di eredi di V.A., elettivamente

domiciliate in Roma, Via Salento n. 73, presso l’avvocato Chiara

Lieto, rappresentate e difese dagli avvocati Vasile Alfonso,

Silvestri Patrizia, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

Impresa D.D.V. & C. S.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale

Angelico n. 103, presso l’avvocato Vagnozzi Daniele, rappresentata e

difesa dall’avvocato Cerceo Giulio, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del

Ministro pro tempore, Provveditorato Regionale Opere Pubbliche

Lazio, Abruzzo, Sardegna, in persona del provveditore pro tempore,

domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che li rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

G.G., vedova V. (c.f. (OMISSIS)), non in

proprio, e V.M. (c.f. (OMISSIS)), in proprio, tutte e

due nella qualità di eredi di V.A., elettivamente

domiciliate in Roma, Via Salento n. 73, presso l’avvocato Chiara

Lieto, rappresentate e difese dagli avvocati Vasile Alfonso,

Silvestri Patrizia, giusta procura in calce al controricorso e

ricorso incidentale;

– controricorrenti al ricorso incidentale –

nonchè

2) Impresa D.D.V. & C. S.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale

Angelico n. 103, presso l’avvocato Vagnozzi Daniele, rappresentata e

difesa dall’avvocato Cerceo Giulio, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del

Ministro pro tempore, Provveditorato Regionale Opere Pubbliche

Lazio, Abruzzo, Sardegna, in persona del provveditore pro tempore,

domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che li rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

G.G., vedova V. (c.f. (OMISSIS)), non in

proprio, e V.M. (c.f. (OMISSIS)), in proprio, tutte e

due nella qualità di eredi di V.A., elettivamente

domiciliate in Roma, Via Salento n. 73, presso l’avvocato Chiara

Lieto, rappresentate e difese dagli avvocati Vasile Alfonso,

Silvestri Patrizia, giusta procura in calce al controricorso e

ricorso incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

Impresa D.D.V. & C. S.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale

Angelico n. 103, presso l’avvocato Vagnozzi Daniele, rappresentata e

difesa dall’avvocato Cerceo Giulio, giusta procura a margine del

ricorso principale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 698/2012 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 23/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/05/2017 dal cons. SAMBITO MARIA GIOVANNA C..

Fatto

FATTI DI CAUSA

V.A. e G.G. convennero in giudizio innanzi al Tribunale dell’Aquila il Ministero dei Lavori Pubblici, il Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche dell’Aquila e la società concessionaria D.D.V. & C. S.n.c. per sentirli condannare al risarcimento dei danni per lo spossessamento e la perdita di alcune aree di loro proprietà, occupate ed espropriate per la realizzazione della nuova sede della Scuola di Polizia Giudiziaria di Pescara, in virtù di provvedimenti annullati in sede giurisdizionale amministrativa.

Istaurato il contraddittorio, il Tribunale adito condannò il Ministero e la Società al risarcimento del danno, con rivalutazione ed interessi. L’impugnazione dei due obbligati fu in parte accolta dalla Corte d’Appello dell’Aquila, che, con sentenza non definitiva del 19.3.2009, resa nei confronti di V.M. e G.G., entrambe eredi di V.A., accertò, per quanto d’interesse che: a) la domanda risarcitoria da occupazione usurpativa era stata proposta già con la citazione introduttiva del giudizio; b) la legittimazione andava riconosciuta ad entrambi gli appellanti, per aver collaborato alla realizzazione dell’opera pubblica ab initio illegittima, illecito di cui erano ravvisabili tutti i presupposti oggettivi e soggettivi; c) il danno da perdita della proprietà andava commisurato con riferimento al valore venale del bene alla data dell’irreversibile trasformazione; d) il danno da ritardo nel conseguimento dell’equivalente pecuniario del bene poteva essere liquidato con riferimento agli interessi legali sugli incrementi nominali della somma originariamente dovuta, congruamente determinati nella percentuale del 3%. Con la sentenza definitiva in data 23.5.2012, la Corte provvide ad effettuare la taxatio, in ragione dei criteri già posti, ed, in parte, aderendo alle conclusioni della disposta CTU.

Per la cassazione di entrambe le sentenze hanno proposto separati ricorsi G.G. e V.M., affidato a sei motivi e la Società D.V., con quattro motivi. Le Amministrazioni hanno proposto ricorso incidentale con un mezzo. Le danneggiate e la Società hanno depositato distinti controricorsi e le prime, hanno proposto pure ricorso incidentale, e, successivamente, depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va preventivamente rilevato che, per il principio dell’unicità del processo d’impugnazione, dopo la notifica del primo ricorso, qualsiasi impugnazione successiva contro la stessa sentenza deve essere proposta in via incidentale nello stesso processo e quindi, nell’atto contenente il controricorso; ma, non essendo quest’ultima formalità essenziale, qualsiasi ricorso successivo avverso una medesima sentenza si converte in impugnazione incidentale, ancorchè proposto con atto autonomo, ed è ammissibile purchè sia stato proposto nel rispetto del termine stabilito per il ricorso incidentale dall’art. 371 c.p.c.. A tale stregua il ricorso principale è quello proposto dalle danneggiate, che è stato notificato alla Società il 26.9.2012 (ed il 3.10.2012 al Ministero), mentre quello di detta Società (consegnato alle G. – V. il 2.10.2012 ed alle Amministrazioni il 4.10.2012), tempestivo rispetto alla data indicata, va considerato come incidentale. 2. Il ricorso incidentale del Ministero (consegnato per la notifica il 12.11.2012) è tempestivo, mentre quello incidentale delle danneggiate è inammissibile, vigendo nell’ordinamento processuale civile il principio generale della consumazione del potere di impugnazione, per effetto del quale, una volta che la parte abbia esercitato tale potere, esaurisce la facoltà di critica della decisione che lo pregiudica, senza che possa proporre una successiva impugnazione, salvo il caso, qui non ricorrente, in cui la prima impugnazione sia invalida (cfr. da ultimo, Cass. ord. n. 24332 del 2016). Nella specie, le G. – V. hanno consumato il potere d’impugnazione, per effetto della proposizione del ricorso principale (di cui peraltro l’incidentale riproduce in parte il contenuto).

3. Col primo ed il secondo motivo del ricorso principale, le danneggiate impugnano la statuizione sub c) della sentenza non definitiva, rispettivamente, per vizio di motivazione riferito ai criteri di accertamento dell’irreversibile trasformazione del fondo e per violazione dei principi in materia di proprietà, in materia di espropriazione e di tutela dei diritti dell’Uomo, evidenziando che la determinazione del danno deve avvenire al momento del trasferimento della proprietà, che, nell’ipotesi di occupazione senza titolo, si ha col verificarsi della irreversibile trasformazione.

4. Col terzo e quarto motivo, le ricorrenti formulano le medesime doglianze in riferimento alla sentenza definitiva, per avere la Corte territoriale liquidato il dovuto, da una parte, sulla scorta di motivazione incongrua sulla concreta individuazione dell’epoca dell’irreversibile trasformazione – che era stata indicata in quella in cui erano stati realizzati al rustico, solo, due edifici sui sette previsti, reputati un unicum funzionale e che, per di più, ricadevano solo in parte nel loro fondo – e dall’altra, violando i diritti del proprietario che ha titolo ad ottenere il risarcimento sul valore del bene al momento in cui si è verificata la perdita del diritto di proprietà.

5. Col quinto e sesto motivo, si deduce, nuovamente vizio di motivazione e violazione dei principi in materia di proprietà, in materia di espropriazione e di tutela dei diritti dell’Uomo, in relazione all’omessa determinazione e liquidazione del danno subito per la mancata disponibilità del bene dalla data della sua occupazione a quella dell’irreversibile trasformazione, secondo i principi posti con la sentenza non definitiva.

6. Col primo motivo, l’Impresa D.V. deduce, in riferimento alla statuizione sub b) della sentenza non definitiva, che la Corte è incorsa in violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2055 c.c.; artt. 1703 e segg., L. n. 1137 del 1929, art. 1, L. n. 865 del 1971, art. 60 e di ogni principio in materia di concessione di oneri inerenti la realizzazione di opere pubbliche in nome e per conto del delegante, oltre che vizio di motivazione. La Corte territoriale, afferma la Società, aveva errato nel ritenerla corresponsabile, avendo essa impresa agito in nome e per conto dell’Amministrazione statale, che era beneficiaria delle trascrizioni e delle volture catastali e che era l’unica responsabile, per aver disposto l’esecuzione dell’opera, senza accertare previamente la sua compatibilità con la normativa urbanistica vigente. Nè la colpa poteva esserle addebitata in considerazione della mera conoscenza del ricorso in sede giurisdizionale, promosso dalle proprietarie, la cui fondatezza era difficilmente valutabile, per l’obiettiva complessità della vicenda, e per aver essa Impresa fatto affidamento sulla legittimità dell’operato della PA.

7. Col secondo motivo, la Società deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., in riferimento alla statuizione sub a) della narrativa. Avendo chiesto il risarcimento per l’irreversibile trasformazione del loro fondo, gli originari attori avevano addotto quale causa petendi l’occupazione acquisitiva, sicchè il riconoscimento dell’occupazione usurpativa doveva ritenersi avvenuto in extrapetizione.

8. Col terzo e quarto mezzo, l’Impresa censura la sentenza definitiva per violazione e falsa applicazione della L. n. 10 del 1976, art. 4 e dei principi in materia di edificabilità di un’area, oltre che vizio di motivazione, rispettivamente, per avere la Corte aquilana escluso immotivatamente dal metodo comparativo un atto, che, secondo quanto accertato dal CTU, presentava caratteristiche assolutamente idonee al raffronto con quello occupato e per non avere esplicitato le ragioni per le quali le conclusioni del CTU resistevano alle obiezioni mosse dal consulente di parte di essa Società, non potendo a ciò supplire le risposte date dal CTU.

9. Col proposto ricorso, l’Amministrazione formula, sotto il profilo del vizio di motivazione, una censura di contenuto sovrapponibile al terzo motivo del ricorso della Società.

10. Ragioni di ordine logico impongono di esaminare con priorità il secondo motivo del ricorso incidentale. 11. Lo stesso è infondato. L’istituto dell’occupazione appropriativa, di genesi pretoria, sorto a seguito della sentenza n. 1464 del 1983 delle Sezioni Unite di questa Corte, e successivamente variamente sviluppato e sempre applicato in giurisprudenza – in funzione di garanzia della posizione del privato, rimasto formalmente proprietario di un bene inglobato in un’opera pubblica e non espropriato – è stato, com’è noto, riconsiderato dalle Sezioni Unite di questa Corte che, con la sentenza n. 735 del 2015, hanno, invece, ritenuto il predetto istituto non conforme con il principio enunciato dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, secondo cui l’espropriazione deve sempre avvenire in “buona e debita forma”, e, pertanto, superando il pregresso indirizzo conservativo dell’istituto, Io hanno esattamente equiparato a quello della c.d. occupazione usurpativa (Cass. n. 1814 del 2000), caratterizzata dalla mancanza di dichiarazione di pubblica utilità e costituente un illecito a carattere permanente. In entrambi i casi, resta, dunque, esclusa l’acquisizione autoritativa del bene alla mano pubblica, e va riconosciuto al proprietario -rimasto tale nonostante la manipolazione, illecita, del bene da parte dell’amministrazione – la tutela reale e cautelare apprestata nei confronti di qualsiasi soggetto dell’ordinamento (restituzione, riduzione in pristino stato dell’immobile, provvedimenti di urgenza per impedirne la trasformazione ecc.), oltre al consueto risarcimento del danno, ancorato ai parametri dell’art. 2043 c.c.. Trattandosi, dunque, sempre, di un’ipotesi d’illecito permanente, lo stesso viene a cessare, solo, per effetto della restituzione, di un accordo transattivo, della compiuta usucapione da parte dell’occupante che lo ha trasformato, ovvero della rinunzia del proprietario al suo diritto, implicita nella richiesta di risarcimento dei danni per equivalente. 12. Proprio tale richiesta è stata avanzata dalle ricorrenti principali sin dalla citazione introduttiva del giudizio, con la quale hanno chiesto la tutela per equivalente, allegando, peraltro, l’avvenuto annullamento della dichiarazione di pubblica utilità e degli atti della procedura espropriativa da parte del GA (Cass. SU n. 1907/1997 e success.); dovendo, comunque, ribadirsi che la presenza della dichiarazione di pubblica utilità non è in grado di differenziare tale forma di illecito da quella in cui la dichiarazione anzidetta è assente, e, poichè non è idonea a comportare l’acquisizione del bene occupato alla mano pubblica, non incide sulla causa petendi giuridicamente significativa, rappresentata in entrambi i casi da un illecito, a carattere permanente, sanzionato dall’art. 2043 c.c. (Cass. n. 12260 del 2016; n. 7137 del 2015).

13. Anche il primo motivo del ricorso dell’Impresa, che va ora esaminato, è infondato. 14. Risulta dalla sentenza non definitiva, e non è contestato dalla Società, che il ricorso al TAR proposto dai proprietari le era stato notificato il 19.6.1990, che al relativo giudizio la stessa, iniziati i lavori nel settembre successivo, “aveva attivamente partecipato”. 15. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, resa anche a sezioni Unite, il fatto generatore del danno è costituito – anzitutto e comunque – dalla condotta illecita del soggetto che ha appreso gli immobili senza alcun titolo e/o che senza il necessario titolo li ha irreversibilmente trasformati mantenendone la detenzione abusiva ed irreversibile senza più rimettere i beni nella disponibilità dei proprietari. Ed il nesso di causalità con l’evento dannoso è ravvisato alla stregua dell’art. 2043 c.c., esclusivamente in relazione al contenuto dell’attività lesiva suddetta nonchè all’attitudine di questa a produrre danno, che perdura nel tempo, sino a quando permanga la situazione illegittima posta in essere e nella quale si concreta un’ininterrotta violazione dell’interesse dei proprietari a goderne e disporne entro i limiti riconosciuti dall’art. 832 c.c.. Per cui, la Corte deve ribadire ancora una volta il principio che colui che ha proceduto alla materiale apprensione del bene, al compimento delle attività anche giuridiche necessarie a tal fine, nonchè all’esecuzione dell’opera pubblica – sia delegato ovvero concessionario o semplice appaltatore L. n. 2248 del 1848, ex art. 324, all. F – riveste la titolarità passiva del rapporto obbligatorio collegato all’illecito dalla stessa provocatO, dato il carattere personale delle relativa responsabilità che riverbera i suoi effetti anzitutto su chi agisce per realizzare tale risultato. A tale soggetto, non è dunque consentito invocare la non imputabilità in ordine alle cause d’illegittimità della procedura espropriativa, così come alla mancata o ritardata pronuncia del decreto ablativo, anche quando sia dipesa da omissione o inerzia di altro ente, in quanto nel comportamento di chi conserva l’occupazione dell’immobile senza titolo e persevera nell’esecuzione dell’opera, pur essendo, come nella specie è rimasto accertato, a conoscenza della prospettata illegittimità dell’occupazione, possono individuarsi tutti gli elementi della responsabilità aquiliana: la condotta attiva od omissiva, l’elemento psicologico della colpa, il danno, il nesso di causalità tra condotta e pregiudizio; e non è possibile per le medesime ragioni neppure trasferire la responsabilità dell’illegittima vicenda ablatoria in capo all’ente beneficiario o destinatario dell’opera pubblica inglobante quel fondo, ovvero a quello che per legge o per atto amministrativo ne diviene proprietario (Cass. SU. n. 24397/2007; n. 6769/2009; Cass. n. 5630 del 2012 e succ.).

16. Procedendo, quindi, alla valutazione del ricorso principale, va, anzitutto, esaminata l’eccezione d’inammissibilità dei primi due motivi, per non avere le danneggiate formulato riserva d’impugnazione ex art 361 c.p.c.. 17. L’eccezione va disattesa. A norma dell’art. 360 c.p.c., comma 3, le sentenze che decidono su questioni insorte senza definire neppure parzialmente il giudizio possono essere impugnate per cassazione, solo, unitamente alla sentenza definitiva e senza necessità di formulare riserva. Proprio tale natura va riconosciuta alla sentenza non definitiva, che non ha provveduto in maniera compiuta sulla domanda, ma, affermata la sussistenza del diritto al risarcimento e valutate questioni preliminari attinenti alla legittimazione passiva ed all’eccezione di prescrizione, ha disposto in ordine alla prosecuzione del giudizio, rimettendo il regolamento delle spese processuali alla sentenza definitiva (cfr. SU n. 2575 del 2012). 17. Non può sottacersi che la questione è teorica, in quanto non è impugnato il criterio indicato nella sentenza non definitiva (epoca della irreversibile trasformazione) per la determinazione del danno ma la sua concreta identificazione, e la connessa applicazione che sono avvenute ad opera della sentenza definitiva. 18. Vengono, dunque, in rilievo le censure dedotte coi motivi terzo motivo e quarto, che sono fondati. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, elaborata a proposito dell’occupazione acquisitiva, ma che viene in rilievo anche per i casi di quella c.d. usurpativa (Cass. Sez. 1 n 13585 del 2006; n. 2207de1 2007) l’illecito è da considerare consumato al momento dell’irreversibile trasformazione del fondo, ancorchè il passaggio della proprietà vada individuato, contrariamente a quanto dedotto dalle ricorrenti, alla data in cui le stesse, rinunciando alla restituzione, hanno optato per la tutela risarcitoria, secondo quanto si è esposto al p. 11. L’accertamento dell’irreversibile trasformazione presuppone, poi, che, per effetto della realizzazione dei lavori, gli immobili occupati abbiano subito una radicale trasformazione nel loro aspetto materiale, mutando fisionomia strutturale e funzionale. 18. La Corte d’appello, non ha fatto buon uso di tale principio, ed ha in conseguenza violato il principio sopra esposto, avendo ritenuto che la sola realizzazione degli edifici n. 2 e 3, dei previsti sette, avesse comportato l’irreversibile trasformazione dell’intera area, argomentando incongruamente, sotto l’aspetto unitario funzionale del progetto e senza neppure specificare in tale ambito la prevista destinazione dei differenti corpi di fabbrica e di quelli già realizzati, laddove avrebbe dovuto focalizzare l’attenzione ed adeguatamente motivare sulla modifica fisica del suolo occupato, id est sull’effettiva commissione dell’illecito in relazione al suolo inglobato in ciascun intervento costruttivo (cfr. Cass. n. 21883 del 2015).

19. Il quinto ed il sesto motivo del ricorso principale sono infondati: con la sentenza non definitiva, la Corte territoriale ha riconosciuto gli interessi del 3% come danno da ritardo nel conseguimento dell’equivalente pecuniario del bene ma senza riconoscere il danno da spossessamento, al contrario, affermando che, in assenza della dichiarazione di pubblica utilità, “la progressiva consumazione dell’illecito, dalla privazione del possesso alla distruzione della cosa non è più scindibile in fasi.. ” rilevando, piuttosto, “una condotta generatrice di un danno progressivo nel suo divenire..” ed in concreto unitario. La sentenza definitiva, che è quella criticata con i motivi in esame, si è dunque attenuta, contrariamente a quanto opinano le ricorrenti principali, proprio al criterio posto con la statuizione in sè incensurata contenuta in seno alla sentenza non definitiva.

20. L’impugnata sentenza va, in conclusione, cassata, restando assorbite le ulteriori censure relative alla determinazione del valore unitario, che dovrà esser determinato, in ossequio ai principi stabiliti nel precedente p. 18 dal giudice del rinvio, che si designa nella Corte d’Appello dell’Aquila in diversa composizione, che provvederà, anche, a liquidare le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

Accoglie il terzo ed il quarto motivo del ricorso principale delle danneggiate, rigetta i motivi quinto e sesto di detto ricorso, nonchè i motivi primo e secondo del ricorso incidentale della Società, assorbiti tutti gli altri. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale delle danneggiate, cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello dell’Aquila in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2017

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