Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22929 del 13/08/2021

Cassazione civile sez. I, 13/08/2021, (ud. 10/06/2021, dep. 13/08/2021), n.22929

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26418/2020 proposto da:

K.A., elettivamente domiciliato in Enna, via Trapani nr

2 presso lo studio del suo difensore avv Prima Cammarata;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 501/2020 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 08/09/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/06/2021 da Dott. CAPRIOLI MAURA.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte di appello di Caltanissetta con sentenza nr 501/2020 ha rigettato l’appello proposto da K.A., cittadino del Gambia, condividendo la valutazione espressa dal Tribunale in merito all’insussistenza delle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria.

Avverso tale sentenza K.A. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Il Ministero degli Interni si è costituito solo formalmente.

Con il primo motivo si censura la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per non avere indicato le fonti in forza delle quali viene fatto riferimento alle profonde modificazioni degli assetti del paese di provenienza.

Si lamenta che la motivazione posta a base del diniego della misura della protezione internazionale sarebbe decontestualizzata perché ancorata al solo dato della fine della dittatura, circostanza questa che non esclude l’esistenza di gruppi ben organizzati e legati al vecchio regime, peraltro non risulta che dopo il cambiamento alla guida del governo nel 2017 la situazione in Gambia sia sostanzialmente mutata.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e dell’art. 27, comma 1 bis in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per non avere proceduto la Corte di appello a concreta ed effettiva istruttoria con reperimento di documentazione aggiornata circa la situazione in Gambia.

L’esame delle due censure porta alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Infatti – al di là del formale richiamo alla violazione di norme di legge contenuto nell’intestazione dei motivi – nella sostanza le censure proposte si risolvono nella denuncia di errata valutazione da parte del Giudice del merito del materiale probatorio acquisito ai fini della ricostruzione dei fatti, posta alla base del rigetto delle domande di protezione internazionale e di protezione umanitaria.

Si tratta, quindi, di censure che finiscono con l’esprimere un mero dissenso rispetto alle motivate valutazioni delle risultanze probatorie effettuate dalla Corte che come tale è di per sé inammissibile (Cass. n. 14678 del 2020).

A ciò va aggiunto che in base all’art. 360 c.p.c., n. 5 – nel testo successivo alla modifica ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile nella specie ratione temporis – la ricostruzione del fatto operata dai Giudici di merito è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione manchi del tutto, ovvero sia meramente apparente, oppure sia affetta da vizi giuridici consistenti nell’essere stata essa articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi od obiettivamente incomprensibili (Cass. SU 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. SU 20 ottobre 2015, n. 21216; Cass. 9 giugno 2014, n. 12928; Cass. 5 luglio 2016, n. 13641; Cass. 7 ottobre 2016, n. 20207). Evenienze che qui non si verificano.

Ne’ va omessa di sottolineare la genericità delle argomentazioni che sostengono i motivi, le quali risultano prive di specifica attinenza con le statuizioni della sentenza impugnata che rappresentano le rationes decidendi idonee a sorreggere la sentenza nei punti cui si riferiscono le contestazioni del ricorrente. Tali statuizioni sono rispettivamente costituite: a) dalla assenza di rischi di persecuzioni personale in quanto la vicenda politica che aveva determinato la carcerazione del padre non ha più alcuna influenza sulla storia personale del richiedente; b) per il rigetto della domanda della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), da un accurato esame delle fonti aggiornate e debitamente richiamate, che hanno escluso di ravvisare una situazione di violenza indiscriminata nel Paese di origine;

In sintesi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Nulla va disposto in ordine alle spese di lite non avendo l’Amministrazione resistente svolto attività difensiva.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma quater, dà atto della sussistenza dei presupposti.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2021

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