Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22929 del 10/11/2016

Cassazione civile sez. lav., 10/11/2016, (ud. 26/01/2016, dep. 10/11/2016), n.22929

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 20958/2011 proposto da:

R.F., C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA EUCLIDE

31, presso lo studio dell’avvocato AMALIA FALCONE, che lo

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA, C.F. (OMISSIS), in

persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso cui uffici domicilia in

ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI, 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6118/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 26/08/2010 r.g.n. 3781/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/01/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LEO;

udito l’Avvocato FALCONE AMALIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che la Corte di Appello di Roma, con sentenza depositata il 26/8/2010, rigettava il gravame interposto da R.F. avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che, dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulle domande concernenti le questioni relative al rapporto di lavoro della parte ricorrente sino al (OMISSIS), aveva respinto il ricorso del R. diretto ad ottenere il riconoscimento del diritto all’inquadramento, sulla base delle mansioni di fatto espletate, nel profilo di collaboratore amministrativo, 7^ qualifica funzionale, area amministrativo-contabile; il beneficio della preintesa con l’inquadramento nella qualifica corrispondente; la dichiarazione di illegittimità del provvedimento della P.A. di diniego alla progressione in carriera ai sensi della L. n. 63 del 1989 e L. n. 236 del 1995, ed il conseguente annullamento e, per l’effetto, la ricostruzione della carriera in termini giuridici ed economici;

che il R. ricorre per la cassazione della sentenza articolando tre motivi e che l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” resiste con controricorso;

rilevato, altresì, che con il secondo motivo – con il quale si denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 63 del 1989 e L. n. 236 del 1995, con conseguente dedotta illegittimità del provvedimento di esclusione dai benefici di cui alle leggi medesime – si pone una questione di giurisdizione e che, pertanto, la causa va rimessa al Primo Presidente della Corte ai sensi dell’art. 374 codice di rito.

PQM

La Corte, rilevato che il ricorso pone una questione di giurisdizione, rimette la causa al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2016

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