Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22928 del 29/09/2017


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Cassazione civile, sez. I, 29/09/2017, (ud. 24/03/2017, dep.29/09/2017),  n. 22928

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

M.F. nella qualità di curatore fallimentare del

FALLIMENTO di (OMISSIS) s.a.s. di (OMISSIS), autorizzato a proporre

l’azione con decreto del G.D. del 21 ottobre 2014, elettivamente

domiciliato in Roma, via Fabio Massimo 26 (Suore Minime),

rappresentato e difeso dall’avv. Anna Condò, per procura speciale

in calce al ricorso, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni

relative al processo al fax n. 0964/356847 ovvero all’indirizzo di

p.e.c. annacondo.avvocatilocri.legalmail.it;

– ricorrente –

nei confronti di:

I.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 265/13 della Corte di appello di Reggio

Calabria, emessa il 27 giugno 2013 e depositata in data 8 luglio

2013, n. R.G. 68/2013.

Fatto

RILEVATO

che

1. Su ricorso della curatela del Fallimento di (OMISSIS) s.a.s di (OMISSIS) e del socio accomandatario S.F. il Tribunale di Locri, con sentenza 20/27 dicembre 2012 ha dichiarato il fallimento di I.P. quale socio accomandante della società fallita, sul presupposto della sua immistione nella gestione sociale.

2. La Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza n. 265/13, ha accolto il reclamo di I.P. e revocato la dichiarazione di fallimento nei suoi confronti.

3. Ricorre per cassazione la curatela del Fallimento della s.a.s. (OMISSIS) affidandosi a cinque motivi di impugnazione.

4. Con il primo motivo di ricorso la curatela fallimentare deduce che la Corte di appello non ha rilevato l’eccepita tardività del reclamo, proposto avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, e ne chiede l’accertamento rilevando che il reclamo è stato depositato in data 2 febbraio 2013 e pertanto oltre il termine previsto dalla R.D. n. 267 del 1942, art. 18, comma 1.

5. Con il secondo motivo di ricorso la curatela rileva che il reclamante, dopo aver preso visione in data 1 marzo 2014 del provvedimento di fissazione dell’udienza, ha provveduto a notificare solo in data 14 marzo 2013 il reclamo e il decreto di fissazione di udienza e quindi oltre il termine di 10 giorni previsto dall’art. 18, comma 5 L.F..

6. Con il terzo motivo di ricorso viene invece dedotta la erroneità della rilevata intempestività della dichiarazione di fallimento dato che la società (OMISSIS) s.a.s. è stata cancellata dal registro delle imprese il 4 novembre 2011 e il ricorso per la dichiarazione del fallimento in estensione del socio accomandante è stato proposto il 29 giugno 2012.

7. Con il quarto e quinto motivo si censura la sentenza impugnata perchè non ha accertato l’ingerenza di I.P. nella società attraverso operazioni bancarie e conclusione di affari per conto della s.a.s..

8. Non svolge difese I.P..

Diritto

RITENUTO

che:

9. Il primo motivo di ricorso è dedotto senza la necessaria specificità in quanto la tardività del reclamo per decorso del termine di cui all’art. 18, comma 1 L.F. non può essere computata dalla data della sentenza dichiarativa del socio ma da quella della sua conoscenza (cfr. Cass. civ. sez. n. 23430 del 17 novembre 2016 secondo cui nel caso di dichiarazione di fallimento di una società di persone e del socio illimitatamente responsabile, il termine breve per la proposizione del reclamo da parte del socio decorre, ai sensi del combinato disposto degli artt. 17 e 18 l. fall., solo dalla data in cui la sentenza, nella sua stesura integrale, gli è stata notificata).

10. Il secondo motivo è infondato per il carattere ordinatorio del termine invocato dalla curatela fallimentare (cfr. Cass. civ. sez. 1, n. 11541 dell’11 maggio 2017).

11. Il terzo motivo del ricorso appare invece fondato alla stregua della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. sez. 6-1 n. 24112 del 25 novembre 2015; Cass. civ. sez. 1 n. 5764 del 10 marzo 2011 e n. 23561 del 6 novembre 2014) secondo cui ai fini della dichiarazione di fallimento del socio illimitatamente responsabile di società di persone, l’accomandante che abbia violato il divieto previsto dall’art. 2320 c.c. assume uno “status” equiparabile a quello dell’accomandatario occulto. Ne consegue che, per il principio di certezza delle situazioni giuridiche, il termine annuale ex art. 147 l.fall. non decorre dalla data del recesso, nè da quella della dichiarazione di fallimento della società, che non scioglie il vincolo tra i soci, ma dal giorno in cui lo scioglimento del rapporto sociale con il socio sia portato a conoscenza dei creditori con idonee forme di pubblicità. Occorre, pertanto, in concreto, tener conto della data della eventuale pubblicizzazione del recesso o di altro evento di cui i creditori abbiano avuto conoscenza o di cui abbiano colpevolmente ignorato l’esistenza.

12. Il ricorso va pertanto accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, che deciderà anche sui restanti motivi di ricorso, da ritenersi allo stato assorbiti, e sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Reggio Calabria che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2017

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