Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22928 del 04/11/2011

Cassazione civile sez. I, 04/11/2011, (ud. 11/10/2011, dep. 04/11/2011), n.22928

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23526-2009 proposto da:

B.E. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA BARBERINI 8 6, presso l’avvocato ILARIA SCATENA,

rappresentata e difesa dall’avvocato DEFILIPPI CLAUDIO, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositato il

08/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/10/2011 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato CIPOLLARO FABRIZIO, per delega,

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

La Corte osserva quanto segue.

Fatto

FATTO E DIRITTO

B.E. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo avverso il provvedimento emesso dalla Corte d’appello di Venezia depositato in data 8.8.08 con cui il Ministero Giustizia veniva condannato al pagamento in suo favore della somma di Euro 18.000,00 a titolo di equo indennizzo ex lege n. 89 del 2001 per l’eccessiva durata di un procedimento fallimentare.

Il Ministero ha resistito con controricorso.

La Corte in camera di consiglio ha optato per la motivazione semplificata.

Il decreto impugnato, rilevato che la procedura fallimentare a carico della odierna ricorrente era durata oltre 19 anni ed era tuttora in corso, ha riconosciuto una eccessiva durata di anni dodici e liquidato a titolo di equo indennizzo la somma di Euro 18 mila.

Il primo articolato motivo di ricorso, censura l’erronea determinazione del periodo in relazione al quale liquidare il danno non patrimoniale dovendosi lo stesso a suo dire rapportare all’intera durata del processo presupposto ed l’insufficiente liquidazione dello stesso.

La prima censura è infondata.

La L. n. 89 del 2001, art. 2 prevede infatti che il danno non patrimoniale vada liquidato solo in relazione al periodo eccedente la ragionevole durata e non per l’intera durata del processo.

La seconda censura è anch’essa infondata.

Invero la Corte di merito ha liquidato per dodici anni di ritardo la somma di Euro 18 mila pari ad Euro 1500,00 per anno di ritardo, attenendosi ai parametri Cedu. Il ricorso va in conclusione respinto.

Il ricorso va in conclusione respinto.

La ricorrente va di conseguenza condannata al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 800,00 per onorari oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2011

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