Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22927 del 29/09/2017
Cassazione civile, sez. lav., 29/09/2017, (ud. 28/06/2017, dep.29/09/2017), n. 22927
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –
Dott. CURCIO Laura – Consigliere –
Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12928/2012 proposto da:
T.G., B.B.K., elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA E. GIANTURCO, 11, presso lo studio dell’avvocato VALERIA
RISPOLI, rappresentati e difesi dall’avvocato ANDREA COLI, giusta
delega in atti;
– ricorrenti –
contro
INFRA S.R.L.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1115/2011 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,
depositata il 19/11/2011 R.G.N. 72/2011.
Fatto
RILEVATO
che con sentenza pubblicata il 19.11.11 la Corte d’appello di Firenze dichiarava inammissibile il gravame di T.G. e B.B.K. contro la sentenza n. 368/10 del Tribunaledi Pistoia, che ne aveva rigettato l’impugnativa sia del licenziamento collettivo loro intimato da Infra S.r.l. per soppressione del reparto lattulosio-sciroppo sia della precedente messa in cassa integrazione guadagni straordinaria;
che i giudici d’appello statuivano l’inammissibilità del gravame perchè fondato su una causa petendi in fatto – la non appartenenza dei lavoratori al reparto soppresso – non dedotta nel ricorso introduttivo di lite;
che per la cassazione della sentenza ricorrono con unico atto T.G. e B.B.K., che si affidano a quattro motivi, poi ulteriormente illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c.;
che Infra S.r.l. non ha svolto attività difensiva.
Diritto
CONSIDERATO
che tutti e quattro i motivi di ricorso lamentano, sotto vari profili, che la sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto che la non appartenenza dei ricorrenti al reparto soppresso non sarebbe stata dedotta nel ricorso introduttivo di lite, nonostante che essa, in realtà, fosse pacifica tra le parti tanto da essere espressamente menzionata a pag. 3 della memoria difensiva di primo grado della Infra S.r.l. e da risultare dai documenti già prodotti: sostengono i ricorrenti di essere stati addetti, come personale indiretto, al reparto soppresso, ma di essere T.G. assegnato al reparto ecologia e B.B.K. al magazzino;
che pertanto – conclude il ricorso – non sarebbe spiegabile perchè mai i criteri di scelta del personale in esubero siano stati applicati anche ai lavoratori indiretti, atteso che, sebbene la procedura di messa in mobilità fosse stata annunciata per i lavoratori, diretti e indiretti, del reparto lattulosio-sciroppo, nel prosieguo della procedura medesima la società si sarebbe poi dimenticata dei lavoratori indiretti (fra cui gli odierni ricorrenti);
che tale censura viene fatta valere in ricorso sotto forma di denuncia di violazione e falsa applicazione degli artt. 339,414,416 e 437 c.p.c., L. n. 604 del 1966, art. 5(primo e secondo mezzo), di vizio di motivazione (terzo mezzo), nonchè di violazione e falsa applicazione dell’art. 437 c.p.c., comma 2 e art. 101 c.p.c. (quarto mezzo);
che ad avviso del Collegio i quattro mezzi – da esaminarsi congiuntamente perchè connessi – sono infondati, sia pure dovendosi correggere, nei sensi qui di seguito chiariti, la motivazione della sentenza impugnata;
che dallo stesso ricorso (v. pag. 3, nella parte in cui invoca le allegazioni svolte in primo grado dalla difesa di INFRA S.r.l.) si evince che la procedura di mobilità ex lege n. 223 del 1991, era stata attivata per la necessità, chiaramente esplicitata, di chiudere il reparto lattulosio-sciroppo e di licenziare tutto il personale, diretto e indiretto, adibitovi;
che, sempre la comunicazione di avvio della procedura, aveva espressamente menzionato, tra i lavoratori diretti e indiretti del reparto da chiudere, anche un operatore di depuratore biologico, un addetto alla movimentazione fisica e contabile del magazzino e un addetto alla movimentazione piccoli colli del magazzino;
che lo stesso ricorso finisce con il contraddire l’assunto su cui basa le censure che muove alla sentenza impugnata e cioè che la società si sarebbe poi dimenticata, nel prosieguo della procedura di mobilità, dei lavoratori indiretti (fra cui gli odierni ricorrenti);
che tale ultima affermazione è smentita proprio dal rilievo (che si legge sempre nel ricorso in esame) che INFRA S.r.l. ha poi in concreto applicato i criteri di scelta anche al novero del lavoratori indiretti, in esso compresi T.G. e B.B.K.;
che tale contegno datoriale (così come descritto in ricorso) in realtà conferma che anche gli odierni ricorrenti erano stati indicati (sia all’inizio sia alla fine della procedura di mobilità) come lavoratori rientranti nel novero di quelli in esubero; che, in conclusione, il ricorso è da rigettarsi; che non è dovuta pronuncia sulle spese, non avendo la società intimata svolto attività difensiva.
PQM
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 28 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2017