Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22927 del 04/11/2011

Cassazione civile sez. I, 04/11/2011, (ud. 11/10/2011, dep. 04/11/2011), n.22927

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23467-2009 proposto da:

B.G. (C.F. (OMISSIS)), R.U.

(C.F. (OMISSIS)), R.F. (C.F.

(OMISSIS)), R.A. (C.F. (OMISSIS)),

R.M.C. (C.F. (OMISSIS)), tutti nella

qualità di eredi di RU.AR., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA VALADIER 43, presso l’avvocato ROMANO GIOVANNI, che li

rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il

24/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/10/2011 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato ROMANO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

La Corte osserva quanto segue:

Fatto

FATTO E DIRITTO

B.G., R.F., R.U., R. A. e R.M.C. hanno proposto quali eredi di Ru.Ar. ricorso per cassazione sulla base di tre motivi avverso il decreto emesso in materia di equa riparazione dalla Corte d’appello di Napoli, depositato in data 24.2.09, con cui veniva dichiarata improponibile ai sensi del D.L. n. 112 del 2008, art. 54 la loro domanda di equo indennizzo ex lege n. 89 del 2001 per non essere stata proposta istanza di prelievo nel giudizio presupposto innanzi al Tar Campania.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha resistito con controricorso.

La Corte ha optato in camera di consiglio per la motivazione semplificata Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta che la Corte d’appello avrebbe applicato nel caso di specie il D.L. n. 112 del 2008, art. 54 applicabile ratione temporis sulla base del testo modificato risultante dalla Legge di Conversione n. 133 del 2008.

Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti assumono che la normativa di cui al D.L. n. 112 del 2008, art. 54 risulta rispettata nel caso di specie in cui a seguito di avviso L. n. 205 del 2000, ex art. 9 essa ricorrente aveva presentato nuova istanza di fissazione di udienza.

Con il terzo motivo deducono che nel caso di specie la normativa di cui al D.L. n. 122 del 2008, art. 54 non era applicabile riferendosi la stessa ai soli procedimenti amministrativi infraquinquennali.

Il primo motivo è infondato e per certi versi inammissibile.

La Corte d’appello infatti, contrariamente a quanto sembra sostenere il ricorrente, ha fatto applicazione nel caso di specie non già dell’art. 54, comma 2 risultante dalla Legge di Conversione n. 133 del 2008 bensì del citato art. 54, comma 2 nel testo risultante dal D.L. n. 122 del 2008 applicabile ratione temporis osservando però che la parte finale di tale disposizione laddove recitava “nei sei mesi antecedenti alla scadenza dei termini di durata di cui all’art. 4, comma 1 ter, lett b)” era assolutamente inapplicabile e doveva ritenersi tamquam non esset poichè non era possibile dedurre a quale Legge il citato art. 4 fosse riferibile.

La Corte d’appello ha in altri termini interpretato l’art. 54 del Decreto Legge in esame e sotto tale profilo nessuna critica viene avanzata dal ricorrente essendo questa limitata all’assunto erroneo che il giudice di merito avesse fatto applicazione del testo dell’art. 54 risultante a seguito delle modifiche apportate dalla Legge di Conversione n. 133 del 2008.

Il secondo motivo è infondato.

Questa Corte ha già avuto occasione di chiarire in proposito che l’istanza di prelievo disciplinata dal R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51 e l’istanza di fissazione d’udienza, regolata dalla L. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 23 assolvono a funzioni distinte, avendo la prima la finalità di accelerare il processo mediante il riscontro del persistente interesse del ricorrente, e la seconda quella d’impedire mediante il perfezionamento della costituzione del ricorrente e la fissazione dell’udienza, la perenzione del giudizio.

Ne consegue che dall’entrata in vigore del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54 convertito nella L. 6 giugno 2008, n. 133, per le domande di equa riparazione relative a procedimenti che si svolgono davanti alle giurisdizioni amministrative, la preventiva formulazione dell’stanza di prelievo, costituisce una condizione di proponibilità non fungibile con l’istanza di fissazione d’udienza. (Cass 25572/10).

Nel caso di specie risulta dallo stesso ricorso che la ricorrente ebbe a depositare in data 12.9.08 il ricorso ex lege n. 89 del 2001 innanzi alla Corte d’appello mentre non risulta la presentazione anche dell’istanza di prelievo ai sensi del R.D. n. 642 del 1907, art. 51. Quest’ultima, in base a quanto in precedenza detto, ben poteva essere proposta, anche in assenza dell’avviso della Segreteria del Tar ai sensi della L. n. 205 del 2000, art. 9 e della conseguente istanza di fissazione di udienza, dovendosi ,tra l’altro, osservare che l’istanza di prelievo avrebbe avuto anche la funzione di sollecitare la Segreteria del Tar ad emettere l’avviso di cui alla citata L. n. 205 del 2000, art. 9.

Dall’infondatezza del secondo motivo discende quella del terzo.

Se l’istanza di fissazione d’udienza, anche nella sua reiterazione ai sensi della L. n. 205 del 2000, e l’istanza di prelievo svolgono come dianzi evidenziato funzioni diverse e non sono tra loro fungibili, è evidente che la proposizione dell’istanza di prelievo è sganciata da qualsiasi limite temporale e prescinde comunque dalla proposizione della istanza di fissazione d’udienza.

Ne consegue che per l’istanza di prelievo non rileva il termine quinquennale di cui alla L. n. 205 del 2000, art. 9 che si riferisce alla sola istanza di fissazione d’udienza.

Il ricorso va in conclusione respinto.

I ricorrenti vanno di conseguenza condannati al pagamento in solido delle spese processuali liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese di giudizio liquidate in Euro 800,00 per onorari oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2011

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