Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22926 del 21/10/2020

Cassazione civile sez. II, 21/10/2020, (ud. 02/07/2020, dep. 21/10/2020), n.22926

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4271/2016 R.G. proposto da:

Z.G., E M.A., rappresentati e difesi dagli

avv.ti Mauro Ferruzzi, e Simone Cadeddu, elettivamente domiciliati

in Roma, alla Via Flaminia n. 133;

– ricorrenti –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell’amministratore p.t., nonchè

S.F., MA.EL., m.l., C.L.,

CE.AN.MI., MO.GI., P.A.,

B.R., ma.gl., G.C., PE.VA.,

ma.lu., D.R.L., L.I., N.B., rappresentati e

difesi dagli avv.ti Michele Dell’agnese, e Valentino Gentile,

elettivamente domiciliati in Roma, alla Via Ippolito Nievo n. 61.

– controricorrenti –

e

D.A., CA.TI..

– intimati –

STUDIO DIECI S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t. e

PADANA COSTRUZIONI S.A.S. DI PA. GEOM. AN., in persona del

legale rappresentante p.t..

– intimate –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 1848/2015,

depositata in data 23.7.2015.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 2.7.2020 dal

Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato in data 11-13.11.2003, il Condominio (OMISSIS) e i condomini S.F., Ma.El., m.l., C.L., Ce.An.Mi., Mo.Gi. e P.A. hanno evocato in giudizio, dinanzi al Tribunale di Venezia, la Padana Costruzioni s.a.s., lo Studio Dieci s.r.l. e gli architetti M. e Z. (nelle rispettive qualità di impresa costruttrice, società venditrice e progettisti-direttori lavori), esponendo che, con contratto d’appalto stipulato in data 14.10.94, la società Studio Dieci s.r.l. aveva commissionato alla Padana Costruzioni s.a.s. la realizzazione di 11 appartamenti facenti parte di un unico corpo di fabbrica da erigersi su un lotto di terreno sito in (OMISSIS), di proprietà della società committente; che, una volta realizzato l’edificio (denominato “Condominio (OMISSIS)”), gli appartamenti erano stati venduti dalla Studio Dieci s.r.l. ai singoli condomini e che, successivamente, si erano manifestati gravi vizi strutturali derivanti da infiltrazioni d’acqua, che l’amministratore aveva provveduto a denunciare all’impresa costruttrice ed alla società venditrice con lettera raccomandata di data 2.9.98; che con dichiarazione resa in data 5.10.99, Pa.An., legale rappresentante della Padana Costruzioni s.a.s, aveva riconosciuto l’esistenza dei vizi e si era impegnato alla loro eliminazione.

Hanno inoltre evidenziato che, dopo un accertamento tecnico preventivo, il legale della Studio Dieci s.r.l. aveva comunicato che la sua cliente, preso atto dell’ennesimo rifiuto ad intervenire opposto dalla Padana Costruzioni, si sarebbe fatta “parte diligente” ed avrebbe proceduto ad eseguire gli interventi necessari, obbligo che, però, era rimasto inadempiuto.

Gli attori hanno quindi insistito per la condanna delle controparti all’eliminazione dei vizi o al rimborso dei relativi costi, oltre al risarcimento dei danni ulteriori, con vittoria di spese di giudizio. La Padana s.a.s., costituitasi in giudizio, ha resistito alla domanda, chiedendo di chiamare in causa la Mi.Li. s.n.c. (che aveva realizzato le impermeabilizzazioni), e l’impresa Vian (subappaltatrice del “grezzo”), per essere manlevata.

Disposta ed eseguita l’integrazione del contraddittorio ed esaurita la trattazione, il tribunale ha condannato lo Studio Dieci s.r.l., M.A., Z.G., la Padana Costruzioni s.a.s. e la Mi.Li. s.n.c. al pagamento solidale di Euro 67.535,24 per le causali di cui in citazione, respingendo ogni altra domanda.

La Corte veneziana, riformando parzialmente la decisione, ha imputato la responsabilità per i danni a carico di M.A. e Z.G., della Padana costruzioni e della Studio 10 nella misura di un terzo ciascuno, ordinando i rimborsi nei rapporti tra i coobbligati e regolando le spese processuali.

Secondo il giudice distrettuale, con il fax del 21.6.1999, gli architetti M. e Z. avevano riconosciuto l’esistenza dei vizi e si erano impegnati ad eliminarli, precisando che la provenienza della comunicazione dallo studio dei suddetti professionisti non era stata contestata in primo grado e che i tecnici “pur se pur singolarmente evocati in giudizio, avevano operato come associazione professionale”.

La sentenza ha inoltre soggiunto che “l’intervento dei direttori dei lavori in riferimento a quelle “infiltrazioni d’acqua lamentate da vari condomini, con loro autonoma decisione di affidare a terzi i “lavori di ripristino delle infiltrazione e di stabilire l’inizio di quelle opere, valutandone anche l’indifferibilità e con assunzione dell’impegno di riferire sull’andamento dei lavori” implicasse riconoscimento della responsabilità per i danni provocati dai lavori che essi avevano diretto e progettato, nonchè l’assunzione dell’obbligo a porvi rimedio” e che “la peculiare posizione rivestita da due professionisti nella vicenda, l’avere cioè ricoperto i ruoli sia di progettisti che di direttore dei lavori, oltre che di soggetti di riferimento della stessa società venditrice Studio 10 (…), in uno con la loro veste di tecnici professionisti del settore e con la tipologia di vizi riscontrati, rendesse ragionevolmente convinti che quell’assunzione dell’impegno alla eliminazione trovasse la sua giustificazione nella sicura riferibilità delle infiltrazioni a difetti di costruzione dell’immobile, dei quali quei professionisti si sentivano (e comunque erano) tenuti a rispondere”.

La cassazione della sentenza è chiesta da Z.G. e M.A. con ricorso in quattro motivi, illustrati con memoria.

Il Condominio (OMISSIS) e i condomini indicati in epigrafe hanno proposto controricorso e depositato memoria illustrativa.

Le altre parti sono rimaste intimate.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 2931 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, sostenendo che, anche a voler ritenere che i ricorrenti avessero assunto l’impegno a eliminare i difetti dell’edificio, tale impegno riguardava non l’eliminazione di tutti i difetti riscontrati, ma solo di quelli elencati nella comunicazione del 21.6.1999, per un costo non superiore ad Euro 8592,54.

Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c., artt. 1669 e 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, sostenendo che, non avendo i ricorrenti assunto l’obbligo di eliminare tutti i vizi dell’edificio, la loro condanna doveva esser circoscritta nei limiti di quanto liquidato a titolo di sorta capitale. In ogni caso, la domanda doveva esser proposta ai sensi dell’art. 1669 c.c., con adeguata specificazione delle negligenza contestate e delle violazioni imputabili ai professionisti, non potendosi altrimenti estendere ad essi la presunzione di responsabilità prevista dalla norma.

Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 1669 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la sentenza ritenuto applicabile il termine di prescrizione ordinario e non quello annuale previsto dalla disciplina dell’appalto in tema di garanzia per rovina dell’edificio.

1.1. I tre motivi, che vanno esaminati congiuntamente, sono infondati.

Non sussiste anzitutto la denunciata omissione di pronuncia.

La circostanza che i ricorrenti avessero assunto l’impegno ad eliminare tutti i difetti denunciati (e non solo parte di essi), costituisce questione su cui la Corte di merito si è pronunciata poichè, valorizzando – in proposito – il ruolo ricoperto in concreto dai ricorrenti, la loro autonoma decisione di affidare l’incarico a terzi, di fissare i termini di inizio dei lavori e di riferire ai proprietari sull’andamento dei lavori (cfr., sentenza, pag. 16), ha esplicitamente sostenuto che “quell’assunzione dell’impegno alla eliminazione trovasse la sua giustificazione nella sicura riferibilità delle infiltrazioni a difetti di costruzione dell’immobile, dei quali quei professionisti si sentivano (e comunque erano) tenuti a rispondere”, confermando, di conseguenza, la decisione di primo grado con cui i ricorrenti erano stati dichiarati responsabili in solido per l’insieme dei vizi denunciati. Per altro verso, la censura, senza specificamente sindacare la sentenza anche riguardo al corretto utilizzo dei criteri di interpretazione negoziale, mira ad ottenere una lettura riduttiva del contenuto della comunicazione inoltrata dai ricorrenti, che non trova alcun riscontro documentale, mancando nella missiva, già sotto il profilo testuale, un’inequivoca enunciazione della volontà dei tecnici di limitare l’assunzione dell’obbligo di eliminare i soli difetti localizzati e circoscritti alle scale poste in corrispondenza dell’uscita di sicurezza e ai vani di areazione del solaio” come invece sostenuto in ricorso.

1.2. Come ha evidenziato la sentenza impugnata, “l’azione svolta in giudizio trovava il suo presupposto di fatto nell’esistenza di quei gravi difetti strutturali e il suo titolo giuridico negli specifici impegni all’eliminazione dei vizi accertati” (cfr.; sentenza, pag. 12).

Quindi, la domanda non richiedeva – ai fini di un’adeguata specificazione della causa petendi – anche l’allegazione delle condizioni e dei presupposti della responsabilità prevista dall’art. 1669 c.c., data l’autonomia dell’impegno ad eliminare i difetti assunto dalle parti rispetto all’obbligo di garanzia previsto per legge. Era inoltre esclusa l’applicazione del termine di prescrizione breve di cui alla disciplina della garanzia per rovina dell’edificio.

Come ha correttamente osservato il giudice di merito, l’impegno dell’appaltatore ad eliminare i vizi dell’opera costituisce, alla stregua dei principi generali, la fonte di un’autonoma obbligazione di “facere”, che si affianca all’originaria obbligazione di garanzia senza estinguerla, salva la sussistenza in concreto di uno specifico accordo ad effetto novativo.

Tale obbligazione è soggetta non già ai termini di prescrizione e decadenza stabiliti dalla disciplina della garanzia, ma all’ordinario

termine di prescrizione decennale operante – in generale – in caso d’inadempimento contrattuale (Cass. 20191/2019; Cass. 62/2018; Cass. 13613/2013).

2. Il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 116 c.p.c., art. 164 c.p.c., n. 4, art. 132 c.p.c., n. 4, art. 24 Cost., artt. 1362 e 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per aver la sentenza confermato la condanna all’eliminazione dei difetti dell’immobile a causa della mancata consegna, da parte dei ricorrenti, dei progetti esecutivi, trascurando che: a) la loro responsabilità era stata individuata in citazione solo con riferimento alle modalità di svolgimento della direzione dei lavori; b) la mancanza della progettazione esecutiva non era stata allegata e provata dai danneggiati, non era stata oggetto di dibattito processuale e nessuna carenza al riguardo era stata denunciata dalla Padana Costruzioni, che pure si era avvalsa dell’opera dei progettisti; c) tale progettazione era menzionata tra gli allegati al contratto di appalto, che ne attestava, quindi, l’avvenuta consegna e, comunque, la consulenza tecnica d’ufficio non poteva essere utilizzata come mezzo di prova per accertare l’inadempimento ascritto ai progettisti.

Lamentano infine i ricorrenti che erroneamente, con grave contraddizione argomentativa e travisando il dato letterale, la Corte di merito abbia ritenuto che il contratto indicasse, tra gli allegati, la sola progettazione di massima e non anche i progetti esecutivi, omettendo, inoltre, di dar rilievo al comportamento successivo delle parti, che non avevano mai sollevato, in proposito, alcuna contestazione.

Il motivo è infondato.

Non sussiste l’eccepita nullità della citazione introduttiva, poichè come si è già evidenziato – la domanda di risarcimento era fondata non sulla specifica deduzione di un particolare profilo di negligenza (riconducibile all’assenza o alla mancata elaborazione dei progetti esecutivi o alla specificazione del ruolo concretamente svolto dai ricorrenti), ma sull’impegno assunto dai convenuti – e rimasto inattuato – a rimuovere i difetti degli immobili.

In tale contesto, la circostanza che poi fossero anche emerse carenze (o l’assenza) della progettazione non costituiva fatto costitutivo non allegato ed illegittimamente valorizzato per l’accoglimento della domanda principale.

La sentenza ha – correttamente – evidenziato che, una volta assunto dai ricorrenti l’obbligo di eliminare i vizi dell’immobile, il ruolo (anche di progettisti) da essi svolto nel corso dell’esecuzione dell’appalto veniva in rilievo ai soli effetti del regresso e non per la pronuncia sulla domanda svolta in via principale, fondata, come detto, sulla deduzione di un autonomo fatto costitutivo dell’obbligazione rimasta inadempiuta (cfr. sentenza, pag. 11).

Perciò, dopo aver stabilito le singole quote di responsabilità, la Corte di merito ha disposto i rimborsi nei rapporti interni tra i corresponsabili (cfr. sentenza pag. 35), ma tenendo ferma la condanna solidale in favore del Condominio per l’intero ammontare del danno.

2.1. Quanto all’utilizzo della c.t.u. quale fonte di prova, occorre ribadire che, ove, come nella fattispecie, si tratti di verificare aspetti tecnici, è in facoltà del giudice disporre una consulenza percipiente ed affidare al consulente non solo l’incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti allegati (Cass. 6155/2009; Cass. 3990/2006; Cass. s.u. 9522/1996).

2.2. Riguardo infine all’assunta contraddittorietà della sentenza, nel punto in cui ha ritenuto che i ricorrenti non avessero depositato la progettazione esecutiva, va rilevato che il Giudice distrettuale, dopo aver dato che i progetti erano menzionati tra gli allegati al contratto di appalto, ha ritenuto condivisibili le conclusioni del c.t.u. secondo cui l’edificio (che mancava delle opere di impermeabilizzazione interna ed esterna: cfr., sentenza, pag. 26) era stato realizzato in base ad una progettazione non sufficientemente dettagliata e del tutto inadeguata ad impedire il verificarsi dei danni, giungendo alla conclusione che, per escludere la responsabilità dei ricorrenti non era sufficiente la prova della consegna di qualsivoglia elaborato progettuale, ma la dimostrazione – da parte degli stessi progettisti che i vari manufatti fossero stati realizzati a regola d’arte, secondo le indicazioni contenute nella c.t.u. e – quindi – in base a progetti esecutivi del tutto adeguati sotto il profilo tecnico.

L’aver ritenuto carente la prova della consegna materiale di tale progettazione, nonostante la loro menzione tra gli allegati al contratto, appare – pertanto – argomentazione meramente rafforzativa, che di per sè non inficia l’impianto motivazionale della pronuncia, fondato, come detto, sulla carenza di prova dell’adeguatezza della progettazione.

Restano conseguentemente esclusi il denunciato vizio di motivazione, la violazione dell’art. 116 c.p.c., (norma che non può invocarsi per censurare il modo in cui siano state valutati gli elementi acquisiti al processo), oltre che dei criteri di interpretazione letterale del contratto (quanto alla menzione, tra gli allegati, dei progetti esecutivi redatti dai ricorrenti).

Il ricorso è respinto con aggravio di spese secondo soccombenza.

Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali, pari ad Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5600,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfetario delle spese generali, in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 2 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2020

 

 

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