Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22925 del 13/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 13/09/2019, (ud. 02/04/2019, dep. 13/09/2019), n.22925

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15782-2018 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUTEZIA 5,

presso lo studio dell’avvocato RODOLFO ROMEO, rappresentato e difeso

dall’avvocato ANDREA GRECO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), in persona del

Procuratore speciale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA NOMENTANA 403, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA FIORINI,

rappresentata e difesa dall’avvocato IVANA CARSO;

– controricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante in proprio e quale procuratore

speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S.

(S.C.C.I.) S.p.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto

medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D’ALOISIO,

ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO,

ESTER ADA VITA SCIPLINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1785/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 08/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARGHERITA

MARIA LEONE.

Fatto

RILEVATO

CHE:

La Corte di appello di Catanzaro con la sentenza n. 1785/2017 aveva rigettato l’appello proposto da M.A. avverso la decisione con la quale il Tribunale di Lamezia Terme aveva dichiarato inammissibile l’opposizione proposta dallo stesso M. avverso l’estratto di ruolo relativo alla cartella esattoriale n. (OMISSIS) per la somma di Euro 37.088,21 dovuta per omesso versamento dei contributi IVS e somme aggiuntive degli anni 2002 e 2003. La corte territoriale, confermando quanto già statuito dal tribunale, aveva ritenuto che, in applicazione del principio espresso da Cass. SU n. 19704/2015, fosse inammissibile il ricorso di impugnativa dell’estratto di ruolo, per carenza di interesse, allorchè si fosse accerto che la cartella era stata ritualmente notificata e non impugnata nei termini e non fossero intervenute azioni esecutive in corso.

Avverso tale decisione il M. proponeva ricorso affidato ad un solo motivo anche illustrato da successiva memoria cui resistevano l’Inps e l’Agenzia delle Entrate.

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1) Con unico motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 110 c.p.c. (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). Parte ricorrente rileva che il petitum della originaria domanda proposta aveva ad oggetto non già l’impugnazione del ruolo ma l’accertamento negativo del diritto di credito cui esso era riferito, ciò sostanziando, dunque, l’interesse del ricorrente alla domanda proposta. Rilevava altresì che la corte territoriale aveva omesso di esaminare, ai fini dell’interesse ad agire, la iscrizione ipotecaria intervenuta in suo danno nelle more del giudizio, fondata anche sulla cartella per cui è causa.

Il ricorso risulta fondato secondo quanto si dirà.

Deve premettersi che questa Corte ha chiarito che “Il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale – a causa dell’invalidità della relativa notifica – sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione; a ciò non osta l’ultima parte del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l’impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato – impugnabilità prevista da tale norma – non costituisca l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l’invalidità stessa anche prima, giacchè l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione” (Cass. SU 19704/15; Cass. 27799/2018).

Quanto alla domanda di accertamento negativo del credito è stato anche specificato che “L’impugnazione diretta del ruolo esattoriale, da parte del debitore che chieda procedersi ad un accertamento negativo del credito dell’Amministrazione in esso risultante, è inammissibile per difetto di interesse, sempre che le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate, non prospettandosi tale accertamento come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della Amministrazione, alla quale, invece, il debitore può rivolgersi in via amministrativa, domandando l’eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio” (Cass. n. 22946/2016). Sulla base di tali premesse deve quindi valutarsi fondata la censura inerente l’omesso esame, ai fini dell’interesse ad agire, della iscrizione ipotecaria intervenuta nelle more del giudizio, in quanto, sebbene notificate le cartelle esattoriali, la successiva iscrizione potrebbe costituire elemento significativo in termini di interesse della parte all’accertamento negativo del credito.

Si tratta all’evidenza di un giudizio di merito poichè, come chiarito da questa Corte “L’interesse ad agire deve essere valutato alla stregua della prospettazione operata dalla parte e la sua sussistenza non può essere negata sul presupposto che quanto sostenuto dall’attore non corrisponda al vero, attenendo tale valutazione di fondatezza al merito della domanda.” (Cass. n. 11554/2008; conf. Cass. n. 9934/2015; Cass. n. 26632/2006).

Non avendo il giudice d’appello svolto la valutazione dell’interesse ad agire del M. alla luce dei principi espressi e della circostanza di fatto della iscrizione ipotecaria, accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia la causa alla corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza e rinvia alla Corte di Appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 2 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2019

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