Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22925 del 13/08/2021

Cassazione civile sez. I, 13/08/2021, (ud. 10/06/2021, dep. 13/08/2021), n.22925

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25218/2020 proposto da:

K.M.A., elettivamente domiciliato Caltanissetta presso lo

studio del suo difensore avv Diego Giuseppe Perricone;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 194/2020 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 04/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/06/2021 da Dott. CAPRIOLI MAURA.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte di appello di Caltanissetta con la sentenza nr 194/2020 ha rigettato il l’appello presentato da K.M.A., cittadino pakistano, volto ad ottenere la riforma del provvedimento del Tribunale di Caltanisetta nella parte in cui aveva rigettato la misura della protezione internazionale e di quella sussidiaria.

Il giudice di appello ha condiviso le perplessità espresse dalla Commissione e fatte proprie dal primo Giudice in merito al racconto offerto dal richiedente evidenziando che la vicenda presentava margini di imprecisioni e contraddizioni intrinseche non superabili con la copiosa documentazione a sua volta foriera di dubbi interpretativi e di incongruenze non chiarite dall’appellante.

La Corte di appello ha altresì aggiunto un altro elemento distonico nella valutazione di credibilità del richiedente che risiedeva nel fatto che lo stesso aveva presentato precedenti istanze di protezione internazionale senza precisare né in sede amministrativa né in quella giurisdizionale l’eventuale esito ed il motivo del rigetto della domanda di asilo.

Ha inoltre escluso sulla base dei rapporto redatti dall’Easo che nella zona di provenienza del richiedente (Kashmir) vi fosse una situazione di violenza indiscriminata.

K.M.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a 4 motivi cui non replica il Ministero degli interni.

Con il primo motivo si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si lamenta la non corretta applicazione da parte del giudice di appello dei criteri di valutazione delle dichiarazioni rese dal richiedente.

Si sostiene, in particolare che la decisione impugnata non avrebbe indicato le ragioni su cui ha fondato il giudizio di non credibilità ed omesso di esaminare a documentazione offerta ritenendola foriera di dubbi interpretativi e di evidenti profili di inattendibilità.

Con un secondo motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 9 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con un terzo motivo si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con un quarto si duole della violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett c) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si censura la non corretta applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett c) affermando che le notizie attinte dai reports e riportate nella sentenza impugnata non appaiono coerente con la stessa laddove non esclude il rischio relativo alla presenza di gruppi terroristici.

Il primo motivo è inammissibile.

La censura si compone, invero, di generiche deduzioni volte, da un lato, a richiedere la rivalutazione del merito della decisione in ordine al diniego della domanda di protezione internazionale avanzata dal ricorrente e, dall’altro, ad un nuovo scrutinio del giudizio di credibilità del racconto della vicenda del richiedente posta a sostegno delle domande protettive qui di nuovo in esame. Sotto il primo profilo, va osservato che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte (cfr., ex plurimis, Cass. n. 11863 del 2018), in tema di ricorso per cassazione, la deduzione avente ad oggetto la persuasività del ragionamento del giudice di merito nella valutazione delle risultanze istruttorie attiene alla sufficienza della motivazione ed e’, pertanto, inammissibile ove trovi applicazione l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione novellata dal D.L. n. 83 del 2012, conv., con modificazioni, nella L. n. 134 del 2012. Detto altrimenti, con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (cfr., Cass. n. 29404 del 2017).

La parte ricorrente ha formalmente allegato, nella rubrica del primo motivo di censura, un vizio di motivazione, declinato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, richiedendo, tuttavia, una rivalutazione del giudizio di merito già espresso dai giudici della prima fase giudiziale e comunque non sindacabile in sede di legittimità, se non nei ristretti limiti, nella specie tutt’altro che ricorrenti, individuati dalla giurisprudenza di questa Corte, la quale ha evidenziato che la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, disposta dal D.L. n. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, denota una riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del 6 semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass., sez. un., n. 8053 del 2014).

Ciò posto, si osserva che (anche a voler superare il profilo della estrema genericità delle allegazioni contenute nel primo motivo di censura, in relazione al dedotto vizio argomentativo, che già di per sé dovrebbe condurre ad una declaratoria di irricevibilità delle censure così prospettate) non possa prescindersi dalla preliminare osservazione circa l’adeguatezza e completezza della motivazione impugnata, le cui argomentazioni, in ordine alle tre diverse forme di protezione richieste, hanno spiegato la manifesta infondatezza delle domande di tutela, per l’affermata mancata ricorrenza dei presupposti applicativi della disciplina relativa allo status di rifugiato e di quella posta a tutela della protezione sussidiaria ed umanitaria. Orbene, a fronte di questa adeguata e corretta motivazione, il ricorrente contrappone doglianze (peraltro genericamente formulate, come sopra già evidenziato) rivolte solo ad un nuovo scrutinio degli elementi di prova acquisiti alla cognizione dei giudici del merito, prospettando, così, censure che si pongono ben al di là del perimetro delimitante il giudizio di legittimità rimesso alla cognizione di questa Corte.

Sotto altro profilo, il ricorrente richiede una nuova valutazione della credibilità del racconto del richiedente, declinando, sul punto, vizio di violazione di legge. Sul punto è necessario ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa e’, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (cfr. Cass. n. 3340 del 2019). Più precisamente, la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c).

Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito.

Analoghe considerazioni vanno svolte con riferimento agli altri motivi (2, 3 e 4). Le censure si articolano, come già avvenuto in relazione al primo motivo di doglianza, in una serie di disarticolate e generiche richieste di rivisitazione del merito della decisione, deducendo, a tal fine il vizio di insufficienza e di contraddittorietà della motivazione (che, come detto, non è più declinabile alla luce del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

La doglianza si fonda su argomento critico meramente astratto e privo di un effettivo confronto con la motivazione pur illustrata dal giudice di appello al riguardo ed è inammissibile perché volto a sollecitare questa Corte ad una rivalutazione delle fonti informative per accreditare, in questo giudizio di legittimità, un diverso apprezzamento della situazione di pericolosità interna del Pakistan, giudizio quest’ultimo inibito alla corte di legittimità ed invece rimesso alla cognizione esclusiva dei giudici del merito, la cui motivazione è stata articolata – sul punto qui in discussione – in modo adeguato e scevro da criticità argomentative, avendo specificato che nel paese di provenienza del ricorrente non si assiste ad un conflitto armato generalizzato, tale da integrare il pericolo di danno protetto dalla norma sopra ricordata.

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte va dichiarata l’inammissibilità del ricorso.

Nessuna determinazione in punto spese stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero.

PQM

La corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; nulla per le spese; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2021

 

 

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