Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22924 del 29/09/2017
Cassazione civile, sez. lav., 29/09/2017, (ud. 18/05/2017, dep.29/09/2017), n. 22924
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –
Dott. CURCIO Laura – Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 30541-2011 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.E. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –
e contro
D.F.F. C.F. (OMISSIS);
– intimata –
Nonchè da:
D.F.F. C.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA RENO 21, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO RIZZO, che
la rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
e contro
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 7456/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 16/12/2010, R. G. N. 3145/2007.
Fatto
RILEVATO
che con sentenza 16 dicembre 2010, la Corte d’appello di Roma dichiarava la nullità del termine apposto al contratto di lavoro subordinato stipulato, ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 tra Poste Italiane s.p.a. e D.F.F. per il periodo 2 maggio – 30 giugno 2002 per esigenze tecniche, organizzative e produttive anche in relazione agli accordi sindacali del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001 e 11 gennaio, 13 febbraio e 17 aprile 2002 e l’esistenza tra le parti di un rapporto a tempo indeterminato con decorrenza dal 2 maggio 2002, rigettando la domanda risarcitoria della lavoratrice: così riformando la sentenza di primo grado, che ne aveva respinto le domande sul presupposto dello scioglimento del rapporto per mutuo consenso;
che avverso tale sentenza Poste Italiane s.p.a. proponeva ricorso con quattro motivi, cui resisteva la lavoratrice con controricorso, contenente ricorso incidentale con unico motivo;
che le parti conciliavano la controversia in sede sindacale con verbale in data 27 settembre 2012 (successiva a quella di notificazione del ricorso) dal quale risulta l’amichevole e definitiva conciliazione di ogni controversia tra le parti, per rinuncia della lavoratrice, accettata da Poste Italiane s.p.a. agli effetti giuridici ed economici della sentenza di riammissione in servizio, “con la conseguenza che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale, mentre – in caso contrario – non si darà corso all’attivazione di successivi gravami”;
che pertanto deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere e le spese compensate interamente tra le parti.
PQM
La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa interamente le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 18 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2017