Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22924 del 10/11/2016


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Cassazione civile sez. III, 10/11/2016, (ud. 14/10/2016, dep. 10/11/2016), n.22924

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9025/2014 proposto da:

T.M.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO

CESARE 14 A-4, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALFREDO FERRARI,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

UNITED PARCEL SERVICE ITALIA SRL;

– intimata –

nonchè da:

UNITED PARCEL SERVICE ITALIA SRL, in persona del suo legale

rappresentante pro tempore, Dott. M.H.M.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 1, presso lo

studio dell’avvocato GIOVANNI BATTISTA NUNZIANTE, che la rappresenta

e difende unitamente agli avvocati FIORELLA ALVINO MALUSA’

RIGOBELLO, CARLO ELIGIO MEZZETTI, giusta procura in calce al

controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 910/2013 del TRIBUNALE di TRENTO, depositata

il 11/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/10/2016 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;

udito l’Avvocato EMANUELA ROMANELLI per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per la riunione, accoglimento del

ricorso principale (3^ motivo) assorbito l’incidentale condizionato.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza resa in data 11/10/2013, il Tribunale di Trento, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato l’accoglimento della domanda proposta da T.M.T. in D.N. nei confronti della United Parcel Service (UPS) Italia s.r.l., per il risarcimento dei danni sofferti dall’attrice a causa dell’inadempimento della società convenuta alle obbligazioni relative al contratto di trasporto di cose in vigore tra le parti.

Nella specie, il giudice d’appello ha confermato la fondatezza della domanda risarcitoria proposta dalla T., disponendo tuttavia la riduzione dell’importo liquidato in favore della stessa dal primo giudice, in ragione dei limiti contrattuali previsti in relazione alla responsabilità “non gravemente colposa” della società avversaria.

2. Avverso la sentenza d’appello, ha proposto ricorso per cassazione T.M.T. sulla base di tre motivi d’impugnazione.

3. Resiste con controricorso la UPS Italia s.r.l., che ha proposto altresì ricorso incidentale affidato a un singolo motivo d’impugnazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo, la ricorrente principale censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 1696 c.c., commi 2 e 4 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), nella parte in cui ha escluso la colpa grave del vettore nell’adempimento delle proprie obbligazioni, con la conseguente limitazione dell’entità del risarcimento del danno nei termini imposti dalle norme richiamate.

4.1. Il motivo è inammissibile.

Osserva il collegio come, con il motivo in esame, la ricorrente – lungi dal denunciare l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge – abbia allegato un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l’aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612745; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv. 638171).

Nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafe del motivo d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ubi consistam delle censure sollevate dall’odierna ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti, dei fatti di causa o dei rapporti tra le parti ritenuti rilevanti.

Si tratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato.

Ciò posto, il motivo d’impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenza doveva pronunciarsi (Sez. 3, Sentenza n. 10385 del 18/05/2005, Rv. 581564; Sez. 5, Sentenza n. 9185 del 21/04/2011, Rv. 616892).

5. Con il secondo motivo, la ricorrente principale censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., nonchè per motivazione illogica e contraddittoria (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), avendo la corte territoriale erroneamente escluso la colpa grave del vettore a causa dell’insufficiente contenuto delle indicazioni apposte sul plico consegnato per il trasporto ai fini dell’identificazione della particolare delicatezza della merce ivi contenuta.

5.1. Il motivo è inammissibile in relazione a ciascuno dei profili dedotti.

Sotto l’aspetto della violazione di legge, la doglianza della ricorrente deve ritenersi tale da non superare le ragioni d’inammissibilità già in precedenza evidenziate (v. supra par. 4.1.), avendo la T. specificamente censurato, come violazione di norme di diritto, un preteso errore di ricognizione della fattispecie concreta ad opera della sentenza impugnata.

Quanto al profilo concernente la dedotta insufficienza o illogicità della motivazione, ritiene il collegio che la ricorrente non abbia adeguatamente soddisfatto i requisiti imposti dall’art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo attualmente in vigore, applicabile, ratione temporis, alla fattispecie in esame).

In particolare, fermo il principio che esclude il richiamo della corte di legittimità a una rilettura nel merito dei fatti di causa, l’odierna doglianza della ricorrente deve ritenersi inammissibile, siccome diretta a censurare, non già l’omissione rilevante ai fini dell’art. 360, n. 5 cit., bensì la congruità del complessivo risultato della valutazione operata nella sentenza impugnata con riguardo all’intero materiale probatorio, che, viceversa, il giudice a quo risulta aver elaborato in modo completo ed esauriente, sulla scorta di un discorso giustificativo dotato di adeguata coerenza logica e linearità argomentativa, senza incorrere in alcuno dei gravi vizi d’indole logico-giuridica unicamente rilevanti in questa sede di legittimità.

6. Con il terzo motivo, la ricorrente principale si duole della violazione dell’art. 2043 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) in cui sarebbe incorsa la corte d’appello, per aver erroneamente escluso che il vettore potesse rispondere ai sensi dell’art. 2043 c.c. (oltre che a titolo di responsabilità contrattuale) nei confronti del destinatario della merce trasportata per i danni arrecati alla merce stessa.

6.1. Il motivo è fondato.

Osserva il collegio come – incontestata la circostanza dell’avvenuta originaria proposizione, da parte dell’odierna ricorrente, della domanda di risarcimento del danno anche in relazione al titolo extracontrattuale della responsabilità del vettore – la corte territoriale abbia in modo del tutto erroneo (oltre che immotivato) escluso la possibilità, da parte della T., di invocare l’applicazione dell’art. 2043 c.c., in relazione all’odierna fattispecie di danno, così ponendosi in aperto contrasto con il principio, da tempo consolidato nella giurisprudenza di questa corte, ai sensi del quale è ammissibile il concorso tra la responsabilità contrattuale e quella extracontrattuale di fronte ad un medesimo fatto che violi contemporaneamente non soltanto diritti derivanti dal contratto, ma anche i diritti spettanti alla persona offesa indipendentemente dal contratto stesso (cfr., ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 418 del 19/01/1996, Rv. 495504).

Ciò posto, avendo il Tribunale di Trento erroneamente escluso la ravvisabilità, in astratto, di alcuna responsabilità extracontrattuale del sub-vettore per i danni arrecati alla merce trasportata di proprietà della contraente danneggiata, la sentenza impugnata dev’essere cassata sul punto, con rinvio al medesimo giudice d’appello.

7. L’accoglimento del terzo motivo del ricorso principale vale ad assorbire la rilevanza del motivo di ricorso incidentale proposto dalla UPS Italia s.r.l., avendo quest’ultima censurato la sentenza impugnata per violazione di legge (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per essere la corte territoriale incorsa in un errore materiale nel dispositivo della sentenza di secondo grado, là dove, dopo aver limitato l’entità del risarcimento dei danni spettante alla controparte (rispetto alla condanna pronunciata in primo grado), ha tuttavia omesso di condannare l’attrice alla restituzione delle somme percepite sulla base della sentenza di primo grado, nonostante l’odierna ricorrente incidentale avesse espressamente richiesto nelle proprie conclusioni la condanna della controparte alle restituzioni.

8. Sulla base delle argomentazioni che precedono, dichiarati inammissibili i primi due motivi del ricorso principale, accolto il terzo e assorbito il ricorso incidentale, dev’essere cassata la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Trento, in persona di altro magistrato, al quale è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2016

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