Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22924 del 04/11/2011

Cassazione civile sez. I, 04/11/2011, (ud. 11/10/2011, dep. 04/11/2011), n.22924

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 16174-2009 proposto da:

V.M. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA VALADIER 43, presso lo STUDIO LEGALE ROMANO,

rappresentata e difesa dall’avvocato ROMANO GIOVANNI, giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il

24/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/10/2011 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato ROMANO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

La Corte osserva quanto segue:

Fatto

FATTO E DIRITTO

V.M. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due illustrati con memoria, avverso il decreto emesso in materia di equa riparazione dalla Corte d’appello di Napoli, in data 24.2.09, con cui veniva dichiarata improponibile ai sensi del D.L. n. 112 del 2008, art. 54 la sua domanda di equo indennizzo ex lege n. 89 del 2001 per non essere stata proposta istanza di prelievo nel giudizio presupposto innanzi al Tar Campania.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha svolto attività difensiva.

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente assume che la normativa di cui al D.L. n. 112 del 2008, art. 54 risulta rispettata nel caso di specie in cui a seguito di avviso L. n. 205 del 2000, ex art. 9 essa ricorrente aveva presentato nuova istanza di fissazione di udienza.

Con il secondo motivo assume che nel caso di specie la normativa di cui al D.L. n. 122 del 2008, art. 54 non era applicabile riferendosi la stessa ai soli procedimenti amministrativi infraquinquennali.

Il primo motivo è infondato.

Questa Corte ha già avuto occasione di chiarire in proposito che l’istanza di prelievo disciplinata dal R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51 e l’istanza di fissazione d’udienza, regolata dalla L. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 23 assolvono a funzioni distinte, avendo la prima la finalità di accelerare il processo mediante il riscontro del persistente interesse del ricorrente, e la seconda quella d’impedire mediante il perfezionamento della costituzione del ricorrente e la fissazione dell’udienza, la perenzione del giudizio.

Ne consegue che dall’entrata in vigore del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54 convertito nella L. 6 giugno 2008, n. 133, per le domande di equa riparazione relative a procedimenti che si svolgono davanti alle giurisdizioni amministrative, la preventiva formulazione dell’stanza di prelievo, costituisce una condizione di proponibilità non fungibile con l’istanza di fissazione d’udienza. (Cass 25572/10).

Nel caso di specie risulta dallo stesso ricorso che la ricorrente ebbe a depositare in pari data (12.9.08) sia il ricorso ex lege n. 89 del 2001 innanzi alla Corte d’appello e sia l’istanza di fissazione d’udienza innanzi al Tar ai sensi della L. n. 205 del 2000, art. 9 ma non già anche l’istanza di prelievo ai sensi del R.D. n. 642 del 1907, art. 51.

Il motivo va respinto.

Dall’infondatezza del primo motivo discende quella del secondo.

Se l’istanza di fissazione d’udienza, anche nella sua reiterazione ai sensi della L. n. 205 del 2000, e l’istanza di prelievo svolgono come dianzi evidenziato funzioni diverse e non sono tra loro fungibili, è evidente che la proposizione dell’istanza di prelievo è sganciata da qualsiasi limite temporale e prescinde comunque dalla proposizione della istanza di fissazione d’udienza.

Ne consegue che per l’istanza di prelievo non rileva il termine quinquennale di cui alla L. n. 205 del 2000, art. 9 che si riferisce alla sola istanza di fissazione d’udienza.

Il ricorso va in conclusione respinto. Nulla per le spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2011

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