Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22923 del 29/09/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 29/09/2017, (ud. 18/05/2017, dep.29/09/2017),  n. 22923

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30390-2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

A.A., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato VINCENZO DI PALMA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9183/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 16/12/2010, R. G. N. 5901/2009.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza 16 dicembre 2010, la Corte d’appello di Roma dichiarava la nullità del termine apposto al contratto di lavoro subordinato stipulato, ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 tra Poste Italiane s.p.a. e A.A. per il periodo 3 ottobre – 31 dicembre 2002 per sostenere il livello del servizio di recapito durante la fase di realizzazione dei processi di mobilità previsti dagli accordi sindacali del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001 e 11 gennaio, 13 febbraio, 17 aprile, 30 luglio e 18 settembre 2002 e l’esistenza tra le parti di un rapporto a tempo indeterminato con decorrenza dal 3 ottobre 2002, rigettando la domanda risarcitoria della lavoratrice: così riformando la sentenza di primo grado, che ne aveva respinto le domande sul presupposto dello scioglimento del rapporto per mutuo consenso; che avverso tale sentenza Poste Italiane s.p.a. proponeva ricorso con cinque motivi, cui resisteva la lavoratrice con controricorso;

che le parti conciliavano la controversia in sede sindacale con verbale in data 24 settembre 2012 (successiva a quella di notificazione del ricorso) dal quale risulta l’amichevole e definitiva conciliazione di ogni controversia tra le parti, per rinuncia della lavoratrice, accettata da Poste Italiane s.p.a. agli effetti giuridici ed economici della sentenza di riammissione in servizio, “con la conseguenza che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale, mentre – in caso contrario – non si darà corso all’attivazione dí successivi gravami”;

che pertanto deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere e le spese compensate interamente tra le parti.

PQM

 

La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa interamente le spese del giudizio tra le parti.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 18 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2017

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