Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22922 del 29/09/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 29/09/2017, (ud. 18/05/2017, dep.29/09/2017),  n. 22922

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30120-2011 proposto da:

I.S. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEGLI SCIPIONI 110, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA

MARANDO, rappresentato e difeso dall’avvocato BENINO MIGLIACCIO

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5033/2011 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 26/07/2011, R. O. N. 10680/2008.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 26 luglio 2011, la Corte d’appello di Napoli, in accoglimento dell’appello proposto da Poste Italiane s.p.a., rigettava le domande di I.S. di nullità del termine apposto al contratto di lavoro subordinato stipulato per il periodo 1 febbraio – 30 aprile 2002 per le esigenze previste dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 anche in riferimento agli accordi sindacali del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001 e 11 gennaio 2002 e conseguenti pronunce di conversione del rapporto e risarcitorie: così riformando la sentenza di primo grado, che le aveva invece accolte;

che avverso tale sentenza il lavoratore proponeva ricorso con tre motivi, cui Poste Italiane s.p.a. resistiteva con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, artt. 1 e 2 e art. 2697 c.c., per estrema genericità delle ragioni indicate nel contratto a termine (per esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, compreso un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche conseguenti all’introduzione o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotto o servizi, nonchè alla previsione degli accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001, 11 gennaio 2002), senza alcun riferimento specifico all’ufficio di destinazione del lavoratore (primo motivo); omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia quale la doverosa specificità e temporaneità delle esigenze giustificanti l’assunzione a termine (secondo motivo); applicabilità dell’indennità risarcitoria prevista dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5 in via aggiuntiva, e non alternativa siccome omnicomprensiva, all’ordinaria risarcitoria (terzo motivo);

che ritiene il collegio che i primi due motivi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, siano infondati;

che, infatti, le ragioni indicate nel contratto a termine in esame sono specifiche, tenuto conto della possibilità normativamente prevista (D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 2: “… se non risulta, direttamente o indirettamente…”) della loro indiretta indicazione, per relationem ad altri testi scritti accessibili alle parti, secondo il criterio interpretativo più elastico adottato da questa Corte per le situazioni aziendali complesse (Cass. 7 gennaio 2016, n. 113; Cass. 26 novembre 2015, n. 24196; Cass. 12 gennaio 2015, n. 208; Cass. 26 gennaio 2010, n. 1577);

che in proposito la Corte territoriale ha direttamente scrutinato il contenuto degli accordi sindacali richiamati nel contratto individuale, come in particolare si evince dall’acquisita contezza delle loro previsioni (al primo periodo di pg. 13 della sentenza, con particolare riferimento al seguente passaggio argomentativo: “Gli accordi richiamati ed allegati danno contezza della previsione… “) e dalla menzione di una previsione testuale dell’accordo 17 ottobre 2001 (dal terzo al sesto alinea di pg. 14 della sentenza), da cui essa ha tratto il convincimento alla base dell’accertamento di specificità, anche in virtù del diretto riscontro delle risultanze del prospetto delle esigenze di personale dei servizi di recapito e sportelleria della Regione Campania, “verosimilmente” (in coerente inferenza dall’esame condotto) ritenute sussistenti “anche nell’Ufficio di destinazione della ricorrente” (dal sesto al quattordicesimo alinea ancora di pg. 14 della sentenza);

che il rigetto dei due motivi congiuntamente scrutinati, assorbente l’esame del terzo motivo, comporta quello del ricorso, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna I.S. alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre il rimborso per spese generali nella misura del 15 per cento e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 18 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA