Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22922 del 10/11/2016


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Cassazione civile sez. III, 10/11/2016, (ud. 14/10/2016, dep. 10/11/2016), n.22922

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2941/2014 proposto da:

C.F., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DI PORTA PINCIANA 4, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO

IMBARDELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

PAOLO LOMBARDI, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CA.MA., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL VASCELLO

6, presso lo studio dell’avvocato PIERLUIGI ROCCHI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREA FINZI, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

CORTESI SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 738/2013 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 07/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/10/2016 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;

udito l’Avvocato ANDREA MAISANI per delega;

udito l’Avvocato PIERLUIGI ROCCHI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza in data 7/6/2013, la Corte d’appello di Brescia ha confermato la sentenza con la quale il tribunale della stessa città ha rigettato la domanda proposta da C.F. per la condanna di Ca.Ma. e della Cortesi s.r.l. al risarcimento dei danni subiti dall’attore in relazione a taluni beni di sua proprietà, custoditi dai convenuti nell’ambito di una procedura esecutiva e asseritamente riconsegnati all’odierno ricorrente senza taluni esemplari o in condizioni di preteso deterioramento.

2. Avverso la sentenza d’appello, ha proposto ricorso C.F. sulla base di quattro motivi d’impugnazione.

3. Ha depositato controricorso Ca.Ma., concludendo per il rigetto del ricorso.

4. La Cortesi s.r.l. non ha svolto alcuna difesa in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1324, 1362, 1363 e 1370 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente interpretato in termini confessori (circa l’identità e lo stato di conservazione dei beni restituiti, rispetto a quello in cui furono originariamente consegnati) le dichiarazioni di mera ricevuta rilasciate dal C. alla Cortesi s.r.l. al momento della restituzione dei beni mobili già sottoposti a custodia.

5.1. Il motivo è inammissibile.

Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l’interpretazione degli atti negoziali deve ritenersi indefettibilmente riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità unicamente nei limiti consentiti dal testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ovvero nei casi di violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3. In tale ultimo caso, peraltro, la violazione denunciata chiede d’essere necessariamente dedotta con la specifica indicazione, nel ricorso per cassazione, del modo in cui il ragionamento del giudice di merito si sia discostato dai suddetti canoni, traducendosi altrimenti, la ricostruzione del contenuto della volontà delle parti, in una mera proposta reinterpretativa in dissenso rispetto all’interpretazione censurata; operazione, come tale, inammissibile in sede di legittimità (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 17427 del 18/11/2003, Rv. 568253).

Nel caso di specie, l’odierno ricorrente – dopo aver riprodotto correttamente (ai fini dell’autosufficienza del ricorso) il contenuto delle proprie dichiarazioni rilasciate alla controparte in sede di riconsegna dei beni già sottoposti a custodia – si è limitato ad affermare, in modo inammissibilmente apodittico, il preteso tradimento, da parte dei giudici di merito, del senso letterale delle parole (ai sensi dell’art. 1362 c.c.), nonchè la scorrettezza dell’interpretazione complessiva attribuita ai termini dell’atto negoziale (ex art. 1363 c.c.), orientando l’argomentazione critica rivolta nei confronti dell’interpretazione giudiziale delle dichiarazioni esaminate, non già attraverso la prospettazione di un’obiettiva e inaccettabile contrarietà, a quello comune, del senso attribuito alle parole interpretate, o della macroscopica irrazionalità o intima contraddittorietà dell’interpretazione complessiva dell’atto, bensì attraverso l’indicazione degli aspetti della ritenuta non condivisibilità della lettura interpretativa criticata, rispetto a quella ritenuta preferibile, in tal modo travalicando i limiti propri del vizio della violazione di legge (ex art. 360 c.p.c., n. 3) attraverso la sollecitazione della corte di legittimità alla rinnovazione di una non consentita valutazione di merito.

E’ appena il caso di rilevare, infatti, come la corte territoriale abbia proceduto alla lettura e all’interpretazione delle dichiarazioni negoziali in esame (in conformità a quanto operato dal giudice di primo grado) nel pieno rispetto dei canoni di ermeneutica fissati dalla legge, non ricorrendo ad alcuna attribuzione di significati estranei al comune contenuto semantico delle parole (ma anzi avvalendosi del coerente richiamo al comportamento del dichiarante successivo al compimento dell’atto al fine di consolidarne la lettura proposta), nè spingendosi a una ricostruzione del significato complessivo dell’atto negoziale in termini di palese irrazionalità o intima contraddittorietà, per tale via giungendo alla ricognizione di un contenuto negoziale sufficientemente congruo, rispetto al testo interpretato, e del tutto scevro da residue incertezze, come tale inidoneo a giustificare alcun ricorso al canone dell’interpretazione contro il disponente, che l’art. 1370 c.c. (impropriamente invocato dal C.) riserva ai soli casi di dubbio interpretativo persistente, sì da sfuggire integralmente alle odierne censure di merito inammissibilmente avanzate dal ricorrente in questa sede di legittimità.

6. Con il secondo motivo, il ricorrente si duole della violazione degli artt. 112, 115, 167 e 183 c.p.c., nonchè dell’art. 2697 c.c., in cui sarebbe incorsa la corte territoriale (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per aver trascurato di rilevare la mancata contestazione, da parte del Ca., in sede di costituzione in giudizio, della circostanza relativa al difetto di coincidenza tra i beni consegnati per la custodia e quelli consegnati al C., nonchè della circostanza relativa all’effettivo danneggiamento o alla parziale sottrazione dei beni restituiti al C. a seguito della relativa custodia.

6.1. Il motivo è inammissibile.

Osserva il collegio come, sulla base del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (valido oltre che per il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, anche per quello previsto dal n. 3 della stessa disposizione normativa), il ricorrente che denunzia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, quali quelle processuali, non può limitarsi a specificare soltanto la singola norma di cui, appunto, si denunzia la violazione, ma deve indicare gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività di detta violazione (cfr. Sez. L, Sentenza n. 9076 del 19/04/2006, Rv. 588498). Siffatto onere sussiste anche allorquando il ricorrente affermi che una data circostanza debba reputarsi sottratta al thema decidendum, perchè non contestata (cfr. Sez. 5, Ordinanza n. 17253 del 23/07/2009, Rv. 609289), con la conseguenza che, in tale ipotesi, il ricorrente medesimo è tenuto a indicare nel ricorso elementi idonei ad attestare, in relazione al rivendicato diritto, la completezza dell’atto introduttivo della controversia e la mancata contestazione del contenuto di tale atto, non potendo limitarsi al generico richiamo della mancata contestazione o alla parziale e arbitraria riproduzione di singoli periodi estrapolati dagli atti processuali della controparte.

E’ appena il caso di ricordare come tali principi abbiano ricevuto l’espresso avallo della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr, per tutte, Sez. Un., Sentenza n. 16887 del 05/07/2013), le quali, dopo aver affermato che la prescrizione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, è finalizzata alla precisa delimitazione del thema decidendum, attraverso la preclusione per il giudice di legittimità di porre a fondamento della sua decisione risultanze diverse da quelle emergenti dagli atti e dai documenti specificamente indicati dal ricorrente, onde non può ritenersi sufficiente in proposito il mero richiamo di atti e documenti posti a fondamento del ricorso nella narrativa che precede la formulazione dei motivi (Sez. Un., Sentenza n. 23019 del 31/10/2007, Rv. 600075), hanno poi ulteriormente chiarito che il rispetto delle citata disposizione del codice di rito esige che sia specificato in quale sede processuale nel corso delle fasi di merito il documento, pur eventualmente individuato in ricorso, risulti prodotto, dovendo poi esso essere anche allegato al ricorso a pena d’improcedibilità, in base alla previsione del successivo art. 369, comma 2, n. 4 (cfr. Sez. Un., Sentenza n. 28547 del 02/12/2008 (Rv. 605631); con l’ulteriore precisazione che, qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito e si trovi nel fascicolo di parte, l’onere della sua allegazione può esser assolto anche mediante la produzione di detto fascicolo, ma sempre che nel ricorso si specifichi la sede in cui il documento è rinvenibile (cfr. Sez. Un., Ordinanza n. 7161 del 25/03/2010, Rv. 612109, e, con particolare riguardo al tema dell’allegazione documentale, Sez. Un., Sentenza n. 22726 del 03/11/2011, Rv. 619317).

Nella violazione dei principi sin qui rassegnati deve ritenersi incorso il ricorrente con il secondo motivo d’impugnazione, atteso che lo stesso, nel dolersi che la corte d’appello abbia omesso di rilevare la mancata contestazione, da parte del Ca., delle circostanze di fatto qui dedotte, ha tuttavia omesso di riprodurre nel ricorso (o allegare nella sua interezza) il contenuto integrale degli atti processuali delle parti idonei a consentire a questa Corte (per ciò stesso precludendone) la possibilità di apprezzarne la concludenza ai fini di giudicare la fondatezza del motivo.

7. Con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1177, 1218, 2697 e 2733 c.c., nonchè degli artt. 65, 67, 68, 112, 115, 229 e 609 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente trascurato di rilevare l’insussistenza di alcun onere probatorio a carico del C. circa l’originario stato di buona conservazione dei beni affidati in custodia al Ca., stante il principio che impone al depositario l’onere di fornire la prova del cattivo stato di conservazione dei beni al momento della relativa consegna in deposito; e per avere altresì omesso di tener conto della mancata sollevazione di alcun rilievo, da parte del Ca., in qualità di custode, al momento della consegna dei beni allo stesso da parte dell’ufficiale giudiziario, circa il buono stato di conservazione dei beni, con la conseguente responsabilità risarcitoria dello stesso per non aver fornito la prova che le avarie riscontrate a carico dei beni restituiti fossero dipese da una causa a lui non imputabile.

7.1. Il motivo è inammissibile.

La Corte d’appello di Brescia ha del tutto correttamente escluso la possibilità di fornire alcuna prova circa la riconducibilità del deterioramento dello stato di conservazione dei beni del C. alle relative controparti, avendo riconosciuto, nelle dichiarazioni confessorie dell’originario attore, la prova non controvertibile dell’insussistenza di alcun inadempimento addebitabile al Ca. o alla Cortesi s.r.l., essendo propriamente rimasta comprovata la circostanza della piena corrispondenza, dello stato di conservazione dei beni al momento dello spossessamento del C., rispetto a quello della relativa restituzione all’avente diritto.

Al riguardo, a nulla vale la congetturale prospettazione del ricorrente, in ordine all’eventuale deterioramento dello stato di conservazione dei beni tra il momento dello spossessamento del C. in favore del Ca. e la successiva consegna degli stessi da questo alla Cortesi s.r.l., avendo la corte territoriale correttamente e in modo logico interpretato la dichiarazione confessoria del C. nel senso della conformità dello stato di conservazione dei beni allo stesso riconsegnati rispetto allo stato originario (peraltro, l’unico ragionevolmente noto al proprietario spossessato), anche alla luce del successivo (altrimenti inspiegabile) comportamento dello stesso C., rimasto inerte fino all’epoca dell’introduzione da parte del Ca. del giudizio avviato per il recupero delle spese di conservazione dei beni.

Dev’essere pertanto esclusa alcuna violazione, da parte della corte territoriale, delle norme di diritto regolanti la distribuzione degli oneri probatori delle parti, avendo piuttosto i giudici d’appello interpretato gli elementi di prova complessivamente acquisiti, al fine di desumere il contenuto effettivo delle circostanze comprovate e la conseguente entità (e la soggettiva responsabilità) degli oneri probatori di segno contrario.

8. Con il quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 24 e 111 Cost., nonchè degli artt. 112, 115, 116 e 183 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale travalicato i limiti delle domande e delle istanze delle parti, violando il precetto in forza del quale il giudice è tenuto a decidere sulla base delle prove proposte dalle parti; prove, la cui ammissione era stata nella specie immotivatamente e illegittimamente negata dai giudici di merito, segnatamente nella parte in cui l’attore aveva richiesto di comprovare l’identità dei beni a lui riconsegnati dalla Cortesi s.r.l. e il relativo cattivo stato di conservazione.

8.1. Il motivo è inammissibile.

Con il motivo in esame, il ricorrente – lungi dal denunciare l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge – allega un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l’aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612745; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv. 638171).

Nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafe del motivo d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ubi consistam delle censure sollevate dall’odierno ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata congruità della motivazione fornita dalla corte territoriale in relazione al diniego delle istanze probatorie avanzate dall’interessato sul presupposto della relativa inammissibilità e/o irrilevanza.

Si tratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato.

Ciò posto, il motivo d’impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenza doveva pronunciarsi (Sez. 3, Sentenza n. 10385 del 18/05/2005, Rv. 581564; Sez. 5, Sentenza n. 9185 del 21/04/2011, Rv. 616892).

9. Sulla base delle argomentazioni che precedono, dev’essere pronunciata l’inammissibilità del ricorso con la conseguente condanna del ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente Ca.Ma., nella misura di cui al dispositivo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente Ca.Ma., liquidate in Euro 8.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2016

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