Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22921 del 21/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 21/10/2020, (ud. 24/06/2020, dep. 21/10/2020), n.22921

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. NICASTRO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5370/2016 R.G. proposto da:

C.F., rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Costanza,

elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Largo Luigi

Antonelli, n. 10.

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato.

– controricorrente, ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia, sezione n. 7, n. 3415/2015, pronunciata il 09/07/2015,

depositata il 21/07/2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 giugno

2020 dal Consigliere Riccardo Guida.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. C.F. propone ricorso, con due motivi, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, indicata in epigrafe, che – in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento IRPEF, addizionali, IRAP, IVA, per il 2007, che rettificava, con metodo induttivo (in seguito alla risposta al questionario da parte del contribuente, il quale dichiarava di non avere rinvenuto gran parte della documentazione fiscale e contabile perchè ammalorata a causa dell’allagamento dei locali in cui era custodita), il reddito di impresa dichiarato (Euro 44.807,00) in quello di Euro 547.849,00 – ha confermato la sentenza di primo grado che, in parziale accoglimento del ricorso della parte privata, pur confermando in termini generali la legittimità dell’accertamento, aveva reputato equo (ri)determinare il reddito complessivo annuo in Euro 400.000,00, in ragione degli ulteriori costi sostenuti dal contribuente nella gestione dell’impresa;

2. la Commissione regionale, per un verso, ha rigettato l’appello principale del contribuente, in ragione della genericità delle censure che egli aveva mosso alla pronuncia di primo grado ed escludendo, altresì, che egli avesse dato prova della dedotta forza maggiore, dell’esistenza di componenti negativi di reddito, non riconosciuti in primo grado, e delle asserite giuste modalità di calcolo della capacità contributiva dell’interessato; per altro verso, ha rigettato l’appello incidentale dell’ufficio sul rilievo che la Commissione tributaria provinciale di Milano (sentenza n. 4796/35/14), nonostante che avesse utilizzato l’infelice espressione “reputa equo” (con ciò legittimando il gravame dell’Agenzia), aveva ridotto il reddito del contribuente non in via equitativa, ma secondo diritto, cioè sulla base di elementi presuntivi, desumibili dalle prove in atti, che dimostravano l’esistenza di costi deducibili;

3. l’Agenzia resiste con controricorso, nel quale svolge ricorso incidentale, con due motivi.

Diritto

CONSIDERATO

che:

a. preliminarmente la Corte ritiene di disattendere l’istanza del contribuente di riunione al presente giudizio di quello, tra le stesse parti, con R.G. n. 2792/2017, trattandosi di impugnazione di avvisi di accertamenti diversi, riguardanti distinti periodi d’imposta;

1. con il primo motivo del ricorso principale (“I motivo: Cassazione della sentenza per “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che (è) stato oggetto di discussione tra le parti” ex art. 360 c.p.c., n. 5″), si censura il percorso logico della sentenza impugnata che ha trascurato che, trattandosi di un accertamento induttivo, l’ufficio avrebbe dovuto considerare “un’incidenza dei costi presunti a fronte dei maggiori ricavi accertati” e che il contribuente aveva prodotto in giudizio lo studio di settore, per il 2007, che forniva un’indicazione precisa del reddito della sua impresa;

1.1. il motivo è inammissibile;

è ius receptum di questa Corte, riaffermato anche di recente (Cass. 13/01/2017, n. 743; 14/12/2018, n. 32436; 14/12/2018, n. 32437), che: “Nell’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348-ter c.p.c., comma 5 (applicabile, ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente in cassazione – per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo riformulato dal citato D.L. n. 83, art. 54, comma 3, ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) – deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse.” (Cass. 22/12/2016, n. 26774; in senso conforme: Cass. sez. un. 21/09/2018, n. 22430);

nella fattispecie, posto che il giudizio d’appello è iniziato dopo l’11/09/2012, la doglianza è inammissibile poichè le decisioni dei gradi di merito, entrambe di rigetto (c.d. “doppia conforme”), si fondano sulle medesime ragioni di fatto e, del resto, il ricorrente non ha nemmeno sostenuto il contrario;

2. con il secondo motivo (“II motivo: Cassazione della sentenza per “violazione o falsa applicazione delle norme di diritto” art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55, e all’art. 53 Cost..”), il ricorrente censura la sentenza impugnata che, condividendo la pronuncia di primo grado, ha ritenuto legittimo l’avviso di accertamento che, come sopra riferito, si era limitato a dedurre i componenti negativi riportati in dichiarazione, senza abbattere il reddito, accertato induttivamente, secondo il principio della capacità contributiva e secondo “il buon senso”;

2.1. il motivo è inammissibile;

è il caso di ricordare l’insegnamento delle sezioni unite (Cass. sez. un. 27/12/2019, n. 34476), secondo cui: “E’ inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito.”;

nella fattispecie, il ricorrente sollecita la Corte, in modo non consentito, a compiere un nuovo accertamento degli aspetti fattuali della vicenda, diverso da quello fatto proprio dai giudici di merito;

3. con il primo motivo del ricorso incidentale (“1. Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, dell’art. 113 c.p.c., dell’art. 109TUIR e dell’art. 2697 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3)”), l’Agenzia censura la sentenza impugnata perchè, in modo non consentito, sulla base di un giudizio d’equità, aveva ridotto il reddito accertato da Euro 547.489,00 alla cifra “tonda” di Euro 400.000,00, senza indicare il criterio logico-giuridico utilizzato per determinare tale importo;

4. con il secondo motivo (“2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 (art. 360 c.p.c., n. 4), del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, dell’art. 113 c.p.c., dell’art. 109TUIR e dell’art. 2697 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3)”), in subordine, l’Agenzia denuncia che, ove si debba ritenere che, effettivamente, la riduzione a Euro 400.000,00 dell’imponibile accertato induttivamente non sia stata fatta secondo equità, ma in base ad un giudizio di diritto, come sostiene la C.T.R., allora la sentenza impugnata sarebbe nulla per motivazione omessa o apparente, in quanto non è stato indicato il criterio logico-giuridico seguito per giungere alla determinazione di tale importo;

5. i due motivi del ricorso incidentale, da esaminare congiuntamente per connessione, sono fondati;

5.1. per giurisprudenza pacifica di questa Corte (Cass. sez. un. 27/12/2019, n. 34476, la quale cita, in motivazione, Cass. sez. un., 07/04/2014, n. 8053; sez. un. 18/04/2018, n. 9558; sez. un. 31/12/2018, n. 33679): “nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione.”;

5.2. nella fattispecie, si rileva che la C.T.R. – nell’affermare che il primo giudice aveva ridotto il reddito del contribuente non secondo equità, ma secondo diritto, sulla base di elementi presuntivi attestanti l’esistenza di costi deducibili – ha adottato una motivazione del tutto incongrua rispetto alle questioni prospettate, utilizzabile, al più, come semplice premessa concettuale per successive argomentazioni (delle quali invece la sentenza è carente) che fossero idonee a sorreggere la decisione, sicchè si riscontra una ratio decidendi impercettibile, che riduce la motivazione a pura apparenza e vizia di nullità la sentenza (Cass. sez. un. 3/11/2016, n. 22232);

6. ne consegue che, inammissibile il ricorso principale e accolto il ricorso incidentale, la sentenza è cassata, in relazione al ricorso incidentale accolto, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

dichiara il ricorso principale inammissibile, accoglie il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata, in relazione al ricorso incidentale accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2020

 

 

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