Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22921 del 10/11/2016


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Cassazione civile sez. III, 10/11/2016, (ud. 14/10/2016, dep. 10/11/2016), n.22921

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22133/2014 proposto da:

N.E., B.L., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

CIVININI 85, presso lo studio dell’avvocato LUISA FARAONE MENNELLA,

che li rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMTEX AG, in persona del suo amministratore Unico e legale

rappresentante p.t. sig. D.C.D., elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA ATANASIO KIRCHER 7, presso lo studio dell’avvocato

STEFANIA IASONNA, rappresentata e difesa dagli avvocati ENZO BRIZZA,

ERMANNO FERRARO, ERNESTO PROCACCINI, giusta procura speciale

notarile;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1994/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 07/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/10/2016 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO;

udito l’Avvocato LUISA FARAONE MENNELLA;

udito l’Avvocato ENZO BRIZZA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

I FATTI DI CAUSA

La Comtex AG, società di diritto svizzero, proponeva azione di simulazione c in subordine azione revocatoria nei confronti dei coniugi N.E. e B.L., nei confronti dell’atto con il quale il N. e la moglie avevano costituito in fondo patrimoniale gli immobili di loro proprietà.

Assumeva di essere creditore del N. in quanto questi, come amministratore di una società Setex della quale la Comtex era creditrice, aveva danneggiato la società attrice sostituendo la voce “debiti verso fornitori” con la voce “debiti verso altri finanziatori” (e facendo così risultare che i debiti verso i fornitori erano stati estinti in quanto pagati dagli ignoti finanziatori) e facendone sparire il monte merci; precisava che per le loro attività illecite il N. e la moglie erano stati sottoposti a procedimento penale per false comunicazioni sociali ed appropriazione indebita.

Il Tribunale di Nola rigettava la domanda principale ma accoglieva l’azione revocatoria della società, con pronuncia confermata dalla Corte d’Appello di Napoli con la sentenza n. 1994/2014 qui impugnata.

N.E. e B.L. propongono tre motivi di ricorso per cassazione nei confronti di COMTEX AG, per la cassazione della sentenza n. 1994/2014, pronunciata dalla Corte d’Appello di Napoli in data 7 maggio 2014, notificata il 9 giugno 2014, regolarmente depositata in copia notificata.

Resiste la Comtex con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, va detto che all’udienza pubblica il difensore dei ricorrenti ha per la prima volta eccepito il vizio della procura alle liti rilasciata in primo grado dalla società controricorrente.

La questione non è in questa sede esaminabile, atteso che la rilevabilità del difetto di legittimazione processuale, pur rientrando tra le questioni rilevabili anche d’ufficio dal giudice, deve essere coordinata con il sistema processuale vigente, introdotto dalla novella n. 353 del 1990 con le modifiche di cui alla L. n. 354 del 1995 e con le preclusioni da esso introdotte, per cui esso dovrebbe poter essere rilevato in primo grado non oltre l’udienza di trattazione, e in appello l’assenza di poteri rappresentativi può essere inserita nei motivi di appello.

Ne consegue che, in difetto di una tempestiva contestazione all’interno dei due momenti processuali sopra indicati, e qualora il giudice di merito non abbia ritenuto di chiedere d’ufficio, ad una delle parti, la giustificazione dei poteri rappresentativi in capo alla persona che ha rilasciato la procura ad litem, la questione non è proponibile per la prima volta con il ricorso per cassazione (in questo senso, tra le altre, Cass. n. 5328 del 2003).

Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c., nonchè l’illogicità, contraddittorietà e insufficienza della motivazione.

Premettono in fatto che l’azione risarcitoria introdotta nei loro confronti dalla Comtex è stata rigettata dal Tribunale di Nola, all’esito del giudizio di primo grado e che quindi il credito risarcitorio vantato dalla controricorrente nei loro confronti, lungi dall’essere stato accertato, non solo è contestato ma allo stato è stato dichiarato inesistente con pronuncia giudiziale.

Da ciò inferiscono che, se è legittimo in sè raccoglimento dell’azione revocatoria pur in presenza di un credito litigioso, al contrario quando, come nella specie, la sussistenza di tale credito sia stata positivamente esclusa da una sentenza di primo grado di rigetto (che ha negato ogni nesso di causalità tra il fatto e l’evento) il giudice della revocatoria non avrebbe dovuto e potuto legittimamente accogliere la domanda ex art. 2901 c.c., non essendo più neppure ipotizzabile un credito risarcitorio benchè litigioso a tutela del quale concedere il provvedimento di inefficacia dell’atto dispositivo.

Aggiungono che nella sentenza di appello non si dà conto dell’esistenza della sentenza che rigetta la domanda risarcitoria, e che l’azione civile, esercitata nel procedimento penale con la costituzione di parte civile, si doveva ritenere in quel giudizio prescritta, e quindi non trasferibile poi in sede civile, perchè la decorrenza del termine da applicare sarebbe stata dal 30 aprile 2007 mentre la costituzione era avvenuta a luglio 2002.

Il motivo è infondato.

L’affermazione dell’esistenza di una pretesa creditoria in capo all’attore, benchè sub indice (ed il rigetto della domanda risarcitoria in primo grado attesta appunto che la questione non è stata ancora definita con sentenza passata in giudicato) legittima la proposizione dell’azione revocatoria e, qualora sussistano le altre condizioni – in questo caso non revocate in dubbio – ne consente il legittimo accoglimento.

Alla stregua della ampia nozione di credito litigioso prevista dall’art. 2901 c.c. e valorizzata dalla costante giurisprudenza di legittimità, la litigiosità del credito non preclude l’utile esperimento dell’azione, ma rende impossibile portare ad esecuzione la sentenza di accoglimento della revocatoria finchè il credito per la cui tutela si agisce non sia stato definitivamente accertato: “Ai fini dell’accoglimento revocatoria ordinaria, è sufficiente la titolarità di un credito eventuale, quale quello oggetto di un giudizio ancora in corso, fermo restando che l’eventuale sentenza dichiarativa dell’atto revocato non può essere portata ad esecuzione finchè l’esistenza di quel credito non sia accertata con efficacia di giudicato” (Cass. n. 9855 del 2014).

In definitiva, i ricorrenti argomentano sulla particolarità della situazione, in cui il credito vantato dalla Comtex nei loro confronti è ancora ben lungi dall’essere accertato, per indurre ad un diverso accertamento in fatto sulla stessa opportunità di accogliere, in siffatta situazione, l’azione revocatoria, che non è oggetto del giudizio di legittimità.

Le questioni relative alla prescrizione dell’azione civile non possono essere esaminate per difetto di autosufficienza, perchè non risulta con chiarezza se esse siano state introdotte in precedenza.

Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 112 c.p.c., sotto il profilo dell’ultrapetizione, denunciando che la corte d’appello sarebbe andata ultra petita, pronunciando sulla domanda revocatoria non riproposta in appello dalla società attrice e procedendo ad un vero accertamento nel merito della fondatezza della domanda risarcitoria proposta dalla società Comtex, peraltro contrastante con il rigetto della stessa da parte del giudice di Nola.

Il profilo di ultrapetizione consisterebbe nel non aver riproposto la società in appello la domanda revocatoria, essendosi limitata a proporre appello incidentale in relazione alla domanda di simulazione: il rilievo è del tutto infondato in quanto, giacchè l’azione revocatoria era stata accolta, la parte vincitrice non aveva alcun onere di riproporla. Quanto alla delibazione della sussistenza del credito, essa rientrava nella valutazione del giudice di merito alla base dell’accertamento dei presupposti per l’accoglimento della revocatoria.

Con il terzo motivo i ricorrenti deducono la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., per mancanza di interesse ad agire da parte di Comtex nonchè vizi della motivazione, richiamando la nozione di vizio di motivazione precedentemente vigente fondano il difetto di interesse nel fatto che la vendita dell’appartamento dei coniugi di più cospicuo valore, oggetto di contratto preliminare (e facente parte del fondo patrimoniale), sia stata sospesa in attesa della pronuncia di accertamento sul credito litigioso. Al di là della genericità di tali allegazioni, il fatto che non si sia dato corso al momento ad un’attività portante alla diminuzione della garanzia patrimoniale non è certo circostanza idonea a tutelare il creditore da futuri atti dispositivi, e da rendere quindi superflua la proposizione dell’azione revocatoria.

Il motivo è complessivamente inammissibile in quanto contiene rilievi in fatto, generici e del tutto privi di autosufficienza.

Il ricorso va complessivamente rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Atteso che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, ed in ragione della soccombenza del ricorrente, la Corte, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

Rigetta il ricorso. Pone a carico dei ricorrenti le spese di lite sostenute dalla controricorrente, che liquida in complessivi Euro 7.800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e contributo spese generali.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 14 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2016

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