Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22920 del 29/09/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 29/09/2017, (ud. 17/05/2017, dep.29/09/2017),  n. 22920

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9826/2012 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS)

in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29 presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto rappresentato e difeso dagli

avvocati MAURO RICCI, CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.O., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CERESIO 24,

presso lo studio dell’avvocato CARLO ACQUAVIVA, che la rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4325/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 01/06/2011 R.G.N.7570/08.

Fatto

RILEVATO

che la Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 4325/2011, accoglieva parzialmente l’appello dell’INPS avverso la sentenza con cui il tribunale di Roma l’aveva condannato alla corresponsione a M.O. dell’indennità percepita quale cieco civile assoluto nella misura spettante ai grandi invalidi di guerra, secondo la tab. E lett. A/bis n. 1 D.P.R. n. 915 del 1978 con decorrenza 1/3/91;

che in parziale riforma dell’impugnata sentenza, la Corte territoriale ha dichiarato il diritto di M.O. all’equiparazione dell’indennità di accompagnamento goduta a quella prevista per i grandi invalidi di guerra L. n. 429 del 1991, ex art. 1, comma 2, per la misura base e per l’adeguamento automatico dal 14.9.97;

che avverso la sentenza ha ricorso l’INPS domandandone la cassazione per due articolati motivi, mentre ha resistito M.O. con controricorso illustrato da memoria;

che il P.G. non ha depositato conclusioni.

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo di ricorso l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c., comma 2 e art. 414 c.p.c., art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, poichè il ricorso introduttivo del giudizio era da ritenersi affetto da nullità per mancata indicazione dell’ oggetto della domanda nella fattispecie costituita dalla esatta indicazione della somma richiesta;

che il primo motivo è infondato in quanto l’oggetto della domanda risulta legittimamente indicato ai sensi dell’art. 414 c.p.c., anche nella azione di condanna generica con conseguente pronuncia che definisce il giudizio con condanna generica e connesso onere della parte interessata di introdurre un autonomo giudizio per la liquidazione del “quantum (Sez. L, Sentenza n. 4587 del 26/02/2014); oltre tutto che nella fattispecie il quantum dovuto discende dagli importi contenuti nelle tabelle annesse ai provvedimenti normativi che regolano il trattamento assistenziale in questione;

che con il secondo motivo l’INPS deduce la violazione e falsa applicazione della L. 28 marzo 1968, n. 406, art. 1,L. n. 682 del 1979, art. 1,D.P.R. n. 834 del 1981, art. 1,L. n. 656 del 1986, artt. 1, 2, 3, L. n. 508 del 1988, art. 2, commi 1 e 2, L. n. 342 del 1989, art. 1, L. n. 429 del 1991, art. 1, D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 e delle relative tabelle come sostituite con quelle di cui alla L. 6 ottobre 1986, n. 656 (art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè omessa motivazione su un punto controverso, decisivo per il giudizio (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), in quanto per i ciechi civili assoluti equiparati ai grandi invalidi di guerra, come la signora M., l’indennità dovuta doveva essere determinata secondo la tabella E lett. A e non secondo la tab. E lett. A/bis n. 1 D.P.R. n. 915 del 1978, applicata dai giudici di merito, sia in primo che in secondo grado;

che il motivo è fondato in quanto secondo l’indirizzo giurisprudenziale affermato da questa Corte, anche di recente (sent. 17648/2016), al cieco civile assoluto – cui spetta l’indennità di accompagnamento nella stessa misura corrisposta al cieco assoluto di guerra, anche in relazione alla spettanza dell’adeguamento automatico – si applica ai fini del quantum la tabella E lett. A) n. 1 la quale prevede le “Alterazioni organiche e irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente”; e non si applica invece la tabella lett. A-bis n. 1 la quale considera i soggetti che hanno subito “La perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della perdita delle due mani”.

che l’applicazione della tabella E lett. A) n. 1 risulta infatti testualmente dalla L. n. 429 del 1991, art. 1, comma 1, che richiama l’indennità spettante alle persone affette da cecità bilaterale assoluta e permanente per causa di guerra; e dalla L. n. 508 del 1988, art. 2, comma 2, che ai fini dell’importo spettante a ciechi civili assoluti richiama quello “dell’indennità di accompagnamento percepita dai ciechi di guerra ascritti alla tabella E, lettera A, n. 1 allegata alla legge medesima” (ovvero alla L. 6 ottobre 1986, n. 656); che la sentenza impugnata ha sul punto avallato la sentenza di primo grado che aveva applicato la tabella errata, sicchè il motivo di ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio della causa ad altro giudice, designato in dispositivo, per l’ulteriore esame della controversia e per la liquidazione delle spese ex art. 385 c.p.c..

PQM

 

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo; cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per la liquidazione delle spese alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 17 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2017

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