Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2292 del 31/01/2011

Cassazione civile sez. III, 31/01/2011, (ud. 09/12/2010, dep. 31/01/2011), n.2292

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18157/2006 proposto da:

M.F. (OMISSIS), M.P.

(OMISSIS), C.G. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CLITUNNO 51, presso lo studio

dell’avvocato ONGARO Franco, che li rappresenta e difende giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

A.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA ADRIANA 15, presso lo studio dell’avvocato PANINI

Alberigo, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2782/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

Sezione Terza Civile, emessa il 24/3/2005, depositata il 21/06/2005,

R.G.N. 4701/2000;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

09/12/2010 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;

udito l’Avvocato FRANCO ONGARO;

udito l’Avvocato ALBERIGO PANINI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA Antonietta, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato C.G. e i suoi due figli M.F. e M.P., proponevano opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 18286 del 1991, emesso dal Presidente del Tribunale di Roma in favore di A. F., con il quale veniva ingiunto ai suddetti opponenti il pagamento della somma di L. 19.992.000 (oltre interessi e spese), il tutto a titolo di provvigioni per l’attività di mediazione svolta dall’ingiungente relativamente alla vendita a terzi di un appartamento di proprietà di detti opponenti.

Gli opponenti esponevano che la vicenda traeva origine da un mandato da essi effettivamente conferito in data 26/4/90 all’ A., intermediario immobiliare, per il reperimento di un acquirente relativamente ad un appartamento di loro proprietà sito in (OMISSIS), ad un prezzo di L. 950/900 milioni e con il riconoscimento di una provvigione del 2%. Detto mandato peraltro, esponevano ancora gli opponenti, era stato da loro validamente disdettato in data 14/12/90.

Successivamente, esponevano ancora gli opponenti, l’ A. aveva reperito un compratore per l’appartamento in questione, ad un prezzo peraltro nettamente inferiore a quello convenuto a suo tempo in sede di conferimento dell’originario mandato, e pur di consentire la conclusione della trattativa lo stesso A. aveva rinunciato a qualsiasi provvigione da parte dei venditori, limitandosi a percepire solo quelle a carico dell’acquirente.

Ne conseguiva, che il decreto opposto doveva senz’altro essere revocato, in quanto per un verso esso era stato ottenuto sulla base di un mandato tempestivamente disdettato e per altro verso, nessuna provvigione spettava al mediatore per la compravendita stipulata dopo la disdetta dell’originario mandato.

Si costituiva l’ A. per contestare le deduzioni avversarie e per chiedere la clausola di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, richiesta che il Tribunale accoglieva.

Nelle more del giudizio, l’ A. procedeva in executivis nei confronti degli opponenti, ottenendo il pagamento della somma ingiunta.

All’esito del giudizio con sentenza n. 10579/2000 il Tribunale revocava il decreto opposto e condannava l’ A. e restituire agli opponenti l’importo già ottenuto in executivis, con gli interessi legali fino al saldo, nonchè a rifondere agli stessi opponenti le spese del grado.

Avverso la suddetta sentenza proponeva appello l’ A. e la Corte d’Appello di Roma, costituitisi gli appellati, con la decisione in esame n. 2782/2005, in riforma di quanto statuito in primo grado condannava in solido C.G., M.F. e M.P. a pagare in favore dell’ A. la somma di Euro 8.676,00, oltre interessi legali dal 28.2.91 a soddisfo in quanto “effettivamente da parte degli appellati non sia stata adeguatamente comprovata la pretesa rinunzia dall’ A. al compenso spettategli per il suo intervento mediatorio”.

Ricorrono per cassazione C.G., M.F. e M.P. con tre motivi; resiste con controricorso l’ A..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c..

Si afferma in particolare che “l’unica pronuncia della Corte è costituita dalla condanna in solido dei Sig.ri C. e M. a pagare in favore dell’ A. Euro 8.676,00, oltre gli interessi legali dal 28.02.91 al soddisfo. Detta domanda, non era stata neppure proposta in tali termini dall’ A. che altro, aveva richiesto avendo dato espressamente atto di aver già percepito quantomeno L. 28.450.000 fatto inconciliabile con la detta pretesa.

Nessuna pronuncia ha formalmente adottato la Corte, invece, sulla nostra primaria domanda, accolta dal Tribunale, quella di revocare un decreto aggiuntivo emesso su un documento (mandato) scaduto e ciononostante dolosamente posto a base del ricorso monitorio”.

Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 116 c.p.c., “sulla valutazione delle prove, in relazione anche agli artt. 2729, 2730 e 2733 c.c., per quanto riguarda la prova documentale dell’avvenuto pagamento esistente agli atti e ammessa da tutte le parti”.

Con il terzo motivo si deduce difetto di motivazione. Si afferma in particolare che “costituisce difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia l’omesso esame di specifici elementi probatori sia documentali che testimoniali. Il non avere dato alcuna rilevanza all’avvenuto pagamento di L. 29.050.000 è una prima gravissima omissione, che non poteva condurre ad una seconda condanna degli odierni ricorrenti. Altro difetto di motivazione quello di aver ritenuto provato il diritto dell’ A. a percepire dai venditori L. 16.800.000, oltre Iva, quando dalla stessa S. erano state pretese solo L. 14.000.000 e quando in data 13/3/91 il mediatore aveva richiesto ai concludenti solo L. 8.400.000. Per ciò solo la sentenza va annullata. Realizza, invece, un vizio di contraddittorietà della motivazione l’aver affermato dapprima che le testimonianze dei dipendenti dell’Agenzia, dall’ A. indotti, non sono stati in grado di riferire circostanze idonee al chiarimento in modo affidabile dello specifico aspetto oggetto di contenzioso e considerarli, poi, in tale importanza da annullare le affermazioni dei testimoni S. e C., indotti dai Sig.ri C. e M.”.

Il ricorso non merita accoglimento. Quanto al primo motivo si osserva che lo stesso è inammissibile in quanto pur deducendosi violazione dell’art. 112 c.p.c., lo stesso viene ricondotto ad una violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3 e non ex art. 360 c.p.c., n. 4. In proposito deve ribadirsi quanto già statuito da questa Corte (tra le altre, Cass. 1196/2007), secondo cui la pronuncia d’ufficio da parte del giudice del merito su una domanda o un’eccezione che può essere fatta valere esclusivamente dalla parte interessata integra violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., che deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4).

Conseguentemente, è inammissibile il motivo di ricorso con il quale siffatta censura sia proposta sotto il profilo della violazione di norme di diritto (riconducibile al n. 3 del citato art. 360) ovvero come vizio della motivazione, incasellabile nel n. 5) dello stesso art. 360.

Ne deriva che assorbiti sono gli altri motivi di ricorso, tra l’altro fondati su circostanze di fatto, probatorie e documentali, non esaminabili nella presente sede di legittimità.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese della presente fase che liquida in complessivi Euro 1.400,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre spese generali ed accessorie come per legge.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2011

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