Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22919 del 29/09/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 29/09/2017, (ud. 17/05/2017, dep.29/09/2017),  n. 22919

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19694/2012 proposto da:

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS)

in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29 presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto rappresentato e difeso dagli

avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

AICARDI AUTORICAMBI S.A.S. DI A.N. & C., in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 55, presso lo studio dell’avvocato

CRISTINA BERTOCCHINI, rappresentata e difesa dagli avvocati ALBERTO

PASTA, EMILIO ANTONIO SELLITTI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 212/2012 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 28/02/2012 R.G.N. 237/11.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza depositata il 28.2.2012, la Corte d’appello di Genova ha rigettato l’impugnazione dell’Inps avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Savona che l’aveva condannato a rimborsare alla società Aicardi Autoricambi s.a.s. di A.N. & C. il 90% dei contributi previdenziali versati per gli anni 1994, 1995, 1996 e 1997, corrispondente all’importo di Euro 69.302,46.

che la Corte d’appello, una volta accertato che la suddetta impresa rientrava territorialmente nell’ambito del beneficio di cui alla L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 90, escludeva che la stessa fosse decaduta dalla domanda di rimborso, ritenendo che il termine del 31.7.2007 era collegato all’ipotesi di versamento non effettuato;

che per la cassazione della sentenza ricorre l’Inps con due motivi;

che resiste la società Aicardi Autoricambi s.a.s. di A.N. & C. con controricorso illustrato da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che col primo motivo l’Inps si duole della violazione e falsa applicazione della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17, L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4,comma 90 e del D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, art. 3-quater, comma 1, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3;

che attraverso tale motivo l’Inps contesta l’affermazione della Corte circa la insussistenza della decadenza, in quanto assume che il dato incontroverso e pacifico di causa era rappresentato proprio dal fatto che la domanda in esame era stata presentata dalla società dopo il 31.7.2007 e, quindi, tardivamente;

che, secondo il ricorrente, il termine di decadenza del 31.7.1997 era da intendere in modo unitario, valendo sia per le posizioni debitorie suscettibili di definizione, sia per le richieste di rimborso, come quella oggetto di causa;

che col secondo motivo l’Inps deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 107 e 108 T.F.U.E., nonchè delle regole di diritto comunitario in tema di divieto di erogazione dei benefici prima della valutazione della Commissione europea e in connessione con queste della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17, L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, comma 90 e del D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, art. 3-quater, comma 1, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17;

che in sostanza la tesi dell’Inps è che il beneficio contributivo oggetto della presente controversia, al cui pagamento è stato condannato in favore dell’intimata società, costituisce un aiuto di Stato illegittimo che non può essere erogato dall’ordinamento nazionale per la palese violazione delle norme di diritto comunitario;

che la questione della decadenza, di cui al primo motivo del ricorso, avente natura dirimente, è fondata;

che deve escludersi che l’imposizione del termine del 31.7.2007 sia collegata soltanto ad un’ipotesi di versamento non effettuato, per modo che l’impresa che abbia eseguito il versamento possa invece ripeterlo;

che, invero, il termine del 31.7.2007, risultante per la presentazione delle domande di regolarizzazione L. n. 350 del 2003, ex art. 4, comma 90, a seguito della proroga dell’originario termine del 31.7.2004 da parte del D.L. n. 300 del 2006, art. 3-quater, comma 1 (conv. con L. n. 17 del 2007), si applica anche alle imprese che abbiano già versato i contributi previdenziali, dovendosi ritenere irragionevole una distinzione tra coloro che non abbiano corrisposto i contributi e coloro che, invece, abbiano già effettuato il pagamento, in quanto la locuzione “regolarizzare la posizione”, di cui all’art. 4, comma 90, cit., include tanto l’ipotesi in cui la definizione della posizione previdenziale intervenga mediante il pagamento del 10% del dovuto, quanto quella in cui avvenga mediante il rimborso del 90% del versato (Cass. n. 12603 del 2016);

che il termine in questione, benchè non espressamente qualificato dal legislatore come perentorio, costituisce un termine di decadenza: non trattandosi di termine di natura processuale, per i quali vige la regola di cui all’art. 152 c.p.c., spetta infatti all’interprete di individuarne la portata ordinatoria o perentoria in relazione allo scopo che esso persegue, cioè agli interessi che intende tutelare, e non v’ha dubbio che la natura pubblica dell’interesse alla certezza delle determinazioni concernenti l’erogazione di spese gravanti sui bilanci degli enti previdenziali, che a sua volta è correlato ai vincoli di carattere sovranazionale cui il bilancio pubblico è assoggettato in forza dei Trattati europei e dei criteri politico-economici e tecnici adottati dagli organi dell’Unione europea per controllarne l’osservanza (come sottolineato da Corte Cost. n. 425 del 2004), depone univocamente in tal senso, non vertendosi in ipotesi di ristoro per un pregiudizio ascrivibile ad un fatto obiettivo e incolpevole da cui la collettività abbia tratto vantaggio e dovendo pertanto il principio solidaristico di cui agli artt. 2 e 3 Cost., trovare adeguato bilanciamento rispetto ad altri interessi e beni di pari rilievo costituzionale (cfr. in tal senso Corte cost. n. 118 del 1996);

che, pertanto, è erratta la decisione della Corte d’appello di Genova di ritenere infondata l’eccezione di decadenza sollevata dall’Inps sulla base del convincimento (contrario al richiamato orientamento giurisprudenziale di legittimità) che l’imposizione del termine del 31.7.2007 dovesse considerarsi collegata alla sola ipotesi del versamento non effettuato;

che il carattere dirimente della fondatezza del primo motivo determina l’assorbimento dell’esame della seconda censura;

che, di conseguenza, il ricorso va accolto e l’impugnata sentenza va cassata;

che non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito col rigetto della domanda, in quanto proposta oltre il termine di decadenza;

che la novità e straordinaria complessità della disciplina consentono di ravvisare in specie gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese dell’intero processo.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda con compensazione delle spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2017

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