Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22919 del 21/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 21/10/2020, (ud. 24/06/2020, dep. 21/10/2020), n.22919

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. NICASTRO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3572/2014 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato.

– ricorrente –

contro

O.M.S.A. S.n.c. di F.E. e M.A..

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia, sezione n. 22, n. 70/22/13, pronunciata il 18/04/2013,

depositata il 24/06/2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 giugno

2020 dal Consigliere Riccardo Guida.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. l’Agenzia delle entrate propone ricorso, con sei motivi, contro O.M.S.A. di F.E. e di M.A. S.n.c., che non si è costituita, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, indicata in epigrafe, che – in controversia concernente l’impugnazione del diniego di annullamento di tre atti di contestazione (relativi agli anni 2004, 2005 e 2006) e contestuale conferma di irrogazione di sanzioni sull’appello dell’ufficio e nel contraddittorio della contribuente, ha confermato la sentenza della Commissione provinciale di Varese (n. 28/03/2011) che aveva accolto i ricorsi (riuniti) della società (depositati il 04/02/2010);

2. la Commissione tributaria ha premesso che alla società erano stati notificati tre atti di contestazione di sanzioni per mancata restituzione dei questionari richiesti alle banche ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, e che, in risposta a tali contestazioni, la contribuente, come previsto dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 16, aveva tempestivamente prodotto deduzioni difensive ed aveva chiesto l’annullamento degli atti di contestazione, cui era seguito atto di diniego;

2.1. a giudizio della C.T.R., inoltre: (a) “la documentazione prodotta allegata alle deduzioni difensive” (cfr. pag. 4 della sentenza) era idonea a dimostrare che la società, diversamente da quanto affermato dall’Amministrazione finanziaria, non risultava avere ricevuto la richiesta di informazioni ex art. 32, cit., nella propria casella di posta elettronica, e, per di più, gli organi di controllo, con i quali la società aveva preso contatto dopo avere ricevuto il primo atto di contestazione, non erano stati in grado di fornire il contenuto delle PEC e di indicare quali fossero gli uffici richiedenti; (b) la richiesta di informazioni ai sensi dell’art. 32, nella fattispecie, era illegittima poichè la società destinataria non era una banca, ma una holding familiare, alla quale è vietato operare con il pubblico ed avere “clienti” nel senso previsto dal detto art. 32; (c) l’autorizzazione della Guardia di Finanza siciliana alla Guardia di Finanza di Gallarate allo svolgimento di indagini riguardava esclusivamente gli accertamenti bancari, sicchè la contribuente – che non era una banca – non poteva essere destinataria della richiesta di informazioni (tramite l’invio di questionari) alla quale, secondo la prospettazione dell’A.F., non sarebbe stata data tempestiva risposta.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo del ricorso (“1 Motivo – art. 360 c.p.c., 1 comma, n. 4) – nullità della sentenza o del procedimento per omessa pronuncia su uno specifico punto oggetto di gravame (art. n. 112 c.p.c.)”), l’Agenzia fa valere la nullità della sentenza per mancata pronuncia sul motivo d’appello secondo cui il “diniego di autotutela”, erroneamente qualificato dalla Commissione provinciale di Varese come “atto di irrogazione sanzione”, sebbene concretamente impugnato dalla contribuente, non costituiva un atto autonomamente impugnabile D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ex art. 19;

1.1. il motivo è infondato;

secondo il pacifico insegnamento di legittimità, non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo (Cass. 6/12/2017, n. 29191; conf.: 08/03/2007, n. 5351; 13/10/2017, n. 24155/2017, secondo cui: “Ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia.”);

nella fattispecie, è chiaro che la C.T.R. (e prima di essa la C.T.P.), nel qualificare gli atti impugnati come “atti di contestazione di sanzioni”, avverso i quali la società aveva presentato all’Agenzia le proprie “deduzioni difensive” ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16, ha implicitamente disatteso la tesi dell’A.F. secondo cui si era in presenza di un diniego di autotutela non autonomamente impugnabile;

2. con il secondo motivo (“2 Motivo – art. 360 c.p.c., 1 comma, nn. 3 e 4) – violazione di norme di diritto D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16, e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21”), l’Agenzia assume che avverso gli atti di contestazione, notificati il 01/10/2009 e il 05/10/2009, la società non aveva presentato deduzioni difensive nè si era avvalsa della definizione agevolata, ma aveva presentato, in data 29/10/2009, un’istanza di annullamento in autotutela; censura, quindi, la sentenza impugnata per avere fatto erronea applicazione del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 16, in carenza dei presupposti in esso indicati, laddove, semmai, non avendo presentato deduzioni difensive, la stessa parte avrebbe dovuto impugnare gli atti di contestazione nel termine di 60 giorni, ossia entro il 30/11/2009 (quanto agli atti notificati in data 01/10/2009) e entro il 04/12/2009 (quanto all’atto notificato il 05/10/2009);

mette in risalto che, invece, la società aveva impugnato, in data 04/12/2010, il diniego di autotutela, quale atto limitatamente impugnabile, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, rendendo così definitivi gli atti di contestazione, non impugnati entro i prescritti termini, e conclude che “Il ricorso avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile, quanto agli atti di contestazione e quanto al diniego di autotutela poichè richiesto su atti ormai definitivi, anche per violazione del D.Lgs. n. (546) del 1992, art. 21.” (cfr. pag. 12 del ricorso);

2.1. il motivo è inammissibile;

vale la premessa che, in astratto, nella fattispecie concreta, vi era un’ampia serie di atti astrattamente impugnabili, ossia il diniego di definizione agevolata, il provvedimento d’irrogazione delle sanzioni ai sensi del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 16, comma 4, il diniego di annullamento in autotutela e l’atto di contestazione;

sicchè, in difetto di riproduzione, nel testo del ricorso, degli atti del procedimento amministrativo dei quali l’Agenzia prospetta l’erronea qualificazione da parte dei giudici di merito, questa Corte non è posta nella condizione di vagliare la fondatezza della critica erariale in punto di asserita inammissibilità dell’impugnazione degli atti di contestazione e di diniego di tutela, quali provvedimenti ormai definitivi perchè non tempestivamente impugnati;

3. con il terzo motivo (“3 Motivo – art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) violazione di norme di diritto D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, e D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 10”), l’Agenzia censura la sentenza impugnata per avere escluso che la società, quale “holding familiare” fosse compresa tra i soggetti destinatari delle richieste di informazioni D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 32, senza considerare che O.M.S.A. S.n.c., avente come oggetto sociale “altre attività di intermediazione finanziaria”, come attestato dal suo codice di attività (65236), rientrava a pieno titolo tra i soggetti ai quali può essere inoltrata la richiesta di informazioni di cui all’art. 32, cit., donde la legittimità della sanzione ad essa irrogata, come previsto dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 10, per la mancata risposta alla richiesta medesima;

3.1. il motivo è inammissibile;

costituisce ius receputm (Cass. 11/05/2018, n. 11493; conf.: 14/02/2012, n. 2108; sez. un. 29/03/2013, n. 7931; 18/06/2019, n. 16314), che: “Qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle “rationes decidendi” rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa.”);

nella fattispecie, la Commissione regionale ha negato che la società potesse essere destinataria di richieste di informazioni ex citato art. 32, per due distinte ragioni: innanzitutto, per la sua natura di holding familiare, cui è vietato operare con il pubblico; in secondo luogo, perchè l’autorizzazione del comando della G.d.F. siciliana riguardava gli “accertamenti bancari”, sicchè il reparto operante non aveva facoltà di estendere l’indagine ad un ente che, come la contribuente, non era una banca;

l’omessa censura, da parte dell’Agenzia, di tale autonomo nucleo concettuale della decisione, rende inammissibile, per carenza d’interesse (come affermato dalla giurisprudenza di legittimità), la critica relativa alla prima ragione del decidere;

4. con il quarto motivo (“4 Motivo – art. 360 c.p.c., 1 comma, n. 5) – omesso esame di fatti decisivi.”), l’Agenzia da un lato si duole che la sentenza impugnata non ha chiarito da quali documenti la Commissione regionale abbia tratto il convincimento della mancata ricezione, da parte della società, della PEC recante la richiesta ex citato art. 32, e dall’altro sostiene che, al contrario, dai prospetti della polizia tributaria di Caltanissetta risultava univocamente l’inoltro di tale richiesta ad O.M.S.A. S.n.c. e la mancata risposta di quest’ultima;

4.1. il motivo è infondato;

questa Corte di legittimità (Cass. 29/10/2018, n. 27415) ha chiarito come: “l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, abbia introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Pertanto, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053). Costituisce, pertanto, un “fatto”, agli effetti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non una “questione” o un “punto”, ma un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. Sez. 1, 04/04/2014, n. 7983; Cass. Sez. 1, 08/09/2016, n. 17761; Cass. Sez. 5, 13/12/2017, n. 29883; Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152; Cass. Sez. U., 23/03/2015, n. 5745; Cass. Sez. 1, 05/03/2014, n. 5133). Non costituiscono, viceversa, “fatti”, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass. Sez. 2, 14/06/2017, n. 14802; Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152); gli elementi istruttori; una moltitudine di fatti e circostanze, o il “vario insieme dei materiali di causa” (Cass. Sez. L, 21/10/2015, n. 21439).”;

nella fattispecie, l’Agenzia propone una certa lettura delle risultanze istruttorie (che, nell’ottica del Fisco, dimostrerebbero che la società aveva ricevuto le PEC dell’organo di controllo contenenti le richieste di informazioni su alcuni clienti e, ancora, che essa aveva violato l’obbligo di risposta) che attinge direttamente ai fatti di causa, al merito della controversia, ma ciò non è consentito in questa sede. E’ pacifico insegnamento di legittimità che, con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. 7/04/2017, n. 9097; 07/03/2018, n. 5355, cit.);

5. con il quinto motivo (“5 Motivo – art. 360 c.p.c., n. 4, violazione D.Lgs n. 546 del 1992, art. 21”), l’Agenzia denuncia che, in ogni caso, l’eccezione di omessa comunicazione all’interessata della richiesta ex citato art. 32, non poteva essere esaminata a causa della tardività del ricorso avverso gli avvisi di contestazione;

5.1. il motivo è inammissibile;

la doglianza in esso contenuta non risulta essere stata dedotta nel giudizio di merito; dal testo della sentenza si evince, anzi, che il tema della ricezione o meno, da parte della società, della richiesta di informazioni bancarie sia stata esaminato, dalle Commissioni territoriali, con il contributo dialettico delle parti;

è utile ricordare che, secondo l’orientamento radicato di questa Corte, i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in cassazione questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase del merito e non rilevabili d’ufficio (Cass. 26/03/2012, n. 4787);

la parte, per evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice del merito, ma anche di indicare in quale atto del precedente giudizio lo abbia fatto, onde consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminarne il merito (Cass. 16/06/2017, n. 15029; 31/01/2006, n. 2140);

6. con il sesto motivo (“6 Motivo – art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione D.Lgs n. 546 del 1992, art. 19”), l’Agenzia si duole che il giudice poteva sindacare gli atti di diniego (impugnati nei termini) soltanto per vizi loro propri e che, invece, dalla motivazione della sentenza risultava che la C.T.R. aveva esaminato nel merito gli atti di contestazione, in tal modo incorrendo in errore;

6.1. il motivo è inammissibile;

riprendendo le precedenti osservazioni in punto di esatta individuazione degli atti impugnati (par. 2.1.), si ritiene altresì che l’Agenzia non abbia dato prova dell’esistenza di un atto presupposto autonomamente impugnabile, sicchè questa Corte non è posta nella condizione di verificare se la C.T.R., nell’apprezzamento della legittimità degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni oggetto del giudizio, abbia o meno superato il limite previsto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19;

7. ne consegue il rigetto del ricorso;

8. nulla va disposto sulle spese del giudizio di legittimità, al quale la contribuente non ha partecipato;

9. rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater (Cass. 29/01/2016, n. 1778).

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2020

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