Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22919 del 13/08/2021

Cassazione civile sez. I, 13/08/2021, (ud. 01/06/2021, dep. 13/08/2021), n.22919

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 20279-2020 r.g. proposto da:

A.S., rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in

calce al ricorso, dall’Avvocato Daniele Romiti, con cui

elettivamente domicilia in Roma, Via Barnaba Tortolini n. 30, presso

lo studio dell’Avvocato Placidi;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore il Ministro;

– resistente –

avverso il decreto del Tribunale di Bologna, depositato in data

22.6.2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

1/6/2021 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.Con il decreto impugnato il Tribunale di Bologna ha respinto la domanda di protezione internazionale ed umanitaria avanzata da A.S., cittadino del Bangladesh, dopo il diniego di tutela da parte della locale commissione territoriale, confermando, pertanto, il provvedimento reso in sede amministrativa.

Il tribunale ha ricordato, in primo luogo, la vicenda personale del richiedente asilo, secondo quanto riferito dia quest’ultimo; egli ha infatti narrato: i) di essere nato in Bangladesh; ii) di essere stato costretto a fuggire dal suo paese per evitare la vendetta dei familiari di un ragazzo suo amico che era morto annegato in un fiume e della cui morte era stato accusato.

Il tribunale ha ritenuto che: a) non erano fondate le domande volte al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, D.Lgs. n. 251 del 2007, sub art. 14, lett. a e b, in ragione della complessiva valutazione di non credibilità del racconto, che risultava, per molti aspetti, non plausibile, lacunoso, generico e contraddittorio ed anche perché, in relazione al pericolo prospettato, non era stata richiesta la protezione statale; b) non era fondata neanche la domanda di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c, in ragione dell’assenza di un rischio-paese riferito al Bangladesh, stato di provenienza del richiedente, collegato ad un conflitto armato generalizzato; c) non poteva accordarsi tutela neanche sotto il profilo della richiesta protezione umanitaria, posto che la valutazione di non credibilità escludeva tale possibilità e perché il ricorrente non aveva dimostrato un saldo radicamento nel contesto sociale italiano né una condizione di soggettiva vulnerabilità.

2. Il decreto, pubblicato il 22.6.2020, è stato impugnato da A.S. con ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.

L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità del procedimento e del decreto decisorio per error in procedendo e la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 8, 9, 10 e 11, del D.L. n. 13 del 2017, artt. 1 e 2, conv. in L. n. 46 del 2017, degli artt. 12, 14, 31 e 46 dir. 2013/32/UE nonché dell’art. 47 della carta dei diritti fondamentali della Unione Europea.

1.1 Il motivo è infondato.

Il ricorrente pone, in realtà, due questioni come motivi di illegittimità del provvedimento impugnato, e cioè, da un lato, il profilo di nullità del decreto per la presunta violazione del principio di irnmutabilità del giudice di cui all’art. 276 c.p.c. e, dall’altro, la questione della possibilità di delegare ai got le incombenze istruttorie nel procedimento governato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35bis.

1.1.1 Sotto il primo profilo, le doglianze sollevate dal ricorrente risultano in contrasto con quanto recentemente affermato dalla giurisprudenza di vertice di questa Corte (cfr. Sez. U, Sentenza n. 5425 del 26/02/2021) secondo cui verbatim “Ne’ la validità del processo è inficiata dalla circostanza che il giudice onorario, delegato all’attività istruttoria, non fa poi parte del collegio giudicante. Da tempo, infatti, è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l’avviso che nei procedimenti camerali – qual è quello di cui qui si discute, ai sensi del D.Lgs. n. 13 del 2017, art. 3, comma 4-bis, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 9, – il principio dell’immutabilità del giudice, sancito dall’art. 276 c.p.c., opera con esclusivo riferimento al momento in cui la causa è introitata in decisione, e pertanto non viene violato per il fatto che il collegio in tale momento abbia una composizione diversa da quella di precedenti fasi processuali (Cass., Sez. I, nn. 545 del 1981, 2350 del 1990, 19216 del 2005; Sez. II, n. 452711984), sicché non rileva la circostanza che il giudice che ha proceduto all’attività istruttoria non faccia poi parte del collegio giudicante (Cass., Sez. I, nn. 7757 del 1990, 20166 del 2004, 5060 del 2007, 16738 del 2011… La rilevanza dell’articolazione del giudizio civile in fasi, ai fini del principio di immodificabilità del giudice, è del resto esplicitata nella stessa disciplina fondamentale dell’immutabilità dei giudice nel processo civile, quella dettata per il rito ordinario dall’art. 276 c.p.c., comma 1, secondo periodo: a mente del quale alla decisione “possono partecipare soltanto i giudici che hanno assistito alla discussione”, non anche all’istruzione”.

1.1.2 Occorre invero precisare che al giudice onorario possono essere delegati, ai sensi del D.Lgs. n. 116 del 2017, art. 10, comma 11, “compiti e attività” processuali, tra i quali ben può rientrare la celebrazione dell’udienza prevista dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 10 e 11, (senza dubbio facente parte della “trattazione” riservata al componente del collegio all’uopo designato e dal medesimo, quindi, delegabile al giudice onorario ai sensi del D.Lgs. n. 116 del 2017, art. 10, comma 11, cit.) ed anche l’audizione del richiedente. Tuttavia, tale udienza non è da confondere con l’udienza di discussione di cui all’art. 275 c.p.c., la quale è prevista in realtà nel rito ordinario di cognizione, mentre il processo di protezione internazionale segue un suo rito speciale, disciplinato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, cit., sull’impianto del rito camerale di cui agli artt. 737 c.p.c. e ss., che non prevede una “udienza di discussione”, quale atto iniziale della “fase” di decisione propria del rito ordinario.

1.1.3 In relazione al secondo profilo di doglianza sopra accennato, la giurisprudenza di questa Corte ha invero precisato che, in materia di protezione internazionale, non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito il giudice onorario di tribunale abbia proceduto all’audizione del richiedente, rimettendo poi la causa per la decisione al collegio della sezione specializzata in materia di immigrazione, poiché il D.Lgs. n. 116 del 2017, art. 10, recante la riforma organica della magistratura onoraria, consente ai giudici professionali di delegare, anche nei procedimenti collegiali, compiti e attività ai giudici onorari, compresa l’assunzione di testimoni, mentre l’art. 11 del medesimo D.Lgs. esclude l’assegnazione dei fascicoli ai giudici onorari solo per specifiche tipologie di giudizi, tra i quali non rientrano quelli di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 4887 del 24/02/2020; Cass. 3356/2019; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 29629 del 28/12/2020; cfr. anche ssuu. 5425/2021, cit. supra).

Ne consegue l’infondatezza delle censure proposte nel primo motivo.

2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, degli artt. 16 e 46 Dir. 2013/32/UE, degli artt. 6 e 13 Cedu dell’art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell’UE, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e ciò in relazione al profilo della valutazione di non credibilità del ricorrente.

2.1 Il motivo, per come formulato, è inammissibile perché, sotto l’egida formale del vizio di violazione di legge, la parte ricorrente pretende, ora, una inammissibile rivalutazione del contenuto delle dichiarazioni rilasciate dal ricorrente e del giudizio di complessiva attendibilità di quest’ultimo, profilo che è irricevibile in questo giudizio di legittimità perché rivolto ad uno scrutinio di merito delle dichiarazioni che invece è inibito al giudice di legittimità.

3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 132 c.p.c., dell’art. 118disp. att. c.p.c. e dell’art. 111 Cost., in relazione alla “manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione”.

Anche il motivo ora in esame è inammissibile già nella sua formale articolazione.

3.1 Occorre infatti evidenziare l’irricevibilità del vizio, per come articolato in rubrica e sviluppato nello svolgimento delle argomentazioni, posto che il vizio motivazionale proposto dal ricorrente non rientra più nel catalogo dei vizi denunciabili in cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

3.2 Sul punto, giova ricordare che, secondo la giurisprudenza di vertice espressa da questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014), l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. Detto altrimenti, la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé” purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (così, sempre Cass. n. 8053/2014, cit. supra).

3.3 Ciò posto, il ricorrente – lungi dall’indicare un “fatto storico” allegato nel giudizio di merito il cui omesso esame avrebbe determinato un vulnus sulla tenuta complessiva della motivazione (nel senso già sopra chiarito) – si è invece limitato a censurare in modo generico la tenuta logica della motivazione impugnata.

4.Con il quarto motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. g, art. 5, comma 1, lett. c, art. 6, art. 14, comma 1, lett. a e b, nonché del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vizio di omessa considerazione di fatti decisivi per il giudizio. Osserva il ricorrente che aveva più volte rappresentato la impossibilità di rivolgersi alle autorità statali per ottenerne protezione e che in realtà nessuna norma impone al richiedente asilo l’onere di dimostrare di aver previamente richiesto la protezione statale ma solo che lo Stato non la possa garantire.

4.1 Il motivo è inammissibile per almeno due ordini di motivi.

4.1.1 Sul punto giova ricordare che, in tema di protezione internazionale, nella forma della protezione sussidiaria, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3 e art. 14, lett. a) e b), il conseguente diritto non può essere escluso dalla circostanza che agenti del danno grave per il cittadino straniero siano soggetti privati qualora nel paese d’origine non vi sia un’autorità statale in grado di fornirgli adeguata ed effettiva tutela, con conseguente dovere del giudice di effettuare una verifica officiosa sull’attuale situazione di quel Paese e, quindi, sull’eventuale inutilità di una richiesta di protezione alle autorità locali (cfr. Sez. 6, sentenza n. 15192 del 20/07/2015; nello stesso senso, anche: Sez. 6, Ordinanza n. 25873 del 18/11/2013; Sez. 6, Ordinanza n. 163 56 del 03/07/2017; Sez. 6, Ordinanza n. 23604 del 09/10/2017).

Tuttavia, nel caso di specie il ricorrente non ha neanche dimostrato di aver interpellato le autorità statali per ottenere la necessaria protezione in relazione al pericolo di danno prospettato (vendetta dei familiari del ragazzo annegato), così rendendo in concreto neanche prospettabile un pericolo di danno nel senso richiesto dal combinato disposto del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, lett. c, e art. 14, lett. b, come peraltro già correttamente osservato dal tribunale felsineo.

4.1.2 A ciò va aggiunto che le doglianze così prospettate neanche censurano la ratio decidendi principale posta a sostegno del diniego dell’invocata protezione sussidiaria, e cioè la valutazione di non credibilità del racconto, profilo in relazione al quale sono stati avanzati motivi di censura del tutto irricevibili, nei motivi già sopra esaminati.

4.1.3 La mancata censura della predetta ratio non consente, peraltro, neanche di prospettare astrattamente la violazione dell’obbligo di cooperazione istruttoria (cfr. Cass. n. 16295/2018). Ed invero, in tema di valutazione della credibilità soggettiva del richiedente e di esercizio, da parte del giudice, dei propri poteri istruttori officiosi rispetto al contesto sociale, politico e ordinamentale del Paese di provenienza del primo, la valutazione del giudice deve prendere le mosse da una versione precisa e credibile, benché sfornita di prova (perché non reperibile o non richiedibile), della personale esposizione a rischio grave alla persona o alla vita: tale premessa è indispensabile perché il giudice debba dispiegare il suo intervento istruttorio ed informativo officioso sulla situazione persecutoria addotta nel Paese di origine (cfr. Cass. nn. 21668/2015 e 5224/2013). Principio analogo è stato, peraltro, ribadito dalle più recenti Cass. nn. 17850/2018 e 32028/2018. Ed invero, le dichiarazioni del richiedente che siano intrinsecamente inattendibili, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non richiedono un approfondimento istruttorio officioso, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (cfr. Cass. n. 16295/2018; Cass. n. 7333/2015).

5. Il ricorrente propone inoltre un quinto motivo con il quale articola, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, vizio di violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, dell’art. 8 D.Lgs. n. 25 del 2008, nonché, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vizio di omesso esame di un fatto decisivo. Osserva il ricorrente che non sarebbe stata esaminata correttamente la sua condizione di soggetto vulnerabile (giovane età; estrazione sociale modesta; lunga permanenza fuori del territorio nazionale), nonché la sua indigenza economica e l’integrazione sociale in Italia al fine di un corretto giudizio comparativo.

5.1 Il motivo è inammissibile.

5.1.1 Esso propone infatti una riedizione del giudizio di merito in ordine ai presupposti applicativi dell’invocata protezione umanitaria (integrazione sociale; vulnerabilità), giudizio che è inibito a questa Corte di legittimità che non può rileggere gli atti istruttori del giudizio di merito.

5.1.2 A ciò si aggiunga che la condizione di povertà, per come prospettata dal ricorrente, neanche rileva ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria.

Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte è infatti ferma nel ritenere che ai fini del riconoscimento del permesso di soggiorno per gravi ragioni umanitarie (nella disciplina di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, applicabile “ratione temporis”), l’accertamento della condizione di vulnerabilità deve avvenire alla stregua di una duplice valutazione, che tenga conto, da un lato, degli standards di tutela e rispetto dei diritti umani fondamentali nel paese d’origine del richiedente e, dall’altro, del percorso di integrazione sociale da quest’ultimo intrapreso nel paese di destinazione, sicché le dedotte ragioni di solitudine e di indigenza economica, in caso di rientro nel paese di origine, non possono essere poste a fondamento del rilascio del menzionato permesso, in quanto non integranti una grave violazione dei diritti umani (Sez. 2 -, Ordinanza n. 17118 del 13/08/2020; Sez. 1 -, Ordinanza n. 18443 del 04/09/2020).

Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso.

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa dell’amministrazione intimata.

Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all’orientamento già espresso da questa Corte con la sentenza n. 96602019.

PQM

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 1 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2021

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