Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22919 del 04/11/2011

Cassazione civile sez. I, 04/11/2011, (ud. 27/09/2011, dep. 04/11/2011), n.22919

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.R. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA VIGNA DI MORENA 69, presso ANNA MARIA ROSSI,

rappresentata e difesa dall’avvocato AMATO FELICE, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il

23/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/09/2011 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato AMATO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.R. con ricorso alla Corte d’appello di Napoli proponeva, ai sensi della L. n. 89 del 2001, domanda di equa riparazione per violazione dell’art. 6 della C.E.D.U. a causa della irragionevole durata del giudizio in materia previdenziale instaurato dinanzi al Tribunale di Vallo della Lucania nel novembre 2003 e definito con sentenza nel gennaio 2006.

La Corte d’appello, ritenuta ragionevole nella specie – considerato che la causa, pur di ordinaria complessità, aveva reso necessario l’espletamento di una c.t.u. con il conseguente protrarsi della istruttoria – una durata di tre anni, e considerato quindi che la durata di due anni e tre mesi del giudizio presupposto non aveva ecceduto detto limite, rigettava la domanda, condannando la ricorrente al pagamento di metà delle spese del procedimento, compensata tra le parti la residua quota.

Avverso tale decreto, depositato il 23 aprile 2008, B.R. ha proposto ricorso a questa Corte con atto spedito per la notifica l’8 giugno 2009 e notificato il giorno successivo. Non ha depositato difese il Ministero dell’economia e finanze.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso si articola in quattro motivi.

2. Con il primo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 4, n. 4, la nullità del decreto impugnato per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., avendo la corte territoriale rigettato la domanda, nel merito e sull’an debeatur, nonostante il Ministero ne avesse, nella comparsa di costituzione, riconosciuto la fondatezza sull’an debeatur. Il motivo è infondato. L’accertamento della sussistenza nel caso in esame di una violazione del diritto alla durata ragionevole del processo si basa sulla valutazione discrezionale, da parte della corte d’appello, delle particolarità del caso stesso, da compiersi alla stregua dei criteri indicati nella L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2. Una valutazione discrezionale in concreto che, come tale, compete esclusivamente al giudice e non alla parte contro la quale è svolta l’azione, la cui generica dichiarazione di ricononoscimento della sussistenza del diritto alla riparazione non vincola il giudice, neppure sotto il profilo (peraltro distinto dall’ambito di applicazione dell’art. 112 c.p.c.) di una ammissione di fatti, non ravvisabile in tale dichiarazione.

3. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 6 C.E.D.U. con riferimento alla ritenuta ragionevolezza di una durata triennale del giudizio presupposto: si sostiene che, tenendo presente la natura previdenziale del giudizio ed il suo svolgimento in due sole udienze, la sua durata ragionevole doveva essere al più determinata in due anni, senza che in contrario possa valere la circostanza dell’avvenuto espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio, alla quale la corte d’appello avrebbe attribuito una valenza eccessiva.

Anche tale motivo non può trovare accoglimento. Come detto, la determinazione della durata ragionevole del giudizio presupposto, onde verificare la sussistenza della violazione del diritto azionato, costituisce oggetto di una valutazione in fatto, che il giudice di merito deve compiere caso per caso tenendo presenti gli elementi indicati dalla L. n. 89 del 2001, art. 2, anche alla luce dei criteri di determinazione applicati dalla Corte europea e da questa corte.

Criteri ai quali nel provvedimento impugnato la corte territoriale ha fatto implicito quanto inequivoco riferimento, valutando la durata ragionevole in tre anni, corrispondente al parametro di base utilizzato dalle corti. La critica che la parte ricorrente muove a tale valutazione discrezionale, quella cioè di non essere aderente al caso specifico in esame, non è dunque sussumibile nell’ambito della denuncia di un vizio di violazione di legge, essendo piuttosto riferita ad una errata ricognizione della fattispecie concreta in esame, cioè ad un vizio di motivazione, che nella specie non è stato dedotto.

4. Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e art. 6 C.E.D.U. con riferimento al calcolo della durata effettiva del giudizio presupposto: la corte di merito avrebbe erroneamente omesso di tener conto, in tale calcolo, del periodo successivo al deposito della sentenza motivata di primo grado fino al passaggio in giudicato per decorso del termine annuale di cui all’art. 327 cod. proc. civ., periodo che dovrebbe invece essere considerato nel calcolo quando, come nella specie, tale deposito non sia stato comunicato alle parti. Il motivo è infondato, perchè basato sull’assunto secondo cui fino al momento della conoscenza delle parti circa l’avvenuto deposito delle motivazioni della sentenza non può ritenersi che, per quel grado, il processo sia terminato. Assunto che si palesa in contrasto con la disposizione dell’art. 133 c.p.c., comma 1, secondo cui la sentenza è resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l’ha pronunciata, e con la consolidata giurisprudenza di questa corte di legittimità, secondo la quale il ed.termine lungo di cui all’art. 327 cod. proc. civ. decorre dalla data di deposito attestata dal cancelliere in calce alla sentenza (cfr.tra le più recenti Cass. N. 20858/2009; n. 7240/2011), non già dalla data della comunicazione di tale deposito alle parti prescritta dal comma secondo del medesimo art. 133, comunicazione costituente uno degli adempimenti successivi a carico della cancelleria. Non può invero affermarsi, senza incorrere in contraddizione, che dal deposito della sentenza inizi a decorrere il termine per l’impugnazione (lo stesso ricorrente implicitamente lo ammette), e nello stesso tempo che il deposito non sia sufficiente per ritenere concluso il procedimento che tale sentenza ha definito.

4. Con il quarto motivo si deduce nuovamente la nullità del decreto impugnato, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., avendo la corte di merito condannato, sia pure parzialmente, la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che invece il Ministero aveva chiesto venissero compensate integralmente. Va in contrario osservato che il regolamento delle spese di lite alla stregua dei criteri prescritti dall’art. 91 c.p.c. e segg. costituisce conseguenza legale, cioè normativamente imposta al giudice, della decisione della lite, talchè egli deve procedervi a prescindere dalle richieste delle parti. Ne deriva che la richiesta di compensazione integrale nella specie formulata dalla parte resistente (peraltro per l’ipotesi di propria soccombenza) non vincola il giudice nell’adempimento di quell’obbligo derivante dalla legge.

5. Il rigetto del ricorso si impone dunque, senza provvedere sulle spese di questo giudizio di legittimità, non avendo il Ministero svolto difese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 27 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2011

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