Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22918 del 29/09/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 29/09/2017, (ud. 17/05/2017, dep.29/09/2017),  n. 22918

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5183/2012 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

EUROPA 175, presso lo studio dell’avvocato LUIGI GIACOMO TOMMASO

ZUCCARINO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

G.F., V.V., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio del Dott. ALFREDO PLACIDI,

rappresentati e difesi dall’avvocato LORENZO LENTINI, giusta delega

in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 94/2011 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 23/03/2011 R.G.N. 480/2010.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 17.2- 23.3.2011 (nr. 94/2011) la Corte d’Appello di Potenza ha rigettato l’appello proposto da Poste Italiane spa e per l’effetto ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa sede (nr. 1645/2010), che aveva respinto la domanda di Poste Italiane spa per l’accertamento – a seguito della richiesta dei dipendenti di costituzione del collegio di Conciliazione ed Arbitrato – della legittimità della sanzione disciplinare della multa di due ore di retribuzione irrogata a V.V. e G.F.;

che avverso tale sentenza POSTE ITALIANE spa ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo, al quale hanno opposto difese V.V. e G.F. con controricorso;

che i controricorrenti hanno depositato memoria, evidenziando, tra l’altro, la cessazione della materia del contendere per G.F. in ragione della sottoscrizione di verbale di conciliazione in sede sindacale.

Diritto

CONSIDERATO

che con l’unico motivo POSTE ITALIANE spa ha denunziato violazione degli artt. 39, 51, 52, 54 del CCNL 11.7.2003, falsa applicazione degli artt. 2094,2104 e 2105 c.c. e dell’art. 2103 c.c., nonchè – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – difetto di motivazione.

Ha censurato la sentenza per avere ritenuto legittimo l’inadempimento degli odierni controricorrenti all’ordine di distacco (rectius: trasferta) temporaneo (per giorni 3) ad altro ufficio postale sul rilievo che essi non disponevano di un mezzo di trasporto proprio e che l’ufficio presso il quale erano stati destinati non era raggiungibile con mezzi pubblici in orari compatibili con quelli di servizio degli uffici postali.

Ha dedotto che nè nell’ordine di servizio nè in altri atti risultava l’obbligo dei dipendenti di raggiungere l’ufficio di destinazione entro un determinato orario e che il lavoratore non poteva sottrarsi all’adempimento di un ordine valutandone la opportunità e convenienza per l’impresa. L’art. 2103 c.c., attribuiva all’imprenditore il potere di variazione del luogo della prestazione, come concreta espressione della sua libertà di iniziativa economica, tutelata dagli artt. 40 e 41 Cost.; il rischio della compatibilità dell’ordine dato con gli orari di apertura dell’ufficio di destinazione (in ragione del tempo di percorrenza della distanza da coprire) rientrava tra le valutazioni rimesse all’imprenditore ed una eventuale incompatibilità sarebbe ricaduta a suo danno, senza possibilità per il dipendente di rifiutare – a monte – la esecuzione dell’ordine.

Ha altresì dedotto la violazione delle norme del CCNL dell’11.7.2003 ed, in particolare, dell’art. 39, lett. A), primo cpv., dal quale risultava che la indennità di trasferta veniva riconosciuta al dipendente anche per il tempo trascorso in viaggio per raggiungere l’ufficio di destinazione.

che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere quanto alla posizione di G.F., in ragione della sottoscrizione tra le parti di causa del verbale di conciliazione in sede sindacale del 23.4.2014, prevedente anche la composizione dell’attuale giudizio;

che quanto alla posizione di V.V. il motivo è inammissibile.

La questione di diritto posta con il motivo, che attiene alle prerogative di organizzazione dell’impresa appartenenti al datore di lavoro e non sindacabili dal lavoratore, presuppone l’accertamento preliminare del fatto che il dipendente non fosse tenuto a presentarsi presso l’ufficio di destinazione in coincidenza con l’orario di inizio del turno di lavoro e che il tempo di viaggio dalla sede di lavoro alla sede della trasferta facesse parte dell’orario di lavoro, come previsto dalla disciplina collettiva della indennità di trasferta.

Trattasi di una questione di fatto non affrontata nella sentenza impugnata sicchè per sfuggire al rilievo della novità della censura la società ricorrente aveva l’onere di specificare quando ed in quali atti di causa essa era stata portata alla attenzione del giudice del merito, onere che non è stato assolto.

D’altro canto la parte non precisa – anche in questo grado – come fosse regolato l’orario del turno di lavoro giornaliero del controricorrente ed, in particolare, se l’orario del turno venisse controllato con la presentazione del dipendente nella sede di ordinaria assegnazione, come il motivo implicitamente presuppone; in tale ipotesi, tuttavia, l’orario di lavoro comprenderebbe non solo il tempo necessario a raggiungere la sede di trasferta partendo dalla sede di assegnazione, come Poste Italiane allega in questa sede (per la prima volta) ma anche il tempo per rientrare entro la fine del turno dalla sede di trasferta alla sede di provenienza.

Ed allora il motivo non priverebbe comunque di fondamento la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha affermato la incompatibilità della esecuzione dell’ordine con gli orari “del servizio” ovvero con l’orario di lavoro del dipendente e non (come si sostiene in ricorso) con gli “orari del servizio postale”.

che, pertanto, per la posizione di V.V. deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso;

che le spese seguono la soccombenza nei confronti del V.; per i rapporti con il G. l’accordo ha riguardato anche la compensazione della spese.

PQM

 

La Corte dichiara cessata la materia del contendere, anche in ordine alle spese, nei confronti di G.F..

Dichiara la inammissibilità del ricorso nei confronti di V.V.; condanna Poste Italiane spa alla refusione delle spese nei confronti del V., che liquida in Euro 200 per spese ed Euro 3.000 per compensi professionali oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 17 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2017

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