Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22918 del 13/08/2021

Cassazione civile sez. I, 13/08/2021, (ud. 06/05/2021, dep. 13/08/2021), n.22918

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MELONI Marina – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. SERRAO Eugenia – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23529-2020 proposto da:

C.S., rappresentato e difeso dall’avv. LORENZA DE BONI e

domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 974/2020 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 26/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/05/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Venezia rigettava il gravame proposto da C.S. avverso l’ordinanza dell’11.4.2018, con la quale il Tribunale di Venezia aveva rigettato il ricorso interposto dall’odierno ricorrente contro il provvedimento della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale che aveva respinto l’istanza di protezione, internazionale ed umanitaria, dal medesimo avanzata.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione C.S., affidandosi a quattro motivi.

Il Ministero dell’Interno, intimato, ha depositato atto di costituzione ai fini della partecipazione all’udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 25 e 102 Cost., art. 158 c.p.c., R.D. n. 12 del 1941, art. 110, nonché la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, perché il collegio sarebbe stato formato in violazione del principio di immutabilità del giudice naturale precostituito per legge. In particolare, il ricorrente lamenta la presenza, nel collegio, di un giudice non compreso nell’organico della Corte di Appello, bensì applicato dal Tribunale di Verona in forza di un apposito provvedimento organizzativo del Presidente della Corte distrettuale.

La censura è già stato, affrontata, e ritenuta infondata, da questa Corte (cfr. Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 6391 del 09/03/2021, non massimata).

Il Presidente della Corte veneziana ha elaborato un progetto per lo smaltimento del contenzioso in materia di protezione internazionale, che prevedeva l’applicazione di numerosi giudici del distretto per un breve lasso di tempo, ciascuno nell’ambito di collegi straordinari composti da un magistrato della sezione, da un magistrato applicato e un giudice ausiliario. Detto progetto è stato, successivamente, sottoposto al vaglio del Consiglio Superiore della Magistratura, che con la delibera n. 1073/AS/2019 non lo ha approvato, ritenendolo da un lato contrastante con il principio della specializzazione del giudice previsto in materia di immigrazione, e dall’altro contrario al divieto di applicazione di un giudice per una sola udienza, di cui all’art. 90 della circolare del 20 giugno 2018, poiché nell’ambito del periodo previsto dal progetto (una settimana) era prevista la celebrazione di una sola udienza per ciascun collegio.

Il ricorrente assume che l’inserimento dell’impugnazione nel progetto di cui si discute avrebbe fatto sì che la causa fosse decisa attraverso un modello organizzativo non ispirato ai criteri di cui alla richiamata circolare” e comunque non coerente con il criterio di specializzazione che presiede la trattazione del contenzioso in materia di protezione internazionale.

Va tuttavia considerato che il magistrato applicato non può essere considerato una persona estranea all’ufficio e non investita della funzione esercitata, in presenza di un provvedimento di applicazione da parte del Presidente della Corte d’appello ai sensi del R.D. n. 12 del 1941, art. 110. La contestazione relativa alle modalità con cui l’applicazione è stata disposta non consente poi di ipotizzare alcuna nullità della decisione assunta con la partecipazione del magistrato applicato, poiché l’art. 156 c.p.c. prevede che la nullità di un atto per inosservanza di forma non possa essere pronunciata in assenza di una espressa comminatoria di legge. Posto che nessuna norma contempla una nullità di atti ricollegata alle modalità con cui il Presidente della Corte d’Appello si avvale del potere di disporre l’applicazione al suo ufficio di magistrati del distretto, la censura va disattesa.

Ne’ rileva il fatto che il progetto non sia stato, poi, approvato dal Consiglio Superiore della Magistratura, posta la sua natura esecutiva e la conseguente irretroattività della pronuncia del predetto organo di autogoverno.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, perché la Corte di Appello avrebbe violato i criteri legali di valutazione degli elementi istruttori vigenti in materia di protezione internazionale, ritenendo erroneamente non credibile il racconto fornito del richiedente.

La censura è inammissibile.

Il ricorrente aveva narrato di essere fuggito dal proprio Paese a causa dei conflitti inter-etnici scoppiati nella città di Koule, in seguito all’uccisione di un ragazzo di etnia Komake, per mano di un uomo di etnia Guarze’. La storia viene ritenuta non credibile dalla Corte di Appello, la quale oltre ad evidenziare specifiche contraddizioni nel racconto richiama anche la valutazione, egualmente di non verosimiglianza del racconto, espressa sia dalla Commissione che dal Tribunale (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata). Il ricorrente non si confronta adeguatamente con tale passaggio della motivazione, onde il motivo finisce per risolversi nella mera invocazione della revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di legittimità (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790).

Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 115 c.p.c., D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente omesso di riconoscere la protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c).

La censura è inammissibile.

La sentenza impugnata esamina il contesto esistente nel Paese di provenienza del richiedente, indicando le C.O.I. consultate e dando atto delle specifiche notizie da esse tratte (cfr. pag. 8). Il ricorrente censura la decisione senza indicare in modo specifico il profilo in relazione al quale le fonti utilizzate dal giudice di merito non sarebbero idonee, o conterrebbero informazioni non specifiche o non adeguatamente aggiornate, o sarebbero comunque smentite da C.O.I. successive. Sul punto, occorre ribadire che “In tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, non può procedersi alla mera prospettazione, in termini generici, di una situazione complessiva del Paese di origine del richiedente diversa da quella ricostruita dal giudice, sia pure sulla base del riferimento a fonti internazionali alternative o successive a quelle utilizzate dal giudice e risultanti dal provvedimento decisorio, ma occorre che la censura dia atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, dovendo la censura contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire alla S.C. l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26728 del 21/10/2019, Rv. 655559). Ove manchi tale specifica allegazione, è precluso a questa Corte procedere ad una revisione della valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice del merito. Solo laddove nel motivo di censura vengano evidenziati precisi riscontri idonei ad evidenziare che le informazioni sulla cui base il predetto giudice ha deciso siano state effettivamente superate da altre e più aggiornate fonti qualificate, infatti, potrebbe ritenersi violato il cd. dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice del merito, nella misura in cui venga cioè dimostrato che quest’ultimo abbia deciso sulla scorta di notizie ed informazioni tratte da fonti non più attuali. In caso contrario, la semplice e generica allegazione dell’esistenza di un quadro generale del Paese di origine del richiedente la protezione differente da quello ricostruito dal giudice di merito si risolve nell’implicita richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie e nella prospettazione di una diversa soluzione argomentativa, entrambe precluse in questa sede.

In definitiva, va data continuità al principio secondo cui “In tema di protezione internazionale, il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 “deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate” (v. Cass. Sez.1, Ordinanza n. 4037 del 18/02/2020, Rv. 657062).

La verificata indicazione, da parte della Corte distrettuale, delle C.O.I. consultate esclude, evidentemente, la sussistenza di qualsiasi profilo di apparenza della motivazione.

Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 32, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, D.P.R. n. 394 del 1999, artt. 11 e 29, perché la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso anche il riconoscimento della tutela umanitaria.

La censura è inammissibile.

La Corte di Appello dà atto che il ricorrente non aveva allegato alcuno specifico profilo di vulnerabilità individuale e ritiene che la situazione della Guinea -suo Paese di origine-non sia tale da costituire, da sola, motivo per il riconoscimento della tutela umanitaria. Il ricorrente non attinge in modo adeguato la decisione impugnata, né per quanto concerne la condizione della Guinea, né per quel che attiene alla sua condizione individuale, in relazione alla quale non allega nessun elemento di integrazione, o profilo specifico, che il giudice di merito non avrebbe considerato o avrebbe valutato in modo non adeguato.

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Nulla per le spese, in difetto di notificazione di controricorso da parte del Ministero, intimato nel presente giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater- della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione civile, il 6 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2021

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