Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22917 del 29/09/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 29/09/2017, (ud. 17/05/2017, dep.29/09/2017),  n. 22917

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5155-2012 proposto da:

M.A. C.F. (OMISSIS), S.S. C.F. (OMISSIS),

SI.GA. C.F. (OMISSIS), SA.CA. C.F. (OMISSIS),

P.C. C.F. (OMISSIS), quale erede di A.C., D.N.A.

C.F. (OMISSIS), B.S. C.F. (OMISSIS), C.A. C.F.

(OMISSIS), L.S. C.F. (OMISSIS), DE.GI. C.F.

(OMISSIS), AR.MI. C.F. (OMISSIS), T.A. C.F.

(OMISSIS), I.F. C.F. (OMISSIS), F.M.

C.F. (OMISSIS), domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi

dall’Avvocato NICOLA ZAMPIERI, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

POSTE ITALIANE SPA C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE

TRIFIRO’, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 463/2010 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 14/02/2011 R.G.N. 840/2007.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che con sentenza del 29.6.2010- 14.2.2011 la Corte di Appello di Venezia, accogliendo l’appello di Poste Italiane, ha riformato la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva accolto la domanda proposta dagli odierni ricorrenti (nonchè da PA.CL.) dichiarando il loro diritto all’inquadramento nella 5^ categoria del D.M. n. 4584 del 1982, poi 2^ posizione economica differenziata dell’area operativa e, da ultimo, livello C del CCNL; per l’effetto ha rigettato la domanda originaria;

che avverso tale sentenza i lavoratori identificati in epigrafe hanno proposto ricorso affidato a quattro motivi, al quale ha opposto difese Poste Italiane con controricorso;

che le parti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che i lavoratori ricorrenti hanno dedotto:

– con il primo motivo: ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3: violazione e falsa applicazione del D.M. 5 agosto 1982, n. 4584, fatto salvo dagli artt. 47 e 53 del CCNL del 1994 in attesa dell’espletamento delle procedure di inquadramento e della approvazione del contratto integrativo del 23.5.1995. Hanno assunto di avere maturato il diritto all’inquadramento superiore nel livello 5^ con il decorso di tre mesi dalla entrata in vigore del CCNL (ovvero dal 26.2.1995). Hanno censurato la sentenza per avere esaminato le sole linee guida di cui alla L. n. 797 del 22 dicembre 1981, e non anche il D.M. n. 4584 del 1982 (emanato a norma degli artt. 5 e 6 della predetta legge) prodotto come allegato 3 al fascicolo di primo grado. Dal suddetto decreto ministeriale emergeva che le mansioni da essi svolte (autista di mezzi di portata superiore al 35 q.li, per la cui conduzione occorreva la patente D o superiore, trasporto di messaggerie ed effetti postali di rilevante importo anche ” a firma” – tra i quali i dispacci, contenenti soldi ed assicurate- nonchè, a seguito di direttiva dell’11.4.1995, ritiro e consegna del materiale trasportato) erano riconducibili al profilo di “operatore specializzato di esercizio” di 5^ categoria (che prevedeva la vigilanza sugli oggetti postali nonchè il carico, scarico e scambio dei dispacci e pacchi) ovvero a quello di “vigilante”, pure di 5^ categoria (che prevedeva la vigilanza sul recapito delle corrispondenze e stampe, telegrammi e pacchi, nonchè sulla osservanza dei modd. 36 da parte degli autisti). L’esame complessivo dei profili della 5^ categoria dava conto della esistenza nelle mansioni svolte delle caratteristiche di responsabilità, autonomia e conoscenze specifiche proprie del livello superiore;

– con il secondo motivo: violazione e falsa applicazione di norme di diritto; insufficiente ed omessa motivazione, per avere la Corte di merito rigettato la domanda senza esaminare le istanze istruttorie, tra le quali l’ordine di esibizione dei modelli 36, dei fogli di marcia, del registro di carico e scarico dei dispacci/speciali soggetti a firma del consegnatario e dei registri di carico e scarico degli effetti postali da essi firmati. Tali istanze rivestivano rilievo decisivo giacchè il D.M. n. 4582 del 1982 prevedeva il profilo di vigilante di 5^ categoria per l’autista che firmava i modelli 36. Hanno denunziato, altresì, il mancato esame delle dichiarazioni rese dal rappresentante delle Poste alla udienza del 4.12.2006, dalle quali risultavano le loro mansioni e le relative responsabilità;

– con il terzo motivo: ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, per non avere la sentenza considerato le particolari responsabilità connesse, da un lato, alla guida di mezzi con portata superiore ai 35 q.li, dall’altro alla presa in carico dei dispacci e degli effetti a firma, limitandosi ad affermare che la 4^ categoria contemplava i dipendenti con responsabilità personali nello svolgimento della attività e, dunque, la responsabilità dell’autista per il carico trasportato;

– con il quarto motivo: violazione e falsa applicazione del D.M. n. 4584 del 1982 nonchè omessa, insufficiente e contradditoria motivazione in relazione ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio. La censura ha ad oggetto la statuizione di assenza di autonomia dei ricorrenti nello svolgimento dell’attività assegnata; i ricorrenti hanno denunziato la mancata considerazione del compito di custodia e controllo di dispacci e di effetti a firma e la assunzione delle relative responsabilità (anche di natura erariale,avendo Poste Italiane dall’anno 1994 natura di Ente pubblico economico);

che preliminarmente deve essere dichiarata la inammissibilità del controricorso di POSTE ITALIANE, in quanto irritualmente notificato presso la Cancelleria di questa Corte di Cassazione. A tenore dell’art. 366 c.p.c., comma 2, nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dalla L. n. 183 del 2011, art. 25, comma 1, lett. i), n. 1, ed applicabile dal 31.1.2012, le notificazioni alla parte ricorrente in cassazione sono fatte presso la Cancelleria della Corte di Cassazione soltanto ove questi non abbia eletto domicilio in Roma ovvero non abbia indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine (Cassazione civile, sez. un., 20/06/2012, n. 10143; Cassazione civile, sez. 6^, 28/11/2013, n. 26696). Nella fattispecie di causa il difensore dei ricorrenti aveva indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine presso il quale, dunque, avrebbe dovuto essere eseguita la notificazione.

che tuttavia deve darsi seguito in questa sede al principio di diritto già affermato da questa Corte (Cassazione civile, sez. lav., 27/02/2017, n. 4906) secondo cui nel giudizio camerale di cassazione in caso di ricorso già pendente alla data di entrata in vigore della L. n. 197 del 2016, la parte che si sia costituita irritualmente ha la facoltà di depositare la memoria scritta di cui all’art. 380 bis c.p.c., comma 1, secondo una interpretazione della suddetta norma orientata dai principi di cui agli artt. 24 e 111 Cost., avendo tale parte perduto la facoltà di partecipare alla discussione orale che gli era assicurata nel vigore della disciplina antecedente la L. n. 197 del 2016 dall’art. 370 c.p.c., comma 1;

che per le ragioni esposte la memoria depositata da POSTE ITALIANE spa deve essere considerata ammissibile e va esaminata;

che ritiene il Collegio si debba rigettare il ricorso;

che, infatti:

In limine va precisato che la domanda di inquadramento superiore è fondata sul CCNL PER I DIPENDENTI DELL’ENTE POSTE ITALIANE, ente pubblico economico, sottoscritto in data 26.11.1994, in forza del quale era prevista, per quanto rileva in causa, la salvezza transitoria delle previsioni del previgente D.M. 5 agosto 1982, n. 4584.

Per il periodo del rapporto di lavoro anteriore al 26.11.1994, stante la natura di azienda autonoma di POSTE ITALIANE, il rapporto di lavoro si era invece svolto in regime di pubblico impiego.

Le parti assumono di essere state inquadrate in una categoria inferiore rispetto a quella riferibile alle mansioni svolte e di avere maturato pertanto il diritto all’inquadramento superiore ex art. 2103 c.c., con il decorso di tre mesi dal passaggio al nuovo regime privatistico del rapporto di lavoro.

I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente in quanto, sotto il profilo della violazione di norme di diritto ovvero del vizio di motivazione, censurano tutti il giudizio compiuto dal giudice del merito relativamente alla riconducibilità delle mansioni svolte alla quarta categoria del D.M. 5 agosto 1982, n. 4584, – decreto vigente nel regime di pubblico impiego e che continuava a regolare l’inquadramento privatistico in via transitoria- invece che alla categoria superiore (la quinta) rivendicata.

In punto di fatto la Corte di merito ha ritenuto provate le mansioni allegate dai lavoratori. Il secondo motivo del ricorso, con il quale si denunzia la mancata ammissione dei mezzi istruttori, è dunque inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi della sentenza; la censura sarebbe stata pertinente nel diverso caso in cui il giudice del merito avesse ritenuto il difetto di prova delle mansioni.

Quanto alla sussunzione delle mansioni nei profili del D.M. n. 4582 del 1982, la interpretazione delle disposizioni regolamentari compiuta in sentenza appare immune dai vizi denunziati.

I ricorrenti assumono di avere diritto al superiore inquadramento nel profilo di “operatore specializzato di esercizio” ovvero di “vigilante” per avere svolto mansioni di trasporto e di vigilanza dei cosiddetti effetti postali “a firma” e dei dispacci, per i quali l’agente firma il registro di carico e scarico ed il modello 36 ed inoltre dall’aprile 1995 anche le mansioni di ritiro e consegna degli effetti trasportati.

Come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata (alla pagina 17) “l’unica ipotesi di profilo di 5^ categoria per gli autisti o assimilabili è quella prevista per chi opera sui mezzi ferroviari mentre nel caso in esame nessun dubbio che parliamo di autisti che operavano su normali automezzi”.

Invero il profilo superiore di “operatore specializzato di esercizio” è relativo al personale che opera negli uffici ed impianti esecutivi ovvero che svolge attività di coordinamento di più dipendenti o di collaborazione amministrativo contabile, attività, queste, estranee ai compiti degli odierni ricorrenti; la attività di vigilanza sugli oggetti postali, di ripartizione di corrispondenza e pacchi, di carico, scarico e scambio dei dispacci e pacchi è sì prevista nel profilo superiore ma soltanto ove avvenga sui mezzi ferroviari (messaggeri ferroviari).

Il profilo professionale di “vigilante”, pure invocato in ricorso, si riferisce, poi, alla vigilanza sulle attività (di recapito e vuotatura delle cassette di impostazione e di osservanza da parte degli autisti dei modelli 36) svolte “dal personale incaricato di tali operazioni”; trattasi, dunque, di vigilanza sulla attività svolta da altri dipendenti laddove è pacifico che i ricorrenti non fossero incaricati di vigilare su altri lavoratori (venendo piuttosto essi stessi sottoposti a vigilanza).

Altrettanto correttamente la sentenza impugnata ha poi osservato che la L. 22 dicembre 1981, n. 797, sulla base della quale veniva emanato il D.M. n. 4584 del 1982, prevedeva la classificazione nella quarta categoria delle attività caratterizzate da preparazione professionale specifica e responsabilità personali, con margini valutativi nella esecuzione, tratti esattamente ricomprendenti le mansioni svolte dagli attuali ricorrenti laddove la categoria quinta richiedeva una preparazione tecnico-professionale qualificata, la autonomia nella esecuzione e responsabilità di gruppo non pertinenti ai compiti ad essi assegnati.

Da quanto esposto consegue la infondatezza delle censure mosse con il primo, il terzo ed il quarto motivo del ricorso.

che il ricorso deve essere conclusivamente respinto.

che le spese, liquidate in dispositivo in relazione alla attività difensiva svolta da POSTE ITALIANE nella memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 1, seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso Condanna le parti ricorrenti al pagamento delle spese, che liquida in Euro 200 per esborsi ed Euro 1.000 per compensi professionali oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2017

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