Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22917 del 10/11/2016

Cassazione civile sez. III, 10/11/2016, (ud. 29/09/2016, dep. 10/11/2016), n.22917

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29206/2014 proposto da:

D.S.A.M., domiciliata ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato LUCIO SPAMPATTI, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE, (OMISSIS) in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DEL DEMANIO in persona del Direttore pro tempore,

domiciliati ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui sono difesi per legge;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA NORD SPA, (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 779/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 14/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/09/2016 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’accoglimento del 1 motivo di

ricorso, assorbiti gli altri.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d’appello di Venezia ha integralmente confermato la sentenza con la quale il tribunale della stessa città ha rigettato le domande proposte da D.S.A.M. in contraddittorio con l’Agenzia del Demanio, Equitalia Polis s.p.a. e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, per l’accertamento, tra le altre domande, dell’inesistenza di alcun obbligo dell’attrice di corrispondere l’indennità di occupazione in relazione a un immobile di proprietà dell’amministrazione pubblica, nonchè per l’annullamento della cartella esattoriale con la quale l’amministrazione aveva provveduto a riscuotere gli importi relativi alla predetta indennità.

2. Con la decisione impugnata, la corte territoriale ha confermato la qualificazione attribuita dal primo giudice al rapporto intercorso tra le parti, evidenziando come il titolo dell’originario godimento immobiliare della D.S. fosse consistito in una concessione-contratto, illo tempore rilasciata in favore dell’attrice in relazione a un bene formalmente accatastato come bene demaniale, inserito in un contesto immobiliare finalizzato all’interesse pubblico, cui doveva ritenersi del tutto inapplicabile la disciplina privatistica delle locazioni.

La stessa corte d’appello ha inoltre rilevato l’esattezza della determinazione dell’importo dell’indennità di occupazione dovuta dalla concessionaria, a seguito dell’avvenuta scadenza della concessione, nonchè il corretto ricorso dell’amministrazione procedente alla riscossione mediante cartella esattoriale di quanto alla stessa complessivamente spettante.

3. Avverso la sentenza d’appello, ha proposto ricorso per cassazione D.S.A.M. sulla base di tre motivi di impugnazione.

4. Ha depositato controricorso l’Agenzia del Demanio, concludendo per la conferma della sentenza impugnata.

5. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed Equitalia Polis s.p.a. non hanno svolto difese in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

6. Con il primo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 822, 826, 828 e 829 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), avendo la corte territoriale erroneamente affermato la natura demaniale dell’immobile goduto dalla ricorrente (siccome non ricompreso nell’elenco di cui all’art. 822 c.c.) e la relativa estraneità al patrimonio disponibile dello Stato, attesa l’espressa avvenuta destinazione dell’unità immobiliare in esame all’uso di civile abitazione per la relativa messa a reddito, in conformità a quanto deliberato dall’Intendenza di Finanza in occasione della stipulazione del contratto di locazione intercorso tra le odierne parti.

7. Con il secondo motivo, la ricorrente si duole della violazione dell’art. 1591 c.c., nonchè del D.P.R. n. 296 del 2005, artt. 1 e 4 e della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 274, in cui sarebbe incorsa la corte territoriale (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere quest’ultima erroneamente escluso il diritto della conduttrice di vedersi applicare un importo a titolo di canone di locazione (o, in ipotesi, a titolo di indennità di occupazione) non superiore a quello originariamente convenuto tra le parti, in conformità al principio generale sancito dall’art. 1591 c.c. (in assenza di alcuna prova circa il maggior danno della locatrice), viceversa riconoscendo erroneamente la legittimità dell’applicazione del regolamento di cui al D.P.R. n. 296 del 2005, non richiamabile in relazione al caso di specie, siccome esclusivamente destinato alla determinazione dei corrispettivi per il godimento degli immobili dello Stato destinati a uso diverso di abitazione.

8. Con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 99, 112, 115 e 132 c.p.c., nonchè della L. n. 2248 del 1865, all. E (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), per avere la corte territoriale valorizzato, ai fini della decisione, la mancata richiesta, da parte dell’attrice, di procedere alla disapplicazione del provvedimento amministrativo con il quale era stata determinata l’indennità di occupazione dell’immobile oggetto di causa, attesa l’insussistenza di alcuna ragione di contestazione, ex art. 115 c.p.c., della congruità del canone ex adverso determinato, non costituente in nessun caso un fatto rilevante ai fini della decisione, tale essendo unicamente quello relativo alla fondatezza della pretesa dell’amministrazione pubblica di percepire un canone di mercato quale risarcimento del danno per il ritardato rilascio dell’immobile.

Sotto altro profilo, la ricorrente evidenzia l’inesistenza di alcun onere della parte di sollecitare la disapplicazione dell’atto amministrativo che si assuma lesivo di un proprio diritto soggettivo, trattandosi di un compito appartenente all’ambito dei poteri ufficiosamente esercitabili dal giudice sul piano della cognizione incidentale dei fatti di causa.

9. Il primo motivo di ricorso è fondato, risultando assorbiti gli altri due.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, affinchè un bene non appartenente al demanio necessario possa rivestire il carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili, in quanto destinati a un pubblico servizio, ai sensi dell’art. 826 c.c., comma 3, deve sussistere il doppio requisito (soggettivo e oggettivo) della manifestazione di volontà dell’ente titolare del diritto reale pubblico (e, perciò, un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell’ente di destinare quel determinato bene a un pubblico servizio) e dell’effettiva ed attuale destinazione del bene al pubblico servizio. In difetto di tali condizioni e della conseguente non ascrivibilità del bene al patrimonio indisponibile, la cessione in godimento del bene medesimo in favore di privati non può essere ricondotta a un rapporto di concessione amministrativa, ma, inerendo a un bene facente parte del patrimonio disponibile, al di là del nomen iuris che le parti contraenti abbiano inteso dare al rapporto, essa viene ad inquadrarsi nello schema privatistico della locazione (Sez. U, Sentenza n. 14865 del 28/06/2006, Rv. 590191; Sez. U, Ordinanza n. 6019 del 25/03/2016, Rv. 638987).

In tal senso, esclusa la demanialità del bene per la mancata appartenenza dello stesso alla categoria dei beni in tal senso definiti dalla legge, nessuna rilevanza può essere ascritta all’eventuale astratta classificazione del bene nell’ambito dei beni demaniali dell’ente di appartenenza (come nella specie adombrato nella sentenza impugnata, là dove ha sottolineato il formale accatastamento dell’immobile oggetto del presente giudizio come bene demaniale), non essendo sufficiente – al fine di attribuire a detto bene i caratteri propri dei beni patrimoniali indisponibili – l’astratta classificazione dell’autorità amministrativa (cfr., in tal senso, Sez. U, Sentenza n. 391 del 15/07/1999, Rv. 528580), atteso il carattere dirimente e indefettibile del requisito della concreta, effettiva e attuale destinazione del bene al pubblico servizio (Sez. U, Sentenza n. 16831 del 27/11/2002, Rv. 558791).

Nel caso di specie, la decisione impugnata, nell’individuare la natura demaniale del bene sulla scorta di alcuni indici di fatto – e precisamente: 1) l’accennata circostanza del formale accatastamento dell’immobile quale bene demaniale; 2) l’inserimento dell’appartamento della ricorrente nel contesto di un edificio i cui locali terranei risultano destinati all’uso di uffici pubblici; e 3) la richiesta (meramente formale e astratta) della locale Sovrintendenza di attribuzione del bene de quo al fine di destinarlo a un pubblico ufficio – è incorsa nel denunciato vizio di violazione di legge, ponendosi in contrasto con l’interpretazione della norma di cui all’art. 826 c.c., nei termini sopra esposti e costantemente ribaditi dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. tra le più recenti, in tema di giurisdizione: Sez. Unite, 25 marzo 2016, n. 6019; Sez. Unite 16 settembre 2015, n. 18133); e ciò per il modo in cui ha ravvisato il requisito soggettivo, avendo tralasciato di considerare che tale requisito deve risultare da un atto formale “costituito da una manifestazione di volontà dell’ente proprietario, espressa in un atto amministrativo ad hoc, con il quale il bene sia stato destinato al soddisfacimento di una esigenza della collettività” (così, Sez. Unite n. 18133 del 2015 cit.)

Merita in particolare ribadire, quanto all’indice individuato sub 1), l’inidoneità del mero dato dell’accatastamento a dare la dimostrazione, incombente sull’Amministrazione, del carattere di bene appartenente al patrimonio indisponibile; nonchè evidenziare, quanto agli altri due indici, la mancata individuazione di una pregressa, formale, specifica e inequivoca volontà dell’amministrazione di destinare quel determinato bene a un pubblico servizio, vuoi di quello specifico appartamento vuoi dell’intero immobile a un pubblico servizio, nonchè l’ambiguità del dato desumibile dalla richiesta della locale Sovraintendenza “per fini governativi”, atteso che essa non lascia affatto intendere che la cessione in godimento dell’immobile de quo, illo tempore attuata in favore dell’odierna ricorrente, riguardasse un immobile destinato a tali scopi (e temporaneamente da essi distratto, come adombrato nella decisione impugnata).

10. L’accoglimento del primo motivo di ricorso, nell’imporre la rinnovazione del giudizio di merito, vincola il giudice del rinvio all’applicazione dei principi sopra indicati nella qualificazione del bene come demaniale ovvero appartenente al demanio necessario, con la specifica conseguenza che – ove venga esclusa la natura demaniale del bene, in mancanza di espressa volontà dell’ente proprietario dell’immobile, formalizzata in un atto amministrativo apposito, con il quale si destina quel bene al soddisfacimento di un’esigenza della collettività – la cessione in godimento del bene per uso abitativo non potrà essere ricondotta in nessun modo a un rapporto di concessione amministrativa, bensì – inerendo a un bene facente parte del patrimonio disponibile (al di là del nomen iuris che le parti contraenti abbiano inteso dare al rapporto) – allo schema privatistico della locazione (cfr. supra Sez. U, Sentenza n. 14865 del 28/06/2006, cit.) e segnatamente di quella ad uso abitativo; sulla base della cui disciplina di carattere imperativo sarà possibile desumere, tanto i termini di durata del rapporto (in relazione alle eventuali manifestazioni di rinnovo o di diniego di rinnovo alla scadenza fissata dalle parti o determinata dalla legge), quanto l’entità del corrispettivo dovuto dalla conduttrice e/o dell’indennità ex art. 1591 c.c..

n. Sulla base delle argomentazioni sin qui esposte, in accoglimento del primo ricorso – ed assorbiti i restanti – dev’essere pronunciata la cassazione della sentenza d’appello impugnata, con il conseguente rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Venezia, cui è altresì rimessa la regolazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso e, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata, rinviando ad altra sezione della Corte d’appello di Venezia, cui rimette la regolazione anche delle spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 29 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2016

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