Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22917 del 04/11/2011

Cassazione civile sez. I, 04/11/2011, (ud. 27/09/2011, dep. 04/11/2011), n.22917

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.A.M. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DI VIGNA DI MORENA 69, presso ANNA MARIA

ROSSI, rappresentata e difesa dall’avvocato AMATO FELICE, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il

12/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/09/2011 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato AMATO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

G.A.M. con ricorso alla Corte d’appello di Napoli proponeva, ai sensi della legge n.89/2001, domanda di equa riparazione per violazione dell’art. 6 della C.E.D.U. a causa della irragionevole durata del giudizio in materia previdenziale, instaurato dinanzi al Tribunale di Salerno nel marzo 2002, conclusosi nel luglio 2005. La Corte d’appello liquidava in favore del ricorrente, a titolo di danno non patrimoniale per la durata irragionevole di un anno e sette mesi del giudizio presupposto, la somma di Euro 2.583,33 oltre interessi e spese del procedimento, liquidate in complessivi Euro 450,00, di cui Euro 50,00 per spese, oltre accessori di legge.

Avverso tale decreto, depositato il 12 aprile 2008, A.M. G. ha proposto ricorso a questa Corte con atto spedito per la notifica il 26 maggio 2009. Resiste il Ministero dell’economia e finanze con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo la ricorrente censura la statuizione avente ad oggetto la liquidazione delle spese del procedimento di equa riparazione denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., della L. n. 1051 del 1957 nonchè della tariffa forense: la Corte di merito ha errato nel non aver specificato quanto liquidato per diritti e quanto per onorari, precludendo in tal modo alla parte di controllare la legittimità della liquidazione stessa.

La censura è inammissibile. La determinazione degli onorari di avvocato, in quanto rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, non è sindacabile in sede di legittimità, salva l’ipotesi in cui sia specificamente invocata la violazione dei minimi tariffari, qui neppure prospettata e che in ogni caso avrebbe dovuto – per il principio dell’autosufficienza del ricorso – essere dedotta specificamente e con riferimento alle singole voci ed agli importi non considerati. Peraltro, la omessa precisazione, nella sentenza di merito, della somma liquidata per onorari rispetto a quella per diritti costituisce omissione che, avendo ad oggetto una mera operazione tecnico-esecutiva da svolgersi obbligatoriamente e sulla base di presupposti e parametri oggettivi, ben può essere rimossa mediante il procedimento di correzione di errori materiali previsto dall’art. 287 c.p.c. e segg. (cfr. Cass. n. 19229/2009; n. 2605/2006;

n. 1440/1974).

Le spese di questo giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, in Euro 910,00 per onorari, oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 27 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2011

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