Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22916 del 21/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 21/10/2020, (ud. 06/03/2020, dep. 21/10/2020), n.22916

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DI NAPOLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7706/2014 R.G. proposto da:

Hotel Wagner Srl, rappresentata e difesa dall’Avv. Granelli Luca, con

domicilio eletto preso l’Avv. Alliegro Michele in Roma via Ovidio n.

32, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 17/38/13, depositata in data 6 febbraio 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 marzo 2020

dal Consigliere Fuochi Tinarelli Giuseppe.

Lette le conclusioni depositate dall’Avvocato Generale Salzano

Francesco che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Hotel Wagner Srl impugna per cassazione, con tre motivi, la decisione della CTR in epigrafe, che, confermando la decisione di primo grado, aveva ritenuto legittima la cartella di pagamento emessa in sede di accertamento automatizzato per l’anno 2005 ai fini Iva in relazione al mancato adeguamento dei corrispettivi agli studi di settore.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Nelle more del giudizio la contribuente ha chiesto, ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, la definizione agevolata della cartella esattoriale oggetto del giudizio e, con memorie del 6 e del 19 febbraio 2020, ha dichiarato di rinunziare al ricorso.

2. Manca agli atti l’attestazione da parte dell’Ufficio dell’avvenuta integrale definizione del debito fiscale.

L’intervenuta rinuncia, notificata alla controparte, peraltro, è idonea a determinare, di per sè, l’estinzione del giudizio.

Le spese vanno compensate.

Trattandosi di causa sopravvenuta di estinzione del ricorso, non trova applicazione l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13 comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per rinunzia e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 6 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2020

 

 

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