Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22916 del 13/08/2021

Cassazione civile sez. I, 13/08/2021, (ud. 06/05/2021, dep. 13/08/2021), n.22916

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MELONI Marina – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. SERRAO Eugenia – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28410/2020 proposto da:

U.J., rappresentato e difeso dall’avv. Caterina Bozzoli del

foro di Padova ed elett.te dom.to presso lo studio del difensore in

Padova, via Trieste n. 49;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno; Commissione Territoriale per il

Riconoscimento della Protezione Internazionale di Padova,

rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domiciliano

per legge;

– intimati –

avverso la sentenza n. 118/2020 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 21/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

6/05/2021 dal consigliere Dott. EUGENIA SERRAO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La Corte d’Appello di Venezia ha rigettato l’appello proposto avverso l’ordinanza emessa in data 6/04/2018 dal Tribunale di Venezia, che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dal cittadino nigeriano U.J., il quale aveva dichiarato alla Commissione territoriale di avere abbandonato il proprio Paese per sfuggire al rischio di essere ucciso da membri di un culto locale; che il cugino, inserito in tabe culto, si era rifiutato di obbedire ed era stato ucciso unitamente ai genitori dell’istante; che era riuscito a fuggire mentre i tre individui armati ricaricavano i fucili. Il Tribunale aveva ritenuto il narrato non credibile ed aveva escluso la sussistenza di una situazione personale rilevante ai fini della protezione richiesta.

2. La Corte d’Appello, premesso che il richiedente non aveva fatto alcun riferimento alla situazione generale del suo Paese di origine, ha rimarcato che la situazione socio-politica della Nigeria, ed in particolare dell’Edo State, non presenta condizioni di violenza generalizzata, indicando le relative fonti di cognizione (C.O.I. aggiornate a novembre 2018); ha ritenuto di confermare il provvedimento del Tribunale anche sul punto inerente alla protezione umanitaria in difetto di qualsiasi elemento idoneo a definire la presumibile durata di una esposizione a rischio.

Il richiedente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. L’intimato Ministero dell’Interno si è costituito ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

3. Va preliminarmente scrutinata la questione, rilevabile d’ufficio, relativa alla tempestività del ricorso per cassazione.

3.1. La sentenza impugnata risulta pubblicata il 21/01/2020 ed il ricorso notificato telematicamente in data 22/10/2020 (cfr. documentazione informatica relativa alla notifica a mezzo PEC prodotta dal ricorrente in allegato al ricorso) risulta, tenuto conto della sospensione dei termini processuali dal 9 marzo all’11 maggio 2020 disposta dal D.L. 17 marzo 2020 n. 18, art. 83, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40 e della sospensione feriale dei termini, tempestivo, poiché “nelle controversie in materia di protezione internazionale celebrate ratione temporis secondo il rito sommario introdotto dal D.Lgs. n. 150 del 2011, il ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello deve essere proposto nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della decisione, come previsto in via generale dall’art. 327 c.p.c., comma 1, non essendovi disposizioni particolari che riguardino l’impugnazione delle pronunce di gravame all’esito di un procedimento sommario, e non trovando applicazione il disposto dell’art. 702 quater c.p.c., che attiene alla proposizione dell’appello contro le ordinanze di primo grado” (Cass. 14821/2020).

3.2. Il ricorso risulta per tale profilo ammissibile.

4. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, la “Violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 10,13 e 27 anche in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5”, per il mancato rispetto dei criteri di giudizio concernenti la valutazione di credibilità del richiedente ed il dovere di collaborazione del giudice, in un caso in cui il narrato era strettamente correlato al peculiare contesto dell’Edo State per coloro che si oppongano ai violenti o forzati meccanismi di reclutamento nel culto. I giudici di merito hanno prevalentemente fondato il giudizio sul rilievo che le ragioni economico-sociali o le situazioni di criminalità comune non possono assurgere a fondamento della protezione internazionale. Osserva in proposito il collegio come il vizio di violazione o falsa applicazione di legge non possa essere formulato se non assumendo l’accertamento di fatto, così come operato dal giudice del merito, in guisa di termine obbligato, indefettibile e non modificabile, del sillogismo tipico del paradigma del giudizio di sussunzione, là dove, diversamente (ossia ponendo in discussione detto accertamento), si verrebbe a trasmodare nella revisione della quaestio facti e, dunque, ad esercitarsi poteri di cognizione esclusivamente riservati al giudice del merito (cfr. Cass., ord., 13 marzo 2018, n. 6035; Cass., 23 settembre 2016, n. 18715). Sotto altro aspetto, il motivo si risolve, in parte qua, nella censura della valutazione degli elementi probatori così come operata dal giudice di merito in ordine alla idoneità degli stessi a dimostrare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento in capo ricorrente dello status di rifugiato: ma una siffatta censura, sotto il profilo della valutazione di credibilità del ricorrente, può trovare ingresso in questa sede soltanto nei limiti già indicati dalla Corte di Cassazione, e cioè lamentando una non corretta applicazione dei principi che impongono al giudice di merito di esaminare i singoli elementi del racconto secondo un criterio non puramente atomistico, caratterizzato da una (non legittima) scomposizione/dissociazione/confutazione di ciascun singolo fatto esposto rispetto al generale contesto narrativo, bensì procedendo alla necessaria, e ben diversa, disamina complessiva dell’intera vicenda riferita dal richiedente asilo.

4.1. Il secondo motivo di ricorso, concernente la carenza di motivazione ed il difetto d’istruttoria con riferimenti generici riguardanti “relazioni sentimentali osteggiate dalla famiglia”, non può, evidentemente, trovare accoglimento, stante la sua struttura espositiva, in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto storico in senso sostanziale e non può riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, considerato che il giudizio della Corte di Appello viene contestato e contrastato sulla base di affermazioni che mirano esclusivamente a sovrapporre una diversa ricostruzione e valutazione di tali fatti storici ponendoli in astratto e soltanto formale dissenso da quella compiuta dal giudice di merito.

4.2. Con il terzo motivo deduce “Violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c)” in quanto il giudice avrebbe valutato sinteticamente e quindi superficialmente il giudizio circa la condizione personale del richiedente (anche in questo caso nel ricorso si fa riferimento alla “famiglia della fidanzata di Joseph”). Il motivo è inammissibile per difetto di specificità. La Corte di Appello ha supportato con l’indicazione di fonti informative c.d. privilegiate, aggiornate all’epoca della decisione, ai sensi del D.Lgs. n. 24 del 2008, art. 8, comma 3, il suo giudizio; la censura mossa nel ricorso, al contrario, risulta priva del pur minimo riferimento agli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali.

4.3. Con il quarto motivo deduce “Violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3” per la genericità della motivazione, rimarcando la non giovane età del richiedente, la sua perfetta integrazione in Italia e la situazione medica concernente la necessità di cure fisioterapiche per la schiena. Nel quarto motivo viene dedotta la violazione di legge, ma nel corpo del motivo si indica la genericità della motivazione e l’omesso esame delle condizioni personali del richiedente senza alcun riferimento alla particolare situazione del Paese di origine. La censura è infondata perché adeguata motivazione è stata fornita nella pronuncia impugnata, nella quale si è ritenuta indimostrata la compromissione del nucleo fondamentale dei diritti di cui all’art. 2 Cost. nel Paese di origine, così dando atto dell’esame delle COI menzionate a proposito delresclusione dell’ipotesi di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. b). Va aggiunto che il ricorrente lamenta l’omessa considerazione delle ragioni della domanda senza, tuttavia, indicare alcun documento a dimostrazione dell’avvenuta integrazione in Italia o della necessità di cure mediche (Cass. SU n. 4455/2018; Cass. SU n. 29459/2019).

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

5. Alla declaratoria di rigetto del ricorso non segue alcuna statuizione sulle spese, in assenza di difese delle parti intimate.

6. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater (Sez. U, 4315/2020).

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2021

 

 

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