Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22915 del 29/09/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 29/09/2017, (ud. 03/05/2017, dep.29/09/2017),  n. 22915

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 30017/2011 proposto da:

ASSOCIAZIONE CHIESA DI SCIENTOLOGY DEI TRE LAGHI DI BRESCIA C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO 38, presso lo

studio dell’avvocato PIETRO NOCITA, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato SILVIA GIANINO, giusta procura speciale per

Notaio;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

IV NOVEMBRE 144, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentato e difeso dagli Avvocati GIANDOMENICO CATALANO, LORELLA

FRASCONA’, giusta delega in atti;

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, in

proprio e quale mandatario della CARTOLARIZZAZIONE CREDITI INPS C.F.

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA

29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e

difeso dagli Avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA

D’ALOISIO, giusta delega in atti;

MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI C.F.

(OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

e contro

MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI DIREZIONE

PROVINCIALE LAVORO BRESCIA (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 251/2011 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 17/06/2011 R.G.N. 623/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/05/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per l’accoglimento del primo,

secondo e quarto motivo; rigetto gli atri.

udito l’Avvocato GIANINO SILVIA e l’Avvocato NOCITA PIETRO;

udito l’avvocato DE ROSE EMANUELE per delega verbale Avvocato SGROI

ANTONINO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza depositata l’8.7.2011, la Corte d’appello di Brescia confermava la sentenza di primo grado che aveva dichiarato inammissibile l’opposizione avverso il verbale di accertamento con cui il locale Ispettorato del Lavoro aveva contestato all’Associazione Chiesa di Scientology dei Tre Laghi di Brescia la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con tre dei suoi associati e rigettato l’azione di accertamento negativo proposta dalla medesima Associazione avverso il verbale di accertamento con cui l’INPS, sulla scorta dei medesimi presupposti di fatto, le aveva contestato il mancato pagamento dei contributi relativi ai rapporti di lavoro dissimulati.

Contro tali statuizioni ricorre l’Associazione Chiesa di Scientology dei Tre Laghi di Brescia formulando quattro motivi di censura, illustrati da memoria. L’INPS, il Ministero del Lavoro e l’INAIL resistono con altrettanti controricorsi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la ricorrente denuncia la nullità delle sentenze di primo e secondo grado e dell’intero procedimento per violazione dell’art. 111 Cost. e artt. 101,127 e 161 c.p.c., art. 420 c.p.c., comma 4, artt. 354 e 429 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3-4 e art. 360 bis c.p.c., n. 2, per avere la Corte territoriale rigettato l’eccezione, di nullità della sentenza di primo grado nonostante che il giudice di prime cure avesse deciso (anche) il merito della causa all’esito di un’udienza di discussione fissata per la discussione delle sole questioni preliminari, in relazione alle quali soltanto era stato autorizzato il deposito di note difensive.

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e artt. 115 e 116 c.p.c, nonchè vizio di motivazione, per avere la Corte di merito ritenuto che l’onere della prova in tema di azioni di accertamento negativo gravasse sulla parte attrice e non avere dato comunque corso alle prove testimoniali richieste.

Con il terzo motivo, la ricorrente si duole di violazione dell’art. 2094 c.c. e di vizio di motivazione in relazione all’affermata natura corrispettiva della ed. pay percepita dagli associati.

Con il quarto motivo, infine, la ricorrente deduce violazione dell’art. 2094 c.c., anche in relazione agli artt. 36 c.c. e segg. e art. 61 c.c. e segg., D.Lgs. n. 276/2003, nonchè vizio di motivazione, per avere la Corte di merito ritenuto che la collaborazione prestata dagli associati avesse natura subordinata.

Ciò posto, il primo motivo è inammissibile.

Va preliminarmente ribadito che la “violazione dei principi regolatori del giusto processo”, di cui all’art. 360-bis c.p.c., n. 2, non integra gli estremi di un nuovo motivo di ricorso accanto a quelli previsti dall’art. 360 c.p.c., in quanto il legislatore ha unicamente segnato le condizioni per la sua rilevanza mediante l’introduzione di uno specifico strumento con funzione di “filtro”, onde sarebbe contraddittorio trarne la conseguenza di ritenere ampliato il catalogo dei vizi che possono essere denunciati con il ricorso per cassazione (Cass. n. 18551 del 2012).

Nel resto, la censura – da qualificarsi come deduzione di un error in procedendo – difetta d’interesse, dal momento che, non vertendosi in alcuno dei casi di rimessione al primo giudice ex artt. 353 e 354 c.p.c., l’eventuale accoglimento della doglianza da parte della Corte territoriale non avrebbe potuto comportare altro che la trattazione nel merito della causa in appello (cfr. in termini Cass. n. 12642 del 2014), che è ciò che in concreto è avvenuto.

Parimenti inammissibile è il secondo motivo, nella parte in cui parte ricorrente si duole di violazione dell’art. 2697 c.c.: la Corte territoriale, infatti, non ha affatto affermato che l’onere della prova in tema di azioni di accertamento negativo spettasse alla parte attrice, ma – muovendo dalla presunzione di onerosità del lavoro prestato a beneficio di terzi ha ritenuto che fosse onere dell’odierna ricorrente provare che la prestazione era stata resa affectionis vel benevolentiae causa, conformemente peraltro al costante insegnamento di questa Corte di legittimità (cfr. Cass. nn. 1024 del 1996, 3290 del 1998, 12639 del 2003). Il motivo di censura va dunque considerato estraneo al decisum e, come tale, inammissibile (v. in tal senso Cass. n. 17125 del 2007 e numerose successive conformi).

Quanto alle ulteriori censure di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè di vizio di motivazione, esse possono essere trattate congiuntamente al terzo e al quarto motivo, involgendo unitamente a questi ultimi – e al di là della veste formale della rubrica – la congruità della motivazione offerta dalla Corte territoriale a sostegno dell’accertamento relativo alla natura subordinata dei rapporti di lavoro intercorsi tra l’odierna ricorrente e tre dei suoi associati, e sono, al pari degli ulteriori motivi, affatto inammissibili.

Premesso che la censura di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controversò e decisivo per il giudizio, di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, non può mai debordare in una richiesta di rinnovazione del giudizio di fatto compiuto dal giudice di merito, avendo questa Corte fissato il principio secondo cui spetta in via esclusiva al giudice del merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e, in ultima analisi, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (giurisprudenza costante: cfr. tra le più recenti Cass. n. 13485 del 2014), va qui rimarcato che, dato che il giudizio di fatto consiste in un giudizio di carattere storico che risulta da una opzione fra due possibili, l’unica possibile censura della motivazione in fatto che non debordi in una richiesta di riesame del merito consiste precisamente nel non avere il giudice considerato un altro fatto che rendeva doverosa un’altra opzione. E pur concedendo che questa ristretta nozione del vizio di motivazione è astrattamente suscettibile di allargarsi quando si considerino i singoli elementi o circostanze di fatto che concorrono a formare il convincimento del giudice (i c.d. fatti secondari, addotti in funzione di prova: cfr. da ult., in tal senso, Cass. n. 17761 del 2016), vale il correttivo secondo cui la decisività deve applicarsi anche a tali elementi o circostanze, nel senso che essi debbono essere tali, se sussistenti, da portare a una diversa decisione: più precisamente, i fatti trascurati dal giudice del merito in tanto possono essere “decisivi” in quanto presentino un rapporto di causalità logica tale da consentire di stabilire con certezza che il loro esame avrebbe portato la controversia ad una soluzione diversa (giurisprudenza consolidata fin da Cass. n. 2319 del 1973), l’indagine di questa Corte dovendo spingersi fino a stabilire se in concreto sussista siffatta loro efficacia potenziale (Cass. n. 3379 del 1982).

Parafrasando un’antica quanto autorevole dottrina, questo è in sostanza ciò che diceva il vecchio e dice il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (a seguito della modifica apportata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. con L. n. 134 del 2012, che com’è noto ha pressochè integralmente ripristinato la disposizione vigente all’indomani dell’approvazione del codice di procedura civile) richiamandosi al “fatto decisivo”: “decisivo” significa infatti che quel fatto rendeva possibile un altro giudizio e il non averlo tenuto presente ha fatto venir meno l’opzione e quindi il giudizio. Diversamente argomentando, ammettendo cioè che l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione possa viziare la sentenza anche quando concerna un fatto secondario che non sia autonomamente decisivo, si contravverrebbe al principio, dianzi ricordato, secondo cui spetta al giudice di merito la scelta delle risultanze probatorie ritenute idonee a dimostrare i fatti di causa, atteso che non si potrebbe rimproverare a quel giudice di non aver tenuto conto di un fatto non autonomamente decisivo senza con ciò stesso sostituirsi a lui nella scelta delle fonti del proprio convincimento.

Ciò posto, è agevole rilevare come nessuno dei fatti (secondari) di cui parte ricorrente lamenta l’omesso e/o insufficiente esame presenta tale carattere di autonoma decisività, trattandosi piuttosto di circostanze che non potrebbero non essere valutate comparativamente con le altre che la Corte territoriale ha valorizzato ai fini del decidere (e vale la pena di rimarcare che è ciò che la Corte medesima ha puntualmente fatto, anche con riferimento alla c.d. pay, ancorchè pervenendo a conclusioni non condivise da parte ricorrente). Conseguentemente, deve ritenersi che i motivi di censura sottendano una richiesta di riesame del merito della causa, che – come detto – è cosa inammissibile in questa sede di legittimità.

Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 4.200,00, di cui Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge, per ciascuna delle parti controricorrenti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2017

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