Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22915 del 21/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 21/10/2020, (ud. 06/03/2020, dep. 21/10/2020), n.22915

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DI NAPOLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6355/2014 R.G. proposto da:

Officina Eurocarrelli Srl, rappresentata e difesa dall’Avv. Tammetta

Walter, con domicilio eletto presso il sig. Pietro Pernarella in

Roma via Vincenzo Ugo Taby n. 19, giusta procura speciale in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

sez. staccata di Latina n. 447/39/13, depositata in data 19

settembre 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 marzo 2020

dal Consigliere Fuochi Tinarelli Giuseppe.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Officina Eurocarrelli Srl impugnava l’avviso di accertamento per l’anno 2004 per Ires, Iva e Irap, emesso dall’Agenzia delle entrate in base agli studi di settore previa instaurazione del contraddittorio, con il quale, in parziale accoglimento delle deduzioni del contribuente veniva determinato un maggior reddito d’impresa di Euro 17.806,00.

L’impugnazione, accolta dalla CTP di Latina, era rigettata dal giudice d’appello.

Officina Eurocarrelli Srl propone ricorso per cassazione con tre motivi, poi illustrato con memoria. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 111 Cost..

1.1. Il secondo motivo denuncia, sulla medesima questione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 6, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, comma 4, e L. n. 212 del 2000, art. 7.

1.2. Con i motivi, da esaminare unitariamente per connessione logica, il ricorrente lamenta che, a fronte della contestata omessa motivazione dell’accertamento, l’Ufficio aveva integrato la stessa nel corso del giudizio evidenziando che la dichiarazione non era congrua con gli anni 2005-2006-2007, integrazione di cui il contribuente aveva eccepito l’inammissibilità trattandosi di profili nuovi, senza che, sul punto, la CTR abbia pronunciato.

1.3. I motivi sono inammissibili.

La CTR, infatti, dopo aver precisato che “lo studio di settore non è vincolato alla regolare tenuta della contabilità”, ha rilevato che “nel caso di specie l’Ufficio non ha fatto un automatico riferimento ai risultati di Gerico e ha emesso un accertamento basato non solo dalle risultanze degli studi ma ha tenuto conto di ulteriori elementi, quali la reiterata incongruenza dei ricavi nel tempo, che hanno sottolineato la maggiore pretesa impositiva perchè connotata dai requisiti della gravità, precisione e concordanza”, senza fare alcun riferimento alle incongruenze per gli anni successivi a quello oggetto di accertamento, da cui l’irrilevanza della questione sollevata dalla parte, estranea alla ratio della decisione,.

Del resto, come risulta dall’avviso di accertamento (riprodotto in parte qua in ricorso), le incongruenze dei ricavi per altre annualità (precedenti) erano state espressamente considerate nell’avviso, sì da rendere univoco e lineare il riferimento della CTR.

2. Il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 bis, artt. 2697 e 2727 c.c., nonchè omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

La contribuente lamenta, in particolare, che la CTR ha ritenuto spettasse al contribuente dimostrare l’insussistenza dei maggiori ricavi, onere che non era stato soddisfatto, mentre, a fronte della contestazione dell’inattendibilità dello studio di settore applicato, incombeva sull’Ufficio provare che esso era idoneo al caso concreto.

2.1. Il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile.

2.2. Non sussiste, in primo luogo, il dedotto vizio di legge.

L’individuazione dello studio di settore applicabile in concreto è stata operata in sede di contraddittorio in base alle indicazioni fornite dal contribuente, il quale, nel lamentare la non piena corrispondenza all’attività in concreto svolta (e, dunque, alle condizioni dell’attività economica nel periodo di tempo in rilievo), non ha fornito alcuna prova sul punto, insufficienza che – come affermato dalla CTR (e, in concreto, neppure contestato) – non è stata superata neppure nel corso del giudizio.

In altri termini, la contestazione, più che rivolgersi avverso lo studio di settore utilizzato dall’Amministrazione, investe, in realtà, le specifiche condizioni di attività (per di più in riferimento allo specifico anno) dell’impresa.

Orbene, va ricordato che mentre l’ente impositore ha l’onere di dimostrare l’applicabilità dello standard prescelto al caso concreto oggetto dell’accertamento – onere soddisfatto avendo aderito alla stessa indicazione del contribuente – su quest’ultimo incombe, invece, la prova della sussistenza delle condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possano essere applicati gli standard o della specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo cui l’accertamento si riferisce.

2.3. E’ invece inammissibile il dedotto vizio motivazionale, non più consentito nella nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, applicabile ratione temporis trattandosi di decisione pubblicata il 19 settembre 2013.

Occorre rilevare, del resto, che, instaurato regolarmente il contraddittorio, qualora il contribuente “si astenga da qualsivoglia attività di allegazione, l’ufficio non è tenuto ad offrire alcuna ulteriore dimostrazione della pretesa esercitata in ragione del semplice disallineamento del reddito dichiarato rispetto ai parametri” (v. da ultimo Cass. n. 27617 del 30/10/2018), da cui la congruità dell’atto e la correttezza in diritto della sentenza impugnata.

3. Il ricorso va pertanto rigettato e le spese regolate, come in dispositivo, per soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna Officina Eurocarrelli Srl al pagamento delle spese a favore dell’Agenzia delle entrate, che liquida in complessive Euro 1.800,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 6 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2020

 

 

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