Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22915 del 10/11/2016


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Cassazione civile sez. III, 10/11/2016, (ud. 26/09/2016, dep. 10/11/2016), n.22915

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19128/2014 proposto da:

I.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAUSANIA 3,

presso lo studio dell’avvocato SERAFINA DATO, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIANLUCA GALLUCCI giusta procura speciale a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, C.SO D’ITALIA 102,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PASQUALE MOSCA,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIULIO TARSITANO giusta procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

I.C., I.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1168/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 28/08/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/09/2016 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;

udito l’Avvocato GIANLUCA GALLUCCI;

udito l’Avvocato PASQUALE GIOVANNI MOSCA per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. M.A. ha convenuto I.G., I.A. e I.C. dinanzi al Tribunale di Cosenza per sentir dichiarare l’inefficacia nei propri confronti, ai sensi dell’art. 2901 c.c., di una donazione immobiliare disposta da I.G. (debitore del M.) in favore delle figlie I.A. e C..

2. Il Tribunale di Cosenza, ritenuta la preesistenza dell’atto dispositivo compiuto dal debitore, rispetto al sorgere del credito, ha rigettato la domanda, sul presupposto della mancata dimostrazione della preordinazione dell’atto in vista del pregiudizio delle ragioni creditorie del M..

3. Su appello di quest’ultimo, la Corte d’appello di Catanzaro, in riforma della sentenza di primo grado, rilevato che il credito del M., pur non consistendo nel pagamento di una somma di denaro – quanto invece in una prestazione di fare, nella specie d’indole restitutoria, siccome derivante dalla violazione, da parte dell’ I., di un diritto di natura reale dell’appellante, da questi denunciata in sede giudiziale -, fosse anteriore al compimento della disposizione patrimoniale da parte dell’ I.; rilevato il ricorso dei presupposti dell’eventus damni e della scienza fraudis di quest’ultimo, ha accolto la domanda, dichiarando l’inefficacia dell’atto impugnato nei confronti dell’originario attore.

4. Avverso la sentenza d’appello, ha proposto ricorso per cassazione I.G. sulla base di un unico motivo di impugnazione.

5. Resiste con controricorso M.A., concludendo per la dichiarazione d’inammissibilità, ovvero per il rigetto dell’impugnazione.

6. Nessuna delle altre intimate ha svolto difese in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

7. Con l’unico motivo d’impugnazione proposto, il ricorrente censura la sentenza d’appello per violazione dell’art. 2901 c.c., avendo la corte territoriale ritenuta la preesistenza del credito del M., rispetto all’atto dispositivo compiuto dall’ I., nonostante che, al momento della donazione immobiliare impugnata, il M. non vantasse altro che una mera aspettativa di fatto, in nessun modo qualificabile alla stregua di un diritto di credito (sia pur litigioso), con la conseguente insussistenza di alcun ipotetico pregiudizio patrimoniale eventualmente derivabile dal compimento del negozio oggetto dell’azione revocatoria ex adverso esercitata.

7.1. Il motivo è fondato.

Osserva il collegio come – pur non potendosi certamente disconoscere che nel concetto di “credito” rientrano, non solo situazioni giuridiche aventi ad oggetto la prestazione di dare somme di denaro, ma anche quelle inerenti a prestazioni di fare, o di non fare, ovvero di consegna o rilascio – dal collegamento tra l’art. 2901 c.c., delineante i presupposti dell’azione revocatoria, e l’art. 2902 c.c., indicante i possibili effetti della pronuncia favorevole, si deduce che l’azione pauliana non risulta strutturalmente destinata alla tutela dell’esecuzione in forma specifica di obbligazioni diverse da quelle pecuniarie, avendo la sola funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore, ex art. 2740 c.c., dal patrimonio del debitore, nel caso in cui la consistenza di esso sia stata ridotta, da uno o più atti dispositivi, al punto da pregiudicare la realizzazione coattiva del diritto del creditore, ed è correlata all’eventuale esercizio, al suo esito, dell’azione esecutiva, a norma dell’art. 602 c.p.c. e segg., sul bene o i beni il cui trasferimento abbia pregiudicato le ragioni del creditore (sul punto cfr. Sez. 2, 22/05/2007, ud. 02/04/2007, dep. 22/05/2007, n. 11830, non massimata).

Ciò posto, avendo la corte territoriale definito i termini di priorità dell’esistenza del “credito” del M. – rispetto al compimento dell’atto dispositivo impugnato ex art. 2901 c.c. (anche ai fini dell’identificazione degli stati soggettivi rilevanti ai fini dell’accoglimento dell’azione revocatoria) – qualificando come tale il credito avente ad oggetto l’obbligazione di fare di natura restitutoria dal M. vantata a seguito della lesione di un suo diritto di natura reale (come tale necessariamente implicante il ricorso alle modalità proprie dell’esecuzione in forma specifica), l’odierna censura dei ricorrenti deve ritenersi fondata, dovendo necessariamente ricondursi, l’esame dei ridetti termini di priorità (con quanto ne consegue ai fini della fondatezza dell’azione pauliana), con riferimento a un credito avente necessariamente a oggetto una somma di denaro.

8. L’accoglimento del ricorso, nell’imporre la rinnovazione del giudizio di merito, vincola il giudice del rinvio all’applicazione dei principi sopra indicati, dovendo conseguentemente procedersi, ai fini della valutazione della fondatezza dell’azione revocatoria esperita: 1) all’identificazione del credito di natura pecuniaria eventualmente vantato dal M. (in ipotesi anche relativo a spese processuali e/o all’eventuale risarcimento dei danni); 2) alla relativa anteriorità o meno al compimento dell’atto dispositivo impugnato; e 3) alla corrispondente verifica degli stati soggettivi a tal fine rilevanti secondo le indicazioni di cui all’art. 2901 c.c..

9. All’accoglimento del ricorso proposto da I.G. segue la cassazione della sentenza impugnata e il conseguente rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Catanzaro, cui rimette altresì la regolazione delle spese delle presente giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Catanzaro, cui rimette altresì la regolazione delle spese delle presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2016

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