Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22915 del 04/11/2011

Cassazione civile sez. I, 04/11/2011, (ud. 21/09/2011, dep. 04/11/2011), n.22915

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Maria Rosa – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.A. elett.te domiciliato in ROMA,viale delle

Provincie 65 presso l’avvocato Bramato Giuseppina con l’avv.to

Gaetano Berni del Foro di Firenze dal quale è rappresentato e difeso

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Provincia Autonoma di Trento in persona del Presidente della G.P.,

elett.te dom.ta in Roma via Pietro Antonio Micheli 78 presso l’avv.

Ferrari Ugo che la rappresenta e difende, unitamente all’avv. Nicolo

Pedrazzoli, per procura speciale in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 192 della Corte d’Appello di Trento depositata

il 12.6.2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21.09.2011 dal Cons. Dott. Luigi MACIOCE;

udito, per i controricorrente, l’Avvo. Ugo Ferrari che ha chiesto

l’inammissibilità o il rigetto del ricorso;

dito i P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. ZENO Immacolata

che ha concluso per l’inammissibilità o il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Provincia Autonoma di Trento, erogatrice alla soc. SCP di un contributo per investimento industriale pari a L. 453.924.000 (versate), sull’assunto che la SCP era fallita il (OMISSIS) e che il contributo era stato concesso a cagione dei raggiri perpetrati dagli amministratori, tra i quali F.A., convenne innanzi al Tribunale di Trento detto amministratore per il pagamento in restituzione della somma erogata. Il Tribunale, nella dichiarata contumacia del convenuto (al quale era stata rinnovata la notifica della citazione ex art. 143 c.p.c., dopo tentativo in Germania), con sentenza 8.6.1999. accolse la domanda. Avverso tale sentenza, notificata il 17.6.2005, il F. propose appello deducendo la nullità della notifica della citazione ed affermando la tempestività del gravame e nel merito la inesistenza di prova della asserita attività fraudolenta. Costituitasi la P.A.T., che dedusse la correttezza della notifica (invano tentata presso la residenza del F. in (OMISSIS) e quindi rinnovata ex art. 143 c.p.c.), la Corte di Trento con sentenza depositata il 12.6.2006 dichiarò inammissibile l’appello per decorso del termine di cui all’art. 327 c.p.c. sull’assunto che: era stata tentata la notificazione a Stoccarda avvalendosi della collaborazione dello Stato Estero; la notificazione aveva sortito esito negativo; era stata correttamente rinnovata la notifica secondo le formalità dell’art. 143 c.p.c.; non era nulla la notifica della citazione introduttiva, nè appariva fosse invocabile la rimessione in termini di cui alla L. n. 42 del 1981, art. 1 applicabile solo nel caso, nella specie non ricorrente, di notifica dell’atto all’estero, nè valendo invocare, stante la sua correlazione alla sola vicenda del riconoscimento di sentenze rese in altro Stato, il Reg. CE 44/2001 Per la cassazione di tale sentenza – notificata il 26.9.2006 – ha proposto ricorso il F. con atto del 14.11.2006 articolato su quattro motivi, ai quali ha opposto difese la Provincia Autonoma con controricorso del 20.12.2006. Con il primo motivo si denunzia violazione dell’art. 16 della Conv. de L’Aja 15.11.1965 ratificata con L. n. 42 del 1981 per avere la Corte di Appello ritenuto non potersi applicare tale normativa, neanche sotto il versante dell’art. 16 della rimessione in termini, dette norme non essendo state seguite nella notificazione tentata in Germania. Con il secondo motivo si denunzia la violazione degli artt. 142 e 143 c.p.c., tali norme essendo inapplicabili posto che la residenza del deducente era in Germania come attestato dal registro AIRE di Firenze e da quella residenza era solo temporaneamente assente. Con il terzo motivo si lamenta subordinatamente la mancata disapplicazione delle norme sulla base dell’art. 34 n. 2 Reg. CE 44/2001, tale disposto essendo operativo anche innanzi al giudice italiano ed anche in difetto di una procedura di “riconoscimento”, sol che sussistesse, come nella specie, una vicenda di contumacia “involontaria”. Con il Quarto motivo ci si duole del fatto che non si sarebbe ritenuto l’appello una sostanziale, tempestiva, istanza di revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 3 collegata all’avvenuto pieno proscioglimento in sede penale per i fatti fondanti la sua affermata responsabilità civile.

Il controricorso della P.A.T. ha contestato singolarmente la fondatezza delle censure proposte. Alla fissata udienza del 12.05.2011 il Collegio ha disposto il rinvio a n.r. per omesso avviso d’udienza. Rilevata la ritualità dell’avviso alla udienza 21.9.2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perchè nell’impugnazione proposta avverso sentenza del 12.6.2006 difetta totalmente il requisito di cui all’art. 366 bis c.p.c. ratione temporis applicabile. Ed infatti, come affermato, tra le tante, da Cass. n. 7119 e n. 20323 del 2010 : Alla stregua del principio generale di cui all’art. 11 preleggi, comma 1, secondo cui, in mancanza di un’espressa disposizione normativa contraria, la legge non dispone che per l’avvenire e non ha effetto retroattivo, nonchè del correlato specifico disposto della L. n. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, comma 5 in base ai quale le norme previste da detta legge si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso i provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge (4 luglio 2009), l’abrogazione dell’art. 366-bis cod. proc. civ. (intervenuta ai sensi della citata L. n. 69 del 2009, art. 47) è diventata efficace per i ricorsi avanzati con riferimento ai provvedimenti pubblicati successivamente alla suddetta data, con la conseguenza che per quelli proposti antecedentemente (dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006) tale norma è da ritenersi ancora applicabile. Poichè dunque avverso la sentenza del 12.6.2006 sono stati proposti tre motivi denunzianti violazioni di legge (come riportato) affatto privi di quesito di diritto, segue l’inammissibilità del ricorso con la condanna del ricorrente alle spese.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a versare alla Provincia Autonoma di Trento Euro 5.200,00 per spese, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2011

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