Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22914 del 29/09/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 29/09/2017, (ud. 28/04/2017, dep.29/09/2017),  n. 22914

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30358-2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.f. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO,

rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO TOSI, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

S.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA AGRI 1, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE NAPPI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato P.LUIGI BOIOCCHI,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 601/2010 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 14/12/2010 R.G.N. 302/2010.

Fatto

FATTO E DIRITTO

ORDINANZA pronunciata in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c..

LA CORTE:

ESAMINATI gli atti e sentito il consigliere relatore dr. Federico De Gregorio;

RILEVATO che POSTE ITALIANE S.p.a. con ricorso del 13 – 14 dicembre 2011 ha impugnato la sentenza n. 601 in data due – 14 dicembre 2010, con la quale la Corte d’Appello di BRESCIA aveva respinto in buona parte l’impugnazione della società avverso la pronuncia emessa il 1911-2009 dal giudice del lavoro di Bergamo, che aveva accolto per quanto di ragione la domanda di conversione a tempo indeterminato del contratto di lavoro subordinato a termine, stipulato ex art. D.Lgs. n. 368 del 2001, con POSTE ITALIANE S.p.a., dal primo febbraio al 30 aprile 2002, dichiarando la nullità del termine finale apposto, con conseguente conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ma rideterminando la già riconosciuta connessa pretesa risarcitoria in proposito azionata dall’istante S.M., mediante condanna di poste Italiane ala pagamento di tre mensilità della retribuzione globale di fatto, L. n. 183 del 2010, ex art. 32 oltre che al rimborso delle spese di lite;

che il contratto in questione risulta stipulato per esigenze tecniche, organizzative e produttive anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi comprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti e servizi nonchè all’attuazione delle previsioni di cui agli accordi del 17, 18 e 23 ottobre 2001, 11 dicembre 2001, 11 gennaio, 13 febbraio e 17 aprile 2002, tanto ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, di attuazione della direttiva 1999/70/CE;

che secondo la Corte distrettuale, tra l’altro, dalla prova testimoniale espletata era emerso che lo S. era stato assegnato ad un ufficio che non era affatto interessato da processi di riorganizzazione, da introduzione di nuove tecnologie etc., laddove l’appellato aveva invece sostituito portalettere assenti; che correttamente in prime cure non era stata attribuita alcuna rilevanza alla circostanza che prima dell’assunzione su nove zone di recapito del’ufficio postale di (OMISSIS), due fossero state accorpate ad altri uffici;

che pertanto POSTE ITALIANE non aveva provato l’effettiva sussistenza dei presupposti indicati nel contratto di assunzione a tempo determinato, sicchè la relativa clausola era nulla;

che il ricorso per cassazione di POSTE ITALIANE è affidato a sette motivi, variamente articolati:

1. violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, nonchè dell’art. 1362 c.c. e ss., laddove era stata esclusa la specificità richiesta dalla legge in considerazione del fatto che in contratto risultavano indicate varie causali per giustificare l’assunzione, ciò che ne impediva la concreta individuazione e l’effettiva verifica;

2. violazione e falsa applicazione (art. 360 c.p.c., n. 3) del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, degli artt. 1362 c.c. e ss. nonchè degli accordi collettivi indicati nel contratto de quo, unitamente a omessa e insufficiente motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5), avendo la Corte di merito omesso qualsiasi esame dei succitati accordi sindacali;

3. violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, per aver la corte territoriale erroneamente ritenuto che l’indicazione di molteplici ipotesi alternative giustificatrici dell’assunzione a termine fosse ostativa all’individuazione delle concrete esigenze legittimanti la stipulazione del contratto a termine;

4. (erroneamente indicato come secondo a pagina 19 del ricorso) violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, degli artt. 1362 c.c. e ss., degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, avendo la Corte territoriale erroneamente ritenuto non provata la sussistenza delle esigenze indicate per l’apposizione del termine finale, anche con particolare riferimento all’ufficio di applicazione dell’intimato, laddove essa parte convenuta aveva comunque offerto la prova delle menzionate esigenze organizzative anche connesse con il processo di mobilità in atto a livello nazionale. Ad ogni modo, i giudici bresciani avevano pur errato nella valutazione di quanto emerso dall’istruttoria di primo grado, segnatamente con riferimento alle richiamate deposizioni testimoniali;

5 (erroneamente indicato come quarto a pag. 24 del ricorso) violazione e falsa applicazione dell’art. 1372 c.c., comma 1, art. 1362 c.c., comma 2 e art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 per quanto ritenuto dalla Corte territoriale nell’escludere l’opposto mutuo consenso nello scioglimento del rapporto pur essendo stata la domanda proposta, il 5 ottobre 2005, dall’attore a distanza di tre anni e mezzo dallo spirare del termine finale 30-04-2002, laddove peraltro, come da documentazione prodotta da controparte nel termine concesso dal giudice in primo grado, il lavoratore dopo appena 23 giorni, in data 23 maggio 2005 aveva instaurato altri rapporti di lavoro. Per di il disinteresse dello S. risultava confermato dal fatto che costui non aveva impugnato il licenziamento intimatogli il 12-04-2010 per assenza ingiustificata, dopo che era stato riammesso in servizio a seguito della pronuncia di primo grado, successivamente appellata. D’altro canto, appariva in contrasto con l’art. 2697 c.c. onerare parte datoriale della prova non solo dei fatti costitutivi della fattispecie risolutiva invocata, ma anche della prova negativa della sussistenza di circostanze impeditive del suo perfezionamento (errore di diritto circa la legittimità dell’apposizione del termine), trattandosi ad ogni modo di prova impossibile, siccome attinente agli stati soggettivi del lavoratore;

6. (erroneamente indicato come quinto a pagina 30 del ricorso) in via gradata, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5) – violazione e falsa applicazione dell’art. 1419 c.c. e D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, nonchè dell’art. 1362 c.c. e ss. per aver ritenuto la nullità del solo termine finale in questione, ipotizzando quindi una sanzione non prevista dal D.Lgs. n. 368, ossia la conversione in rapporto a tempo determinato;

6. (erroneamente indicato come sesto a pag. 32), in estremo subordine, violazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, anche in relazione alla L. n. 604 del 1966, art. 8 (art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, il tutto in relazione alla determinazione dell’indennizzo in ragione di tre mensilità, anzichè nella misura minima di 2,5; che S.M. ha resistito al ricorso avversario mediante controricorso del 24-25 gennaio 2012;

RILEVATO che risultano dati rituali avvisi alle parti in data 23 febbraio 2017 della fissazione in sede di adunanza camerale al 27/04/2017 ex art. 380-bis c.p.c., comma 1; che il Pubblico Ministero non ha presentato requisitorie e che soltanto parte ricorrente risulta aver depositato memoria illustrativa;

CONSIDERATO.

che le anzidette doglianze vanno disattese, siccome pretendono essenzialmente valutazioni in punto di fatto diverse da quanto al riardo invece motivatamente accertato e ritenuto dai giudici di merito, insindacabilmente quindi in questa sede di legittimità;

che, infatti, rileva preliminarmente ed in modo assorbente quanto appurato, mediante insindacabile apprezzamento, soprattutto alla stregua delle indicate risultanze testimoniali, dalla Corte di merito, con riferimento alla mancata dimostrazione nello specifico dell’incidenza della ristrutturazione aziendale di cui agli accordi sindacali menzionati nel contratto de quo in ordine all’assunzione a tempo determinato dello S., che in effetti era stato impiegato per sostituire personale in pianta stabile assente o carente per far fronte alle esigenze del recapito postale;

che parimenti inconferenti appaiono le censure rispetto alle più che sufficienti argomentazioni svolte dalla Corte distrettuale per disattendere l’eccepito mutuo consenso in ordine allo scioglimento del rapporto in esame, in quanto sono stati richiamati consolidati principi giurisprudenziali rilevando che non emergevano congrui ed univoci elementi di cognizione da cui poter desumere la volontà abdicativa del diritto, poi azionato a distanza di oltre tre anni, essendo di per sè irrilevante il mero decorso del tempo a fronte di un diritto imprescrittibile, siccome connesso a nullità (parziale) del rapporto contrattuale dedotto in giudizio, nè risultando alcun elemento da cui potesse desumersi che il lavoratore fosse a conoscenza della nullità in questione e quindi del proprio diritto, giustamente sul presupposto che l’onere probatorio fosse a carico della parte che il mutuo consenso aveva opposto (inoltre, sul punto, a parte ogni altra considerazione circa la rilevata novità del licenziamento, dedotto soltanto in appello con la sua conseguente mancata impugnazione, rileva soprattutto la circostanza che tale recesso integrava ad ogni modo un fatto successivo alla domanda di parte attrice, trattandosi comunque di un comportamento posteriore alla sentenza di primo grado, provvisoriamente esecutiva come per legge, in seguito appellata, perciò evidentemente non significativa nel senso ipotizzato dalla convenuta appellata, attuale ricorrente, per sostenere la tesi del mutuo consenso, appunto perchè attinente ad un posterius all’interesse fatto valere – la circostanza ad ogni modo è stata irritualmente pure dedotta dalla società ricorrente, senza precise ed esaurienti allegazioni, richieste invece a pena d’inammissibilità e d’improcedibilità dagli artt. 366 e 369 c.p.c., di guisa che non può tenersene neanche conto è stata evidenziata l’inammissibilità della questione riferita al licenziamento ed analogamente dicasi in proposito per quanto concerne le non meglio indicate occupazioni di lavoro che lo S. avrebbe trovato dopo pochi giorni dallo spirare del termine in argomento, risultando altresì evidente come da un lato non possa pretendersi che il lavoratore a termine resti in attesa dell’eventuale conversione, dovendo ovviamente procurarsi reddito di sostentamento per sè per il suo nucleo familiare, e dall’altro che comunque dovrebbe trattarsi di una stabile sistemazione occupazionale e redditizia quanto meno nella stessa misura offerta dal lavoro a tempo determinato);

che per il resto non possono che richiamarsi principi di diritto in materia ampiamente consolidati presso questa Corte di legittimità, cui va data continuità, non emergendo alcuna seria, pertinente e convincente argomentazione per discostarsene (cfr., tra le altre, Cass. lav. n. 4760 del 06/11/2014 – 10/03/2015, che rigettava il ricorso di POSTE ITALIANE S.p.a., fondato su argomenti analoghi a quelli esposti dall’attuale medesima ricorrente, citando in particolare – Cass. sez. lav. n. 10033 del 27/4/2010, secondo cui “l’apposizione di un termine al contratto di lavoro, consentita dal D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 1 a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono risultare specificate, a pena di inefficacia, in apposito atto scritto, impone al datore di lavoro l’onere di indicare in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonchè l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto, le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell’ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, sì da rendere evidente la specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare e la utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell’ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa. Spetta al giudice di merito accertare – con valutazione che, se correttamente motivata ed esente da vizi giuridici, resta esente dal sindacato di legittimità – la sussistenza di tali presupposti, valutando ogni elemento, ritualmente acquisito al processo, idoneo a dar riscontro alle ragioni specificamente indicate con atto scritto ai fini dell’assunzione a termine, ivi compresi gli accordi collettivi intervenuti fra le parti sociali e richiamati nel contratto costitutivo del rapporto”. Nella specie, quindi, la Corte di merito ha correttamente applicato il suddetto principio allorquando ha accertato, con motivazione adeguata ed immune da rilievi di ordine logico-giuridico, l’illegittimità della clausola di apposizione del termine al contratto di lavoro, avendo affermato che nella fattispecie non risultava essere stato assolto l’obbligo motivazionale di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 posto che la lettura del contratto di assunzione consentiva di rilevare che nulla era stato esplicitato in merito alle concrete ragioni che avevano condotto all’assunzione a tempo determinato e che la datrice di lavoro non aveva neppure fornito la prova della effettività delle ragioni che l’avevano indotta ad utilizzare tale tipologia contrattuale, nè aveva dimostrato la sussistenza del nesso di causalità delle suddette ragioni con l’assunzione, con la conseguenza che la clausola di apposizione del termine era da considerare inefficace. La società si era limitata a prospettare sul piano generale l’esistenza e l’entità del processo in atti di riorganizzazione e a dedurre, in modo del tutto generico, che la genesi della causale si ricollegava al processo di ristrutturazione che aveva coinvolto l’intera azienda, ivi compreso l’ufficio di applicazione della ricorrente, senza indicare, tuttavia, il collegamento tra il processo dedotto e l’assunzione con specifico riferimento all’assetto organizzativo della sede in cui era stata applicata l’attrice alla posizione ricoperta in organico.

Quanto alla contestata conseguenza della conversione a tempo indeterminato del contratto a termine, concluso in violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, ed ulteriori argomentazioni circa la pretesa violazione dell’art. 1419 c.c. in tema di nullità, cfr. Cass. lav. n. 12985/08, secondo cui la formulazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, anche anteriormente alla modifica introdotta dalla L. n. 247 del 2007, art. 39 ha confermato il principio in base al quale il rapporto di lavoro subordinato è normalmente a tempo indeterminato, costituendo l’apposizione del termine un’ipotesi derogatoria pur nel sistema, del tutto nuovo, della previsione di una clausola generale legittimante l’apposizione del termine “per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo”. Di conseguenza, in caso di insussistenza delle ragioni giustificative del termine, e pur in assenza di una norma che sanzioni espressamente la mancanza delle dette ragioni, in base ai principi generali in materia di nullità parziale del contratto e di eterointegrazione della disciplina contrattuale, nonchè alla stregua dell’interpretazione dello stesso art. 1 citato nel quadro delineato dalla direttiva comunitaria 1999/70/CE, recepita con il richiamato decreto, e nel sistema generale dei profili sanzionatori nel rapporto di lavoro subordinato, tracciato dalla Corte cost. n. 210 del 1992 e n. 283 del 2005, all’illegittimità del termine ed alla nullità della clausola di apposizione dello stesso consegue l’invalidità parziale relativa alla sola clausola e l’instaurarsi di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Cfr. in senso analogo Cass. lav. n. 7244 del 27/03/2014 a conferma della nullità parziale del contratto con eterointegrazione della disciplina contrattuale, relativamente all’illegittimità del termine, limitatamente alla sola clausola, ancorchè dichiarata essenziale, con conseguente conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Cfr. ancora Cass. 1 civ. n. 16017 del 13/06/2008, laddove è stato confermato che l’effetto estensivo della nullità della singola clausola o del singolo patto all’intero contratto, avendo carattere eccezionale rispetto alla regola della conservazione, non può essere dichiarato d’ufficio dal giudice, sicchè incombe alla parte che assuma l’estensione l’onere di provare l’interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dal patto inficiato da nullità. V. altresì Cass. 1 civ. n. 2314 del 05/02/2016, secondo cui la nullità si estende all’intero contratto, o a tutta la clausola, ove l’interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non ha un’esistenza autonoma, nè persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità, laddove peraltro in modo assolutamente apodittico la società ricorrente sostiene che senza la contestata clausola non avrebbe concluso il contratto.

Circa, poi, la questione già variamente e più volte riproposta del c.d. mutuo consenso, si richiamava l’indirizzo consolidato di questa stessa S.C.: Cass. sez. lav. n. 5887 11/3/2011; n. 23057 del 15/11/2010, n. 26935 del 10/11/08, n. 17150 del 24/6/08, n. 20390 del 28/9/07, n. 23554 del 17/12/04, n. 17674 dell’11/12/02 ed ancora n. 1780 del 28/1/14, secondo cui la mera inerzia del lavoratore dopo la scadenza del contratto a termine è di per sè insufficiente a far considerare sussistente una risoluzione del rapporto per mutuo consenso in quanto, affinchè possa configurarsi una tale risoluzione, è necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonchè del comportamento tenuto dalla parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo, sicchè la valutazione del significato e della portata del complesso di tali elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto.

D’altra parte, come già noto, l’azione diretta a far valere la illegittimità del termine apposto al contrasto di lavoro, per violazione delle disposizioni che individuano le ipotesi in cui è consentita l’assunzione a tempo determinato, si configurava come azione di nullità parziale del contratto per contrasto con nome imperative ex art. 1418 c.c. e art. 1419 c.c., comma 2. Essa, pertanto, ai sensi dell’art. 1422 c.c., è imprescrittibile, pur essendo soggetti a prescrizione i diritti che discendono dal rapporto a tempo indeterminato risultante dalla conversione ex lege per illegittimità del termine apposto. Comunque, consentendo l’ordinamento di esercitare il diritto entro limiti di tempo predeterminati, o l’azione di nullità senza limiti, il tempo stesso non può contestualmente e contraddittoriamente produrre, da solo e di per sè, anche un effetto di contenuto opposto, cioè l’estinzione del diritto ovvero una presunzione in tal senso, atteso che una siffatta conclusione sostanzialmente finirebbe per vanificare il principio dell’imprescrittibilità dell’azione di nullità e/o la disciplina della prescrizione, la cui maturazione verrebbe “contra legem” anticipata secondo contingenti e discrezionali apprezzamenti.

Per tali ragioni appare necessario, per la configurabilità di una risoluzione per mutuo consenso, manifestatasi in pendenza del termine per l’esercizio del diritto o dell’azione, che il decorso del tempo sia accompagnato da ulteriori circostanze oggettive le quali, per le loro caratteristiche di incompatibilità con la prosecuzione del rapporto, possano essere complessivamente interpretate nel senso di denotare “una volontà chiara e certa della parti di volere, d’accordo tra loro, porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo” (v. anche Cass., 2/12/2000 n. 15403; Cass., 20/4/98 n. 4003). Tra l’altro, è onere della parte che faccia valere in giudizio la risoluzione per mutuo consenso allegare prima e provare poi siffatte circostanze (v. Cass. sez. lav. n. 2279 dell’1/2/2010, n. 16303 del 12/7/2010, n. 15624 del 6/7/2007);

che, parimenti, appare inammissibile l’ultimo motivo di ricorso, laddove si critica la valutazione operata dalla Corte di merito, la quale nella specie con sufficiente argomentazione ha congruamente riconosciuto il solo indennizzo L. n. 183 del 2010, ex art. 32 contenuto peraltro nella misura pressochè minima di tre mensilità rispetto al minimo, appunto, edittale di 2,5, tenuto conto dei parametri di cui alla L. n. 604 del 1966, art. 8 attesa in particolare la breve durata del rapporto;

che in definitiva il ricorso va rigettato, con conseguente condanna della parte rimasta soccombente al rimborso delle relative spese.

PQM

 

La Corte RIGETTA il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida a favore di parte controricorrente nella misura di Euro 4000,00 (quattromila/00) per compensi professionali e di Euro =200,00= per esborsi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2017

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