Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22914 del 21/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 21/10/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 21/10/2020), n.22914

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. giudIcEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3236-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

L.B., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G.

MAZZINI 11, presso lo studio dell’avvocato ESCALAR GABRIELE, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 219/2012 della COMM. TRIB. REG. di PALERMO,

depositata il 11/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/02/2020 dal Consigliere Dott. FRACANZANI MARCELLO MARIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La contribuente è socia accomandate della soc. “Eurozinco di L.A. & C. s.a.s” e si vedeva rettificato il proprio reddito per l’anno di imposta 2000 per trasparenza all’accertamento notificato alla predetta società ed in proporzione alla sua partecipazione societaria. Proponeva ricorso che veniva deciso in primo grado lo stesso giorno e dalla stessa sezione che decideva l’analogo ricorso della società, accogliendone parzialmente le ragioni. Senonchè gli appelli seguivano sorti diverse, poichè il giudizio relativo alla società risultava interrotto e non riassunto nei termini di legge, di talchè si consolidava la parte di accertamento non annullata dal giudice di primo grado, mentre il giudizio relativo alla contribuente esitava nel rigetto dell’impugnazione dell’Ufficio. Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione l’Avvocatura generale dello Stato affidandosi a due motivi, cui replica la contribuente con tempestivo controricorso.

In prossimità dell’udienza si è costituito il nuovo difensore che ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Vengono proposti due motivi di ricorso

1. Con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 c.p.c., n. 4 nullità del procedimento per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 e dell’art. 102 c.p.c., poichè non sarebbe stata rilevata l’esistenza di un litisconsorzio necessario fra società di persone e socia. Se può affermarsi che il litisconsorzio sia stato preservato dalle analoghe, coerenti e contestuali sentenze rese del giudice di primo grado relativamente a società e socia, tale unità si è frazionata nel corso del secondo grado, ove i giudizi hanno avuto sorti diverse ed il litisconsorzio non può essere più nemmeno ricostruito in questa sede con la chiamata ad unità dei diversi giudizi, atteso che quello relativo alla società è stato interrotto e non più riassunto.

L’articolato motivo, così come posto, è fondato per diverse ragioni.

1.1. Sotto un primo profilo, non è revocato in dubbio che L.B. sia socia per il 20% della società Eurozinco e che nessun altro socio risulti evocati in giudizio, nè accomandante, nè accomandatario, con un deficit di contraddittorio che lede il litisconsorzio necessario per un giudizio necessariamente unitario fra (tutti i) soci e la società.

Al proposito, questa Corte rammenta che, fin dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 14815 del 4 giugno 2008, è stato statuito come “In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio” (conforme, tra le molte, Cass. 20 aprile 2016 n. 7789) Tale principio è stato affinato ritenendo non necessario il rinvio al primo giudice, disponendo le riunione per economia processuale e rispetto della ragionevole durata del processo quando:

a) vi sia identità di causa petendi dei ricorsi; b) simultanea proposizione degli stessi avverso sostanziale avviso unitario di accertamento da cui scaturiscono le rettifiche reddituali per società e soci; c) simultanea trattazione degli afferenti processi in entrambi i gradi di merito; d) identità sostanziale delle decisioni ivi adottate (cfr. Cass. S.U. 3830/2010, Cass. 3789/2018). Non potendosi ricostituire il contraddittorio, la sentenza impugnata dev’essere dichiarata nulla ed il giudizio rinviato al giudice di primo grado che prenda atto degli effetti comunque prodotti dal giudicato eventualmente consolidatosi in ordine all’accertamento presupposto relativo alla società.

1.2. Sotto un secondo profilo, occorre rilevare come anche la società debba essere posta nella condizione di partecipare al giudizio unitamente a tutti i soci, poichè nei suoi confronti è stata emessa una mera sentenza di natura processuale, cioè una pronuncia che ha dichiarato estinto il giudizio di appello per inattività della parte che non ha proceduto a riassumere il giudizio dichiarato interrotto (D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 45). Pertanto, nessun giudicato si è formato in merito all’accertamento a carico della società di persone che conserva quindi l’interesse a partecipare al giudizio instaurato dai soci, versando la Eurozinco s.a.s. nella medesima situazione della società che non abbia impugnato l’atto impositivo a suo carico, la quale è comunque legittimata a partecipare al giudizio promosso dai soci. In tal senso si è pronunciata questa Corte, affermando come l’integrazione del contraddittorio debba essere disposta anche nei confronti dei litisconsorti che non hanno ricevuto l’avviso di accertamento o che avendolo ricevuto non lo hanno impugnato (cfr. Cass. S.U. n. 14814/2008, specialmente parte motiva pagg.8 e 17).

Il motivo è dunque fondato e merita accoglimento.

2. Con il secondo motivo di gravame si prospetta doglianza ex art. 360 c.p.c., n. 4 per violazione dell’art. 393 c.p.c. nel particolare censurandosi la violazione delle norme relative all’estinzione del processo ed agli effetti del giudicato formatosi nel giudizio collaterale relativo alla società, laddove la definitività del (in parte) sopravvissuto accertamento doveva essere recepita dalla gravata sentenza, in ragione dell’unitarietà dei fatti costitutivi l’unica pretesa tributaria, riferita alla socia contribuente solo per trasparenza.

Il secondo motivo è ugualmente fondato. Infatti, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di appello, l’estinzione del processo in grado di appello per inattività della parte non determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, ma l’estinzione dell’intero giudizio con -nel giudizio tributario- la conseguente consolidamento definitivo dell’avviso di accertamento originariamente impugnato (Cass., VI – 5, Ordinanza n. 23922 del 23/11/2016, Rv. 641755 01), per quel carattere di giurisdizione (parzialmente) oggettiva, cioè un giudizio sugli atti, che caratterizza il giudizio in questa particolare materia.

In definitiva, il ricorso è fondato e merita accoglimento.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, dichiara la nullità dell’intero giudizio e rinvia alla CTP di Palermo, cui demanda anche la regolazione delle spese della presente fase del giudizio.

Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2020

 

 

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