Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22914 del 13/09/2019

Cassazione civile sez. I, 13/09/2019, (ud. 11/07/2019, dep. 13/09/2019), n.22914

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 11437/2018 proposto da:

S.K.V.D.M., elettivamente domiciliato presso la

cancelleria della Corte di cassazione, rappres. e difeso dall’avv.

Stefano Mannironi, con procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., elettivamente

domiciliato in Roma, alla Via Dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAGLIARI, depositato il

08/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/07/2019 dal Consigliere Dott. CAIAZZO ROSARIO.

Fatto

RILEVATO

che:

S.K.V.D.M., cittadino della Liberia, impugnò innanzi al Tribunale di Cagliari il provvedimento della Commissione territoriale che gli negò il riconoscimento della protezione internazionale, con ricorso che fu rigettato con decreto emesso l’8.3.18, osservando che: il racconto del ricorrente non era credibile, come ben motivato dalla Commissione; il transito in Libia non giustificava il rilascio del permesso umanitario, neppure in ordine alle asserite durature conseguenza negative sulla salute del ricorrente, non allegate.

Il S. propone ricorso in cassazione formulando sei motivi, illustrati con memoria.

Resiste il Ministero con controricorso.

Diritto

RITENUTO

che:

Con il primo motivo è denunziata la violazione del D.L. n. 40 del 2017, art. 6, comma 3 undecies, lett. c), art. 8, commi 1 e 5, lett. g) e degli artt. 3,24,111 e 10 Cost., in relazione all’art. 6 Cedu e all’art. 342 c.p.c., nonchè l’omesso esame di fatto decisivo, poichè la Commissione non aveva reso disponibile la copia della videoregistrazione dell’audizione del ricorrente (di cui si dubitava anche dell’esistenza) di cui peraltro non era fatta menzione nella copia del verbale consegnata allo stesso ricorrente.

In particolare, quest’ultimo si duole che il Tribunale non ne abbia disposto l’audizione, che sarebbe obbligatoria per il solo fatto della suddetta mancata trasmissione della videoregistrazione.

Con il secondo motivo è denunziata violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. e) e art. 3, L. n. 39 del 1990, art. 1 e art. 115 c.p.c., nonchè omesso esame di fatto decisivo, per non aver il Tribunale considerato le conseguenze penali connesse al mancato pagamento del valore di una moto da lui rubata, poichè sarebbe stato denunciato per il furto, fatto di cui il Tribunale non avrebbe dubitato, lamentando altresì la motivazione contraddittoria circa il procedimento penale.

Con il terzo motivo è denunziata violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 2, in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5 e 13, art. 6 direttiva CEE n. 115/08, nonchè omesso esame di un fatto decisivo, in quanto il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta di asilo e sull’istanza di rilascio del permesso umanitario per motivi caritatevoli o di altra natura (distinto da quello di cui all’art. 5 citato).

Con il quarto motivo è denunziata violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 14 e 16, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nonchè omesso esame di un fatto decisivo, per non aver il Tribunale esaminato i presupposti della protezione sussidiaria in ordine al pericolo di essere arrestato per il furto della moto e per la mancanza di tutela delle Autorità locali, senza peraltro tener conto della situazione instabile della Liberia e del transito in Libia, Paese che versava certo in una situazione di violenza indiscriminata e conflitto armato.

Con il quinto motivo (erroneamente indicato come sesto) è denunziata violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e dell’art. 6, comma 4, della Direttiva CEE n. 115/08, nonchè omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che: riguardo alla protezione umanitaria negata, in caso di rimpatrio, il ricorrente sarebbe esposto anche al rischio della pena capitale o comunque di gravi sanzioni penali per il furto commesso, ciò in contraddizione con il divieto italiano di estradizione in paesi che comminino la pena capitale; il Tribunale non aveva considerato la distinta fattispecie del rilascio del permesso di soggiorno per motivi caritatevoli.

Con il sesto motivo è denunziata violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 32, comma 3, nonchè omesso esame di fatto decisivo, per non aver il Tribunale riconosciuto la protezione umanitaria in considerazione dell’instabilità della situazione interna della Liberia e per non aver tenuto conto delle precarie condizioni di salute del ricorrente, come documentate innanzi alla Commissione, anche alla luce della recente epidemia di ebola diffusasi nel Paese di provenienza.

Il collegio ritiene che la causa sia da rinviare alla pubblica udienza.

Al riguardo, il Tribunale ha fissato l’udienza di comparizione poichè non era pervenuto il video della registrazione dell’audizione innanzi alla Commissione territoriale, ma l’ascolto del ricorrente non è ritenuto obbligatorio. Invero, secondo consolidato orientamento di questa Corte (Cass., nn. 5973 e 2817/19) “nel giudizio d’impugnazione, innanzi all’autorità giudiziaria, della decisione della Commissione territoriale, ove manchi la videoregistrazione del colloquio, all’obbligo del giudice di fissare l’udienza, non consegue automaticamente quello di procedere all’audizione del richiedente, purchè sia garantita a costui la facoltà di rendere le proprie dichiarazioni, o davanti alla Commissione territoriale o, se necessario, innanzi al Tribunale. Ne deriva che il Giudice può respingere una domanda di protezione internazionale solo se risulti manifestamente infondata sulla sola base degli elementi di prova desumibili dal fascicolo e di quelli emersi attraverso l’audizione o la videoregistrazione svoltesi nella fase amministrativa, senza che sia necessario rinnovare l’audizione dello straniero”.

Ora, in ordine al primo motivo si pone la questione, assai delicata, dei limiti del sindacato della Corte di Cassazione sulla valutazione del giudice di merito riguardo alla necessità, o meno, del rinnovo dell’audizione del richiedente protezione per essere la causa definibile sulla base degli atti già a disposizione.

P.Q.M.

La Corte rinvia alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2019

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