Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22914 del 10/11/2016


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Cassazione civile sez. III, 10/11/2016, (ud. 26/09/2016, dep. 10/11/2016), n.22914

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16172/2014 proposto da:

R.B., B.M.M., R.A.,

elettivamente domiciliati in ROMA, V.LE G. MAZZINI 55, presso lo

studio dell’avvocato ROBERTO MASTROSANTI, rappresentati e difesi

dagli avvocati MARIA COSTANZA, MATTEO UGO SOVERA, NICOLA ALESSANDRO

MORVILLO, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

T.A., elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZZA PASQUALE

PAOLI 3, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO D’AMELIO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIER ANTONIO INTROINI

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1141/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 21/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/09/2016 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;

udito l’Avvocato ROBERTO MASTROSANTI per delega;

udito l’Avvocato IVAN PERA per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Tribunale di Milano ha accolto le domande proposte da T.A. nei confronti di R.A., R.B. e B.M.M. dirette all’accertamento dell’inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 c.c., della donazione da parte di R.A. (debitore del T.), in favore della figlia B., della nuda proprietà di un immobile sito nel comune di (OMISSIS), nonchè dei successivi trasferimenti della nuda proprietà di detto immobile da parte di R.B. in favore di B.M. e dell’usufrutto relativo al medesimo immobile da R.A. allo stesso B.; trasferimenti, tutti, operati al fine di pregiudicare, o comunque in ogni caso pregiudizievoli per le ragioni creditorie vantate dal T. nei confronti di R.A..

2. Sull’appello dei convenuti, la Corte d’appello di Milano, in riforma della sentenza di primo grado, ha disatteso le originarie domande del T. in ragione dell’intervenuta prescrizione delle azioni revocatorie esercitate.

3. In accoglimento del ricorso del T., la Corte di Cassazione, riconosciuta l’erroneità della dichiarazione di prescrizione, ha annullato la sentenza d’appello, rimettendo alla corte territoriale per la rinnovazione del giudizio.

4. Sulla riassunzione ex art. 392 c.p.c., della causa da parte del T., la Corte d’appello di Milano ha rigettato l’appello proposto avverso la sentenza di primo grado, disponendone l’integrale conferma.

5. Avverso la sentenza del giudice del rinvio, hanno proposto ricorso per cassazione R.A., R.B. e B.M.M. sulla base di tre motivi di impugnazione, illustrati da successiva memoria.

6. Ha depositato controricorso T.A., concludendo per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

7. Con il primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c., nonchè degli artt. 2901 e 1414 c.c., per avere il giudice del rinvio erroneamente ritenuto che il tribunale non fosse incorso nel vizio di ultrapetizione nel qualificare e giudicare, alla stregua di un’azione di simulazione, l’iniziativa giudiziaria prospettata dal T. ai sensi dell’art. 2901 c.c., attraverso la dichiarazione di fittizietà degli atti impugnati.

8. Con il secondo motivo, i ricorrenti si dolgono della violazione degli artt. 2901, 1414 e 2697 c.c., in cui sarebbe incorso il giudice del rinvio, essendo quest’ultimo sostanzialmente tornato ad affermare (oltre i limiti della domanda) la fittizietà (e dunque il carattere simulato) della vendita della nuda proprietà immobiliare in capo al B., sottolineando il ricorso di estremi di fatto con evidenza diretti a confermare la mancata volontà delle parti di conseguire gli effetti propri del negozio impugnato.

Peraltro, gli stessi giudici del rinvio avrebbero erroneamente identificato l’estremo della malafede del terzo subacquirente, ai sensi dell’art. 2901 c.c., comma 4, con quello della consapevolezza del terzo acquirente, di cui all’art. 2901 c.c., comma 2, attribuendo al B. la consapevolezza di fatti risalenti nel tempo allo stesso del tutto sconosciuti.

9. I primi due motivi di ricorso – congiuntamente esaminabili in ragione dell’intima connessione delle questioni dedotte – sono infondati.

Osserva il collegio come la corte territoriale, giudicando in sede di rinvio, abbia correttamente escluso che il giudice di primo grado fosse incorso nel vizio di ultrapetizione denunciato dagli originari appellanti, avendo la corte d’appello di Torino coerentemente sottolineato come il primo giudice avesse richiamato, la nozione della c.d. fittizietà degli atti impugnati, a meri fini argomentativi, senza incorrere in alcuna confusione tra il piano della simulazione contrattuale e quello relativo all’inefficacia dei negozi impugnati, siccome posti in essere in pregiudizio del creditore agente in revocatoria.

In tal senso, la corte milanese ha avuto cura di precisare la chiara distinzione tra i due piani accennati, evidenziando i presupposti di fatto indispensabili ai fini della verifica della fondatezza dell’azione revocatoria esercitata dall’attore, procedendo all’esame relativo ai requisiti dell’eventus damni, della scientia fraudis dei disponenti e della malafede del terzo subacquirente (ai sensi dell’art. 2901 c.c., comma 4), senza alcun accenno all’eventuale intenzione delle parti contraenti di escludere o di modificare l’efficacia dei negozi compiuti attraverso la stipulazione di controdichiarazioni dissimulate.

Sul punto, tutti gli estremi di fatto richiamati in chiave critica dal giudice a quo, sul piano probatorio, appaiono chiaramente correlati alla corretta interpretazione delle caratteristiche proprie dell’azione revocatoria, essendo stati ordinati all’obiettivo della dimostrazione dell’intenzione delle parti di dar vita a negozi effettivamente voluti, pur quando intesi (oggettivamente e/o soggettivamente) ad arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie dell’originario attore.

Del pari corretta, sul piano interpretativo, deve ritenersi la ricognizione della fattispecie astratta di cui all’art. 2901 c.c., comma 4, avendo il giudice del rinvio partitamente distinto il requisito soggettivo rilevante di tale fattispecie (la malafede del terzo subacquirente), rispetto a quelli di cui all’art. 2901 c.c., comma 2 (la scientia fraudis del disponente e dell’acquirente a titolo oneroso), evidenziando estremi di fatto obiettivamente coerenti con le finalità di ciascuna delle indagini impostate, segnatamente in relazione al riscontro della malafede del terzo subacquirente, derivante dalla consapevolezza della provenienza del bene acquistato dal compimento di pregresse attività negoziali finalizzate alla compromissione della garanzia patrimoniale dell’originario disponente; indagine probatoria coerentemente argomentata nella sentenza impugnata e condotta senza il rischio di alcuna possibile confusione tra il piano della fattispecie revocatoria e quello relativo al fenomeno dell’interposizione fittizia, con la conseguente esclusione di alcuna delle violazioni di legge infondatamente denunciate dai ricorrenti con i primi due motivi di ricorso, a nulla valendo, in relazione ai motivi di ricorso dedotti, l’eventuale incongruità dell’interpretazione delle fonti probatorie richiamate a fondamento della decisione assunta, come tale non invocabile in questa sede di legittimità.

10. Con il terzo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 2901, 2697 e 2727 c.c., per avere il giudice del rinvio, ritenuto sufficienti, ai fini della dimostrazione degli elementi soggettivi e oggettivi della fattispecie dedotta in giudizio, le circostanze presuntive richiamate in motivazione, nel loro complesso del tutto prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza specificamente richiesti dalla legge a fini probatori.

10.1. Il motivo è inammissibile.

Con il motivo in esame, il ricorrente – lungi dal denunciare l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge – allega un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l’aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612745; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv. 638171).

Nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafe del motivo d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ubi consistam delle censure sollevate dagli odierni ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale in ordine al contenuto del compendio probatorio complessivamente acquisito ai fini della dimostrazione degli elementi soggettivi e oggettivi della fattispecie dedotta in giudizio.

Si tratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato.

Ciò posto, il motivo d’impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenza doveva pronunciarsi (Sez. 3, Sentenza n. 10385 del 18/05/2005, Rv. 581564; Sez. 5, Sentenza n. 9185 del 21/04/2011, Rv. 616892).

11. Le argomentazioni che precedono impongono la pronuncia del rigetto del ricorso e la conseguente condanna dei ricorrenti al rimborso delle spese del giudizio di legittimità il favore del T., nella misura di cui al dispositivo.

PQM

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidate in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte Suprema di Cassazione, il 26 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2016

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