Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22913 del 21/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 21/10/2020, (ud. 25/02/2020, dep. 21/10/2020), n.22913

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24738-2015 proposto da:

FLEXTRONICS CENTRAL EUROPE BV (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale a

margine del ricorso, dall’Avv. BENINCASA FABIO, unitamente al quale

è elett.te dom.to in ROMA, alla VIA F. SIACCI, n. 4, presso lo

studio dell’Avv. VOGLINO ALESSANDRO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore

p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI

PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo

rapp. e dif.;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 265/02/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’ABRUZZO, depositata il 09/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/2/2020 dal Consigliere Dott. CHIESI GIAN ANDREA.

 

Fatto

RILEVATO

Che la FLEXTRONICS CENTRAL EUROPE BV propose ricorso, innanzi alla C.T.P. de l’Aquila, avverso il provvedimento di sospensione del credito I.V.A. per l’anno 2002, spettantele quale socio della cessata FLEXTRONICS HOLDING ITALIA S.P.A., a propria volta socio unico della cessata FLEXTRONICS INTERNATIONAL L’AQUILA S.P.A., chiedendo, altresì, il riconoscimento del diritto al rimborso del credito sospeso;

che la C.T.P. de L’Aquila accolse parzialmente il ricorso con sentenza n. 137 del 18.2.2014, avverso la quale, tanto la FLEXTRONICS, quanto l’AGENZIA DELLE ENTRATE proposero, rispettivamente, appello principale ed incidentale innanzi alla C.T.R. dell’Abruzzo; quest’ultima, con sentenza n. 265/02/2015, depositata il 9.3.2015, rigettò entrambi i gravami, rilevando – per quanto in questa sede ancora interessa – da un lato, (a) l’estraneità, al thema decidendum, dell’avviso di liquidazione n. ORA0004/2007 (relativo ad un credito per il pagamento dell’imposta di registro, sotteso al provvedimento di sospensione del credito I.V.A. per cui è causa) e, dall’altro, (b) il difetto di legittimazione del liquidatore della FLEXTRONICS INTERNATIONAL L’AQUILA S.P.A. a ricevere la notifica dell’atto di sospensione del credito I.V.A. per cui è causa;

che avverso tale decisione la FLEXTRONICS CENTRAL EUROPE BV ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; si è costituita, con controricorso contenente ricorso incidentale (anch’esso affidato a due motivi), l’AGENZIA DELLE ENTRATE.

Diritto

CONSIDERATO

Che con il primo motivo di ricorso incidentale l’AGENZIA DELLE ENTRATE lamenta (con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) la violazione dell’art. 101 c.p.c., in relazione all’art. 2495 c.c., per essere stato l’originario ricorso proposto dalla FLEXTRONICS CENTRAL EUROPE BV, quale socio della cessata FLEXTRONICS HOLDING ITALIA S.P.A., a propria volta socio unico della cessata FLEXTRONICS INTERNATIONAL L’AQUILA S.P.A., quando quest’ultima società era già stata volontariamente cancellata dal registro delle imprese, con conseguente presunzione di rinuncia al credito per cui è causa e carenza di legittimazione attiva in capo alla contribuente;

che con il secondo motivo di ricorso incidentale l’AGENZIA Si è doluta (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) della violazione degli artt. 2945,2191,1189 e 1703 c.c., per non avere in ogni caso la C.T.R. considerato legittima la notifica dell’atto di sospensione del rimborso nelle mani dell’ex liquidatore della FLEXTRONICS INTERNATIONAL L’AQUILA S.P.A., avendo quest’ultima continuato ad operare per il tramite di quello, pur dopo la cancellazione dal registro delle imprese;

che i motivi – da esaminare in via preliminare (cfr. Cass., Sez. 1, 31.10.2014, n. 23271, Rv. 633364-01) – sono infondati;

che le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U, 12.3.2013, n. 6070, Rv. 625323-01) hanno precisato che, a seguito dell’estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, viene a determinarsi un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all’ente non si estinguono – il che sacrificherebbe ingiustamente i diritto dei creditori sociali – ma si trasferiscono ai soci, i quali, quanto ai debiti sociali, ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti pendente societate mentre, quanto alle sopravvenienze attive, si determina un acquisto in comunione tra i soci dei diritti e beni non compresi nel bilancio finale di liquidazione, escluse le mere pretese e le ragioni creditorie incerte, la cui mancata liquidazione manifesta rinuncia. Sennonchè l’operatività della presunzione in parola postula che il liquidatore avesse – o quantomeno, potesse avere – contezza di una pendenza non ancora definita (cfr. Cass., Sez. U, n. 6070/2013, cit., in motivazione, sub p. 4.1.”E’ ben possibile che la stessa scelta della società di cancellarsi dal registro senza tener conto di una pendenza non ancora definita, ma della quale il liquidatore aveva (o si può ragionevolmente presumere che avesse) contezza sia da intendere come una tacita manifestazione di volontà di rinunciare alla relativa pretesa (si veda, ad esempio, la fattispecie esaminata da Cass. 16 luglio 2010, n. 16758); ma ciò può postularsi agevolmente quando si tratti, appunto, di mere pretese, ancorchè azionate o azionabili in giudizio, cui ancora non corrisponda la possibilità d’individuare con sicurezza nel patrimonio sociale un diritto o un bene definito, onde un tal diritto o un tal bene non avrebbero neppure perciò potuto ragionevolmente essere iscritti nell’attivo del bilancio finale di liquidazione”);

che, nella specie, tale “precondizione” (i.e. conoscenza o conoscibilità) difetta, giacchè, a fronte di un’istanza di rimborso inviata in via telematica il 28.10.2003 (cfr. ricorso, p. 2), tanto l’avviso di liquidazione sotteso al provvedimento di sospensione del rimborso del credito I.V.A., quanto quest’ultimo atto sono stati pacificamente notificati a distanza di anni dalla cancellazione volontaria della FLEXTRONICS INTERNATIONAL L’AQUILA S.P.A. dal registro delle imprese ed essendo stato, altresì, il relativo credito riportato nel bilancio di liquidazione;

che dunque, alla luce delle precisazioni che precedono, alcuna rinuncia implicita al credito I.V.A. può ravvisarsi nella avvenuta cancellazione volontaria della FLEXTRONICS INTERNATIONAL L’AQUILA S.P.A. dal registro delle imprese, dovendosi in proposito affermare il seguente principio di diritto: “L’estinzione di una società conseguente alla cancellazione volontaria dal registro delle imprese può ingenerare una presunzione di tacita rinuncia alle sopravvenienze attive, a condizione che si tratti di mere pretese o ragioni creditorie incerte e che, al momento della cancellazione, il liquidatore della società avesse (ovvero, possa ragionevolmente presumersi che avesse) conoscenza di tale incertezza”;

che, per altro verso, dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese e la sua conseguente estinzione, l’atto tributario non può essere legittimamente notificato al suo legale rappresentante in applicazione del principio dell’apparenza del diritto di cui all’art. 1189 c.c., atteso che tale disposizione si riferisce ai rapporti sostanziali e, in particolare, al pagamento effettuato a favore del creditore che appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, e che l’iscrizione nel registro delle imprese della cancellazione della società, implicando la presunzione di conoscenza della stessa e la sua efficacia verso i terzi ex art. 2193 c.c., esclude il legittimo affidamento dell’ente (Cass., Sez. 5, 30.10.2019, n. 27795, Rv. 655807-01);

che, alla luce di quanto precede: a) l’atto di sospensione del rimborso I.V.A. non poteva essere notificato nelle mani dell’ex liquidatore della FLEXTRONICS INTERNATIONAL L’AQUILA S.P.A.; b) la FLEXTRONICS CENTRAL EUROPE BV, quale successore della predetta società cancellata, titolare del credito I.V.A. oggetto di sospensione, era legittimata alla proposizione dell’originario ricorso;

che con il primo motivo parte ricorrente principale lamenta (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) la nullità della sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, consistente nel non avere la C.T.R. considerato che oggetto di impugnativa erano non soltanto il provvedimento di sospensione del credito I.V.A., ma anche gli atti ad esso prodromici;

che il motivo – correttamente proposto in termini di vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, lamentando parte ricorrente una erronea qualificazione del petitum, che ha originato una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (arg. da Cass., Sez. U, 20.11.2017, n. 27435, non massimata) – è fondato;

che, infatti, è la stessa decisione impugnata a dare atto, alla p. 1, sesto rigo, che la richiesta di rimborso fu formulata già in prime cure, peraltro in perfetta coerenza con il principio, già affermato da questa Corte, per cui il provvedimento di sospensione della procedura di rimborso del credito IVA è impugnabile per vizi propri, perchè riconducibile alla categoria residuale prevista nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, lett. i), riferita ad “ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l’autonoma impugnabilità davanti alle commissioni tributarie”, fermo restando, peraltro, che il corrispondente giudizio tributario non può avere per oggetto il solo vizio di legittimità del provvedimento sospensivo, essendo invece necessario che il contribuente alleghi anche i fatti costitutivi del proprio diritto di credito, che spiegano l’effettiva incidenza della sospensione del rimborso sulla sua posizione giuridica soggettiva, e che l’Amministrazione convenuta dimostri le ragioni ostative al rimborso: ne consegue che, in tale evenienza, il giudice tributario è tenuto ad esaminare, preliminarmente, i vizi di legittimità del provvedimento di sospensione, e solo se ne riconosca la fondatezza, può procedere all’accertamento del diritto di credito vantato dal contribuente (Cass., Sez. 5, 26.9.2018, n. 22952, Rv. 65023501);

che, pertanto, erroneamente la C.T.R. ha ritenuto di non doversi pronunziare sulla legittimità degli atti prodromici a quello di sospensione del rimborso del credito I.V.A. (nella specie, l’avviso di liquidazione n. ORA0004/2007, relativo ad un credito per il pagamento dell’imposta di registro) e dunque, in ultima analisi, sulla richiesta di rimborso formulata dalla FLEXTRONICS CENTRAL EUROPE BV, per non essere tale domanda inclusa nel petitum dell’originario ricorso;

che con il secondo motivo di ricorso principale la difesa della contribuente si duole della violazione o falsa applicazione dell’art. 2945 c.c., per avere la C.T.R. erroneamente

escluso l’illegittimità dell’avviso di liquidazione n.

ORA0004/2007, nonostante la notifica dello stesso nelle mani dell’ex liquidatore della FLEXTRONICS INTERNATIONAL L’AQUILA S.P.A. allorchè questa era già stata cancellata, da anni, dal registro delle imprese;

che il motivo è fondato;

che è stato in precedenza già chiarito che, dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese e la sua conseguente estinzione, l’atto tributario non può essere legittimamente notificato al suo legale rappresentante in applicazione del principio dell’apparenza del diritto di cui all’art. 1189 c.c., atteso che tale disposizione si riferisce ai rapporti sostanziali e, in particolare, al pagamento effettuato a favore del creditore che appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, e che l’iscrizione nel registro delle imprese della cancellazione della società, implicando la presunzione di conoscenza della stessa e la sua efficacia verso i terzi ex art. 2193 c.c., esclude il legittimo affidamento dell’ente (Cass., Sez. 5, 30.10.2019, n. 27795, Rv. 65580701);

che incontroversa essendo l’avvenuta notifica (anche) di tale avviso nelle mani dell’ex liquidatore della società cancellata, non può che derivarne l’illegittimità anche di tale atto;

Ritenuto, in conclusione, che il ricorso principale debba essere accolto e quello incidentale rigettato. Per l’effetto, la gravata decisione va cassata e la causa rinviata alla C.T.R. dell’Abruzzo, in diversa composizione, affinchè la stessa (1) decida la controversia applicando i principi esposti (2) liquidi, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale. Per l’effetto, cassa la gravata sentenza e rinvia la causa, anche per le spese, alla C.T.R. dell’Abruzzo.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2020

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