Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22913 del 13/09/2019
Cassazione civile sez. I, 13/09/2019, (ud. 27/06/2019, dep. 13/09/2019), n.22913
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 11703/2018 proposto da:
H.R.S., elettivamente domiciliato in Cirimido (Como), alla
via Cesare Battisti n. 1, presso lo studio dell’avvocato Rossella
Pitrone, che lo rappresenta e lo difende, giusta procura in calce al
ricorso.
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, Commissione Territoriale Protezione
Internazionale Torino.
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO n. 679/2018, depositato il
27/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
27/06/2019 dal Dott. VALITUTTI ANTONIO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilevato che:
con ricorso al Tribunale di Torino, H.R.S. chiedeva il riconoscimento della protezione internazionale, denegata al medesimo dalla Commissione territoriale di Torino. Con Decreto n. 679 del 2018, depositato il 27 febbraio 2018, l’adito Tribunale rigettava il ricorso;
il giudice di merito riteneva che non dovesse disporsi l’udienza ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 1, lett. a), essendo presente in atti il verbale dell’audizione del richiedente tenutasi dinanzi alla Commissione territoriale, redatto in conformità all’art. 14 dello stesso decreto;
per la cassazione di tale provvedimento ha, quindi, proposto ricorso nei confronti del Ministero dell’interno, affidato a tre motivi, e che l’intimato non ha svolto attività difensiva;
Considerato che:
il ricorso per cassazione dell’immigrato risulta notificato all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, e non all’Avvocatura Generale dello Stato;
Ritenuto che:
in materia di ricorso per cassazione proposto nei confronti della P.A. debba considerarsi nulla la notifica effettuata presso l’Avvocatura distrettuale anzichè presso l’Avvocatura generale dello Stato, sicchè ne è ammissibile la rinnovazione presso quest’ultima, ponendosi una diversa soluzione in contrasto con il principio di ragionevole durata del processo (Cass. Sez. U., 15/01/2015, n. 608; Cass., 17/10/2014, n. 22079).
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo, ordinando la notifica del ricorso al Ministero dell’Interno presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2018.
Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2019