Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22913 del 10/11/2016


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Cassazione civile sez. III, 10/11/2016, (ud. 26/09/2016, dep. 10/11/2016), n.22913

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1527/2014 proposto da:

UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK SPA, (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante pro tempore Dott. P.M., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE CORTINA D’AMPEZZO, 186, presso lo studio

dell’avvocato PAMELA SCHIMPERNA, che la rappresenta e difende giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MILANOAGENDE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore

MILANO ROSALIA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR 17,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMO ANGELINI, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato ERMANNO BUIANI giusta procura

speciale in calce al controricorso;

MILANOAGENDE SAS IN LIQUIDAZIONE in persona del liquidatore

M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL CASALE STROZZI, 31,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI SAVONA, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ROCCO SARDO giusta procura speciale

in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1652/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 30/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/09/2016 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;

udito l’Avvocato FABRIZIO GIORGIO SCALETTA per delega;

udito l’Avvocato ROCCO SARDO;

udito l’Avvocato UMBERTO BUIANI per delega per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’inammissibilità o rigetto

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

i. Il Tribunale di Mondovì ha accolto, per quanto di ragione, la domanda proposta da Capitalia s.p.a. (quale mandataria con rappresentanza di Banca di Roma s.p.a.) nei confronti della Milanoagende s.a.s. e della Milanoagende s.r.l., diretta all’accertamento dell’inefficacia, ai sensi degli artt. 2901 ss. e c.c., della cessione di taluni beni immobili intercorsa tra le società convenute.

2. Sull’appello principale della Milanoagende s.r.l. (con successiva adesione della Milanoagende s.a.s.) e su quello incidentale di Capitalia s.p.a. (nelle more incorporata da Unicredit Banca di Roma s.p.a. ed infine da Unicredit Credit Management Bank s.p.a.), la Corte d’appello di Torino, ritenuto che l’originaria domanda di Capitalia s.p.a. fosse stata proposta da un difensore privo di procura alle liti, ha dichiarato l’inesistenza dell’atto di citazione e, in via derivata, della sentenza emessa dal giudice di primo grado.

3. Avverso la sentenza d’appello, ha proposto ricorso per cassazione la Unicredit Credit Management Bank S.p.A. sulla base di quattro motivi d’impugnazione, illustrati da successiva memoria.

4. Resistono con controricorso Milanoagende s.r.l. e Milanoagende s.a.s., concludendo per la dichiarazione d’inammissibilità ovvero per il rigetto dell’impugnazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Con il primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo la corte d’appello rilevato il difetto di procura alle liti in capo al difensore di Capitalia s.p.a. per avere detto difensore agito in giudizio in sede revocatoria sulla base di una procura ad lites rilasciata da Banca di Roma s.p.a. (successivamente divenuta Capitalia s.p.a.) nel 1995, e non già sulla base di una procura della “Nuova Banca di Roma s.p.a.” divenuta titolare del rapporto sostanziale nel 2002 a seguito del conferimento dell’azienda bancaria di Capitalia s.p.a., a sua volta investita, dalla Nuova Banca di Roma s.p.a., del potere di agire (anche giudizialmente) per la riscossione e gestione dei crediti di quest’ultima.

Ciò posto, la corte territoriale avrebbe così deciso oltre i limiti dell’eccezione proposta dall’appello delle controparti, avendo queste ultime eccepito l’inesistenza della procura ad litem del difensore di Capitalia s.p.a. unicamente poichè non conferita da Capitalia s.p.a. in nome e per conto della Nuova Banca di Roma s.p.a..

5.1. Il motivo è infondato.

Osserva il collegio come la corte territoriale non sia incorsa in alcun vizio di ultrapetizione, rispetto all’eccezione sollevata in sede d’appello dalle società originariamente convenute, attesa la sostanziale coincidenza, dell’eccezione relativa al difetto di procura ad litem del difensore di Capitalia s.p.a. siccome da quest’ultima non conferita in nome per conto della Nuova Banca di Roma s.p.a., con l’eccezione di difetto di procura ad litem poichè non conferita dal soggetto legittimato, nella specie identificato, dalla Corte d’appello di Torino, nella Nuova Banca di Roma s.p.a..

Al riguardo, varrà evidenziare come il denunciato mancato conferimento della procura ad litem da parte della società mandataria in nome e per conto della società mandante, equivale a sostenere la mancanza di alcuna procura ad litem poichè non conferita dalla parte sostanziale legittimata, trattandosi esclusivamente di una diversa formulazione tendente a eccepire il medesimo difetto processuale consistente nella mancanza di una valida trasmissione, in capo al difensore costituito in giudizio, dei corrispondenti poteri ad opera dell’unico soggetto (la Nuova Banca di Roma s.p.a.) ritenuto a ciò legittimato.

6. Con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1387, 1388 e 1740 c.c., per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che il mandante non possa delegare al mandatario il conferimento della procura alle liti al proprio difensore, in tal modo rendendo inoperante l’istituto del mandato e della rappresentanza in subiecta materia.

7. Con il terzo motivo la società ricorrente si duole della violazione dell’art. 83 c.p.c., in cui sarebbe incorsa la corte d’appello, per avere quest’ultima erroneamente ritenuto che il mandatario sia tenuto a stare in giudizio avvalendosi necessariamente del ministero di un difensore nominato dal mandante, ossia da un soggetto diverso dalla parte legittimata a stare in giudizio.

8. Con il quarto e ultimo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 77 e 83 c.p.c., nonchè degli artt. 1387 e 1338 c.c., per avere la corte territoriale erroneamente escluso la facoltà della mandataria Capitalia s.p.a. di avvalersi dei propri difensori già muniti di procura al fine di dar corso al mandato alla stessa conferito dalla Nuova Banca di Roma s.p.a., in tal modo incorrendo nella confusione tra il piano della rappresentanza processuale volontaria con quello della rappresentanza tecnica del difensore.

9. Il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso – congiuntamente esaminabili in ragione dell’intima connessione delle questioni dedotte – sono fondati.

Ritiene il collegio che la Corte d’appello di Torino sia effettivamente incorsa nella confusione denunciata dall’odierna società ricorrente in relazione ai diversi piani, del mandato conferito in relazione all’esercizio di poteri di natura sostanziale (mandato ad negotia) (cui si riconduce la vicenda della rappresentanza processuale ex art. 77 c.p.c.), e del mandato conferito in relazione all’esercizio di poteri di natura tecnico-processuale mediante il rilascio di procura generale (mandato ad lites), cui viceversa inerisce il tema della rappresentanza tecnica ex art. 83 c.p.c..

Nel caso di specie, la corte territoriale ha erroneamente sottolineato l’insufficienza, ai fini dell’introduzione dell’odierno giudizio, della procura generale ad lites originariamente rilasciata all’avvocato Parigi dalla Banca di Roma s.p.a. (di seguito Capitalia s.p.a.) nel 1995; e tanto, in ragione dell’avvenuto successivo conferimento dell’azienda bancaria (cui risale il rapporto sostanziale dedotto in causa) dalla Banca di Roma s.p.a. alla Nuova Banca di Roma s.p.a., con la conseguente trasmissione a quest’ultima della titolarità del rapporto di credito sostanziale oggetto (mediato, trattandosi di azione revocatoria) dell’odierno esame giudiziale.

A detta trasmissione, secondo la corte d’appello, non avrebbe fatto seguito il necessario rilascio, da parte della Nuova Banca di Roma s.p.a., di un nuovo mandato ad litem in capo al difensore che ha agito in giudizio a tutela di detto rapporto sostanziale, con il conseguente relativo difetto dei corrispondenti poteri di natura tecnico-processuale.

Al riguardo varrà evidenziare come Capitalia s.p.a. (ora Unicredit Credit Manegement Bank s.p.a.), dopo aver ricevuto dalla Nuova Banca di Roma s.p.a. la procura generale per la riscossione e la gestione (tanto giudiziale quanto stragiudiziale) dei relativi crediti, ha correttamente provveduto ad agire in giudizio in sede revocatoria (a tutela di uno dei crediti per la cui gestione ha ricevuto mandato) specificando di provvedervi in nome e per conto della Nuova Banca di Roma s.p.a., ossia spendendo espressamente il nome della società mandante (contemplatio domini).

Ciò posto, va osservato come, dopo aver speso il nome del mandante, comprovando i corrispondenti poteri, il mandatario che agisca in giudizio sulla base di una procura sostanziale (ad negotia) ricevuta dal titolare del rapporto dedotto in causa, non è altresì soggetto all’onere di munirsi, al fine di agire validamente in giudizio con efficacia diretta nella sfera del mandante, di un difensore (direttamente o indirettamente) nominato da quest’ultimo, trattandosi, con riguardo al mandato ad litem, di una relazione d’indole strettamente tecnico-processuale necessariamente rimessa al governo discrezionale della parte legittimata a stare in giudizio (nella specie, del rappresentante processuale ex art. 77 c.p.c.), rispetto alla quale la figura del mandante (rappresentato processuale) rimane, di principio, del tutto estranea.

Sul punto, è appena il caso di richiamare il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità (al quale si ritiene di dover dare continuità), ai sensi del quale il procuratore ad negotia è abilitato, sia a stare in giudizio in nome del mandante (quale rappresentante processuale ex art. 77 c.p.c.), sia a nominare un difensore (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 26365 del 29/12/2010, Rv. 615348), atteso che lo stesso è abilitato all’esercizio di tutti i poteri e le facoltà spettanti al mandante inerenti e necessari all’esecuzione del mandato ricevuto, ivi compresa la facoltà di instaurare un giudizio e di conferire i corrispondenti poteri al proprio difensore (cfr. da ultimo, in relazione al conferimento, da parte del mandatario, della procura speciale per l’instaurazione del giudizio di legittimità, Sez. 2, Sentenza n. 474 del 14/01/2016, Rv. 638640).

Sulla base di tali premesse deve dunque ritenersi che, una volta ricevuto dalla Nuova Banca di Roma s.p.a. il mandato ad agire per la riscossione e la gestione dei relativi crediti, del tutto correttamente Capitalia s.p.a. ha agito in giudizio (in nome e per conto della società mandante), in sede revocatoria, mediante un proprio difensore munito di procura generale ad lites (a nulla valendo l’epoca del rilascio di quest’ultima, rispetto all’epoca della costituzione della società mandante), non essendo punto onerata del dovere di avvalersi di un difensore (direttamente o indirettamente) nominato dalla società mandante.

La violazione di tali principi da parte della Corte d’appello di Torino – che ha erroneamente ritenuto inesistente la procura ad litem del difensore della mandataria Capitalia s.p.a. (ora Unicredit Credit Manegement Bank s.p.a.) siccome non rilasciata (direttamente o indirettamente) dalla mandante Nuova Banca di Roma s.p.a. – impone, in accoglimento dei motivi di ricorso in esame, la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio per il merito ad altra sezione della Corte d’appello di Torino, cui è altresì rimessa la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

Rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie i restanti motivi e cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Torino, cui rimette altresì la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2016

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