Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22912 del 13/09/2019
Cassazione civile sez. I, 13/09/2019, (ud. 27/06/2019, dep. 13/09/2019), n.22912
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 1949/2016 proposto da:
Arena NPL One S.r.l., e per essa – quale mandataria – doBank s.p.a.
(già UniCredit Credit Management Bank S.p.a.), in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Roma, Via Guidobaldo del Monte n. 61, presso lo studio dell’avvocato
Amato Giuseppe Romano, rappresentata e difesa dall’avvocato Iannucci
Egidio, giusta procura speciale per Notaio Dott. M.M. di
Verona – Rep. n. (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
D.L.C. di G.D.L. & C. S.n.c.,
D.L.G., D.L.N., F.M.R.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 215/2015 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,
depositata il 30/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
27/06/2019 dal Cons. Dott. VELLA PAOLA.
Fatto
RILEVATO
che:
– il Tribunale di Larino ha revocato il decreto ingiuntivo ottenuto dalla Banca di Roma S.p.a. e in accoglimento della domanda riconvenzionale degli opponenti D.L. Cereali di G.D.L. & C. s.n.c., D.L.G. e F.M.R. (contumace), ha condannato la banca alla restituzione della somma di Euro 20.262,05 per effetto della illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori;
– la Corte d’appello di Campobasso ha dichiarato inammissibile l’appello della banca UCCMB (già Aspra Finance S.p.a) e per essa della mandataria Unicredit Management Bank S.p.a. (già UGC Banca S.p.a.), per difetto di prova (stante l’inutilizzabilità dei documenti depositati solo con la memoria di replica) circa le vicende societarie (fusione per incorporazione, cartolarizzazione, cessione di crediti) che l’avrebbero legittimata a proporre appello, risultando irrilevante la mancata contestazione di controparte (stante la rilevabilità d’ufficio della questione) e non necessaria la previa audizione delle parti, dovendosi applicare ratione temporis l’art. 101 c.p.c., nel testo anteriore alle modifiche di cui alla L. n. 69 del 2009;
– la banca ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, notificato a D.L. Cereali di G.D.L. & C. s.n.c., D.L.G. e F.M.R., nonchè D.L.N.;
– tutti gli intimati (apparentemente obbligati in solido quali soci e/o fideiussori) non hanno svolto difese.
Diritto
CONSIDERATO
che:
– il punto centrale dei motivi di ricorso attiene alla legittimazione ad appellare della banca, e al riguardo occorre verificare se effettivamente gli appellati costituiti non avessero sollevato contestazioni avverso le indicazioni contenute nell’epigrafe dell’atto di citazione in appello, alla luce della giurisprudenza di questa Corte per cui la prova della legittimazione ad impugnare della società succeduta (a titolo universale o particolare) ad altra presente nel precedente grado del giudizio (così come in generale della legittimazione a impugnare o a intervenire del successore universale o particolare) non è necessaria allorchè non vi sia contestazione della controparte (Cass. 11334/1997, 2292/2000, 2635/2001, Sez. U. 11650/2006, 4116/2016 e Sez. U. 12065/2014 circa la qualità di erede);
– a tal fine è dunque necessario acquisire il fascicolo di ufficio del giudizio d’appello, contenente la comparsa di costituzione degli appellati, tenuto conto che in esso risultano costituiti solo la società e D.L.G., nonchè contumace F.M.R., mentre nulla risulta quanto all’intimato D.L.N..
P.Q.M.
Dispone l’acquisizione del fascicolo d’ufficio del giudizio di merito, presso la cancelleria della Corte d’appello di Campobasso, e rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2019